ECOBONUS 2019 gli INTERVENTI per il Risparmio Energetico sulla Casa (2 di 3)

Affrontiamo gli interventi sulla casa connessi all’Ecobonus 2019

Questo è il secondo di tre articoli che vanno a completare la questione Ecobonus.
Articolo precedente: ECOBONUS 2019 Le DETRAZIONI per il Risparmio Energetico sulla Casa (1 di 3)
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Nel precedente abbiamo visto in cosa consiste l’Ecobonus, cioè le detrazioni connesse agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Abbiamo visto in particolare quali sono le percentuali e come sono variate negli anni in base agli interventi.

PREMESSA

Oggi vediamo invece quali sono questi interventi e vedremo qual’è l’ammontare massimo di detrazione possibile per ognuno di essi.

Nel prossimo articolo invece andremo a vedere le regole e gli adempimenti necessari per poter accedere alle agevolazioni.

Gli interventi che tratterò oggi saranno gli stessi che sono indicati nella sua guida e cioè:
-la riqualificazione energetica;
-gli interventi sugli involucri;
-l’installazione di pannelli solari;
-la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
-le schermature solari;
-i generatori a biomasse;
-i dispositivi multimediali.

REMINDERS

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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Partiamo finalmente con il primo dei sette punti che vedremo in questo articolo e cioè la riqualificazione energetica.

Questa è l’unica delle voci che può comprendere all’interno di essa quelle successive che andremo a trattare.

E’ la meno specifica, ma è una di quelle con il valore più alto di detrazione possibile, 100.0000 euro.

La detrazione si riferisce all’intero edificio e quindi in caso di condomini va ripartita proporzionalmente tra i vari condòmini che ne fanno parte.

In pratica mediante i lavori, se si raggiungono indici di prestazione energetica per il riscaldamento invernale non superiori a quelli indicati nella tabella A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 , si può accedere alla detrazione.

Non sono specificate quali opere bisogna realizzare, l’importante è raggiungere le prestazioni energetiche necessarie.

Conta quindi il risultato e cioè la riduzione del fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento del fabbricato.

Perciò non c’è una categoria specifica per gli interventi di riqualificazione energetica. E’ ammesso alla detrazione qualsiasi intervento (o serie di interventi) che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, rispettando i parametri richiesti dalla norma.

Un tecnico abilitato e specializzato nella progettazione di questi tipi di interventi, saprà consigliarvi le scelte più opportune, dopo un’attenta valutazione dell’edificio.

Gli indici per misurare il risparmio energetico sono influenzati dal tipo di edificio, dalla zona climatica in cui è ubicato e dal rapporto di forma.
Il rapporto di forma è un valore che scaturisce dal rapporto matematico tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato (S/V).
In pratica la forma e il dimensionamento dell’edificio determinano il coefficiente.

L’indice di risparmio energetico va calcolato sull’intero edificio, non sulle singole unità.

Come accennato, anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o la sostituzione degli infissi concorrono al raggiungimento dell’indice di prestazione energetica.
Interventi che possono anche essere detratti singolarmente, ma con un limite massimo rispettivamente di 30.000 e 60.000 euro.
Se invece grazie ad essi si raggiunge un indice di prestazione energetica non superiore a quello indicato dalla norma, allora la detrazione massima passa a 100.000 euro.

Quando si consegue un indice congruo si parla di “qualificazione energetica dell’edificio”.

INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI

Rientrano tra gli interventi detraibili, con un valore massimo di 60.000 euro, quelli sugli involucri.

Quando si parla di involucri si intendono le pareti verticali, le pareti orizzontali (tipo i solai o le coperture) e gli infissi.
Tutto ciò che delimita la superficie esterna dell’edificio.

Debbono rispettare determinati requisiti di trasmittanza, a tal proposito se volete approfondire vi lascio in descrizione alcuni link delle normative.
CIRCOLARE N. 21/E
DECRETO 11 marzo 2008
DECRETO 26 gennaio 2010
RISOLUZIONE N. 12/E
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311

Vi ricordo che dal 01 gennaio 2018 la percentuale per la sostituzione degli infissi è passata dal 65% al 50%.

Importante: per poter usufruire dell’agevolazione ci deve essere un risparmio energetico conseguente agli interventi e questo risparmio deve essere certificato da un tecnico.

Anche le spese delle prestazioni professionali dei tecnici sono detraibili.

PANNELLI SOLARI

Passiamo quindi ai pannelli solari, che possono anch’essi essere detratti, per un valore massimo di 60.000 euro.

