ECOBONUS 2023 e doppio massimale per coibentazione tetto e infissi – Risposta 143 del 2023


Scopri come godere dell’ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti con la Risposta 143 del 2023. Conosci i dettagli sull’ecobonus massimali per la coibentazione del tetto e la sostituzione degli infissi e come ottimizzare la detrazione fiscale.


Introduzione:
In questo articolo mi concentrerò sugli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti e su come questi possono beneficiare della detrazione fiscale prevista dalla legge n. 296/2006. Così come chiarito nella Risposta 143 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Autonomia dei singoli lavori:
Nel caso prospettato, l’autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione. Ad esempio, la società istante ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all’Enea della fine dei lavori per la sistemazione e il rifacimento della copertura dello stabile, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019. Allo stesso modo, per la sostituzione degli infissi realizzata l’anno successivo, ha fornito copia degli stessi documenti presentati e datati 2020.

La detrazione fiscale:
La società potrà beneficiare, nel periodo d’imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, pur avendo già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
Per dissolvere il dubbio manifestato dall’interpellante in merito al fatto che “nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni” l’Agenzia delle Entrate ricorre, non soltanto alla normativa vigente, ma alla propria prassi chiarificatrice. Nello specifico, riprende due circolari: la n. 17/2015 – con la quale ha chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente – e la n. 19/2020 – dove ha precisato che l’autonoma configurabilità dell’intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori (cfr interrogazione parlamentare n. 503909 del 1° dicembre 2010, richiamata dalla stessa società istante).

In altre parole, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per poter beneficiare della detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico in periodi d’imposta diversi, è necessario che essi siano autonomamente certificati e dimostrati attraverso la documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente. Inoltre, l’autonomia dei singoli lavori deve essere dimostrata attraverso elementi riscontrabili in via di fatto, come ad esempio la presentazione della Cila o della comunicazione all’Enea della fine dei lavori.

In questo modo, la società in questione può beneficiare, nel periodo d’imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, nonostante abbia già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto.

Conclusioni:
In conclusione, è importante tenere presente che gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti non sono l’uno (il secondo) la mera prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno della detrazione introdotta dall’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006, con limite di spesa massimo. L’autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione come, ad esempio, la Cila, la comunicazione all’Enea della fine dei lavori e la fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi.
E’ importante quindi conservare tutta la documentazione relativa agli interventi effettuati per poter beneficiare al meglio delle detrazioni fiscali previste.
Inoltre, come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 143 del 23 gennaio 2023, è possibile beneficiare delle detrazioni per interventi effettuati in periodi d’imposta differenti, sempre che siano autonomamente certificati e che non siano la mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.
Per maggiori informazioni è sempre consigliabile consultare la normativa vigente e le circolari dell’Agenzia delle Entrate per essere sempre al corrente delle ultime novità in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico.

Riferimenti: Risposta 143 del 2023 e Fiscooggi

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Danilo Torresi

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