Con pannelli solari si intendono quelli per la produzione di acqua calda, sia per uso domestico che industriale che per le piscine, per tutte quelle strutture in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

In questi casi, ai fini della detrazione, due cose sono importanti da rispettare:
-i pannelli e i bollitori devono avere una garanzia di almeno cinque anni, di due anni invece per gli accessori e componenti tecnici;
-devono essere certificati e conformi alle norme UNI 12975 e 12976.

Nel particolare caso di impianto termoidraulico che produca energia elettrica e termica in modo combinato, può essere detratta una percentuale in proporzione all’energia termica prodotta.

A tal proposito vi lascio nella descrizione la risoluzione 12/2011 dell’Agenzia delle Entrate.

SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Con una detrazione massima di 30.000 euro invece rientrano nelle agevolazioni la sostituzione, anche parziale, di impianti esistenti con impianti con caldaia a condensazione.
Per la climatizzazione invernale.

Sostituzione è la parola chiave perché possono essere detratti solo gli interventi su impianti già esistenti.

Per quanto riguarda invece l’installazione su edifici eventualmente sprovvisti, non è possibile detrarre la spesa a meno che non sia con un generatore con caldaia a biomasse (dal primo gennaio 2015).

Come ho detto nell’articolo precedente:
-dal primo gennaio 2018 la percentuale detraibile per le caldaie a condensazione, almeno di classe A, è del 50%.
-Sempre per le stesse caldaie almeno di classe A, ma con un sistema di termoregolazione evoluto, la percentuale ritorna al 65%.
-Mentre quelle inferiori alla classe A non sono detraibili.

Anche la sostituzione con pompe di calore o impianti geotermici sono agevolabili.

Sempre inerenti agli interventi di sostituzione degli impianti esistenti sono anche agevolabili:
-le spese per la trasformazione da impianti autonomi a impianti centralizzati con contabilizzatori di calore;
-le spese per la sola installazione dei contabilizzatori di calore;

Non è invece possibile per il passaggio inverso, cioè da impianti centralizzati ad impianti autonomi.

sono detraibili inoltre le spese professionali e le opere murarie funzionali agli interventi: ad esempio l’apertura e la chiusura delle tracce, la rimozione e il rifacimento del pavimento nel caso di montaggio di pannelli radianti ecc..

Le opere funzionali devono essere individuate da un tecnico abilitato.

SCHERMATURE SOLARI

Nella misura massima di 60.000 euro è riconosciuta la detrazione per l’installazione (l’acquisto e il montaggio) delle schermature solari.

Con il decreto 311/2006 potete approfondire tutte le info necessarie.

In breve possono essere tratte dalle spese:
-il 65% di quelle tra il primo gennaio 2015 e 31 dicembre 2017;
-il 50% tra il primo gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019.

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSE

Valgono gli stessi periodi e le stesse percentuali delle schermature solari, ma con una somma massima di detrazione di 30.000 euro invece che 60.000, per l’installazione di generatori di calore a biomasse.

Come ho accennato poco fa, anche le nuove installazioni possono essere agevolate e non solo le sostituzioni (sempre su edifici esistenti).

Anche in questi casi le spese accessorie, professionali e funzionali alla realizzazione degli interventi, sono detraibili.

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

Senza tetto di detrazione massima invece, per una percentuale del 65%, tra il primo gennaio 2016 il 31 dicembre 2019, sono agevolabili le spese per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti termici.

Dispositivi che debbono necessariamente consentire:
-l’accensione e lo spegnimento da remoto;
-la programmazione settimanale sempre da remoto;
-la possibilità di controllare i consumi energetici;
-il controllo delle condizioni di funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti.

In pratica il fine è rendere consapevole quanto più possibile l’utente dell’entità dei consumi energetici, così da poter gestire al meglio gli impianti e ridurre gli sprechi.

Non sono ammesse alle detrazioni le spese per l’acquisto di cellulari o tablet necessari per il controllo a distanza.

CONCLUSIONI

Con questo termino il secondo dei tre episodi relativi all’Ecobonus.

Nel prossimo vedremo le regole e gli adempimenti necessari per poter accedere alle detrazioni, così da evitare errori che pregiudicherebbero il bonus.

A presto.

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Danilo Torresi

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2 commenti su “ECOBONUS 2019 gli INTERVENTI per il Risparmio Energetico sulla Casa (2 di 3)”

  1. Leggo dal tuo articolo conferma di questo:
    ”’ gli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionante. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari”

    Come devo interpretare cio? che se metto un generatore a biomassa posso metter in detrazione anche l’impianto nelle stanze che non erano riscaldate?

    Rispondi

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