ECOBONUS 2019 Le DETRAZIONI per il Risparmio Energetico sulla Casa (1 di 3)

L’ECOBONUS da la possibilità di detrarre dall’Irpef e dall’IRES una percentuale delle spese connesse gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti


Questo è il primo di tre articoli che vanno a completare la questione Ecobonus.
secondo articolo: ECOBONUS 2019 gli INTERVENTI per il Risparmio Energetico sulla Casa (2 di 3)
terzo articolo: ECOBONUS 2019 le REGOLE e gli ADEMPIMENTI per il Risparmio Energetico sulla Casa (3 di 3)

In questo articolo tratterò la questione ECOBONUS e cioè le detrazioni connesse agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Sarà il primo di tre articoli, essendo un argomento corposo lo suddividerò in tre:
-nel primo andremo a vedere in cosa consiste l’ECOBONUS;
-nel secondo quali sono gli interventi;
-nel terzo le regole e gli adempimenti.

REMINDERS

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PANORAMICA

Facciamo quindi una breve panoramica sull’argomento che andremo a trattare.

La percentuale del 65% è stata prorogata anche per tutto il 2019, fino al 31 dicembre 2019, percentuale che riguarda la detrazione delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. (legge bilancio)

Alcune delle novità introdotte nel 2018 sono state mantenute anche per il 2019 e sono:

-la percentuale per le spese di acquisto e montaggio di finestre ed infissi, schermature solari, caldaia condensazione in sostituzione dell’esistente, è rimasta pari al 50%.

-Sempre al 50% e fino a 30.000 € di detrazione massima, per acquisto e montaggio di un impianto di riscaldamento a biomasse.

-Non sono agevolabili le caldaie a condensazione inferiori alla classe A.

– Detrazione del 65% per un massimo di 100.000 € per l’acquisto e il montaggio di micro-cogeneratori in sostituzione dell’impianto esistente.
(Ho intenzione di approfondire in un articolo dedicato, cosa sono e quali sono i vantaggi dei micro-cogeneratori) ai fini di quest’articolo è sufficiente sapere che sono degli impianti che producono contemporaneamente calore ed energia elettrica.

– Sempre del 65% è la detrazione sulla spesa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con apparecchi ibridi (pompa di calore più caldaia a condensazione), o per l’acquisto e l’istallazione di generatori di aria calda a condensazione.

Quindi:
50% per caldaie a condensazione almeno di classe A;
65% per caldaie a condensazione più sistema di termoregolazione e voluta (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 811/2013 DELLA COMMISSIONE 811/2013).

Per quanto riguarda le detrazioni sugli interventi sulle parti comuni dei condomini e sulle singole unità facenti parte dell’edificio, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021.
Strettamente legate al “sisma bonus”, ho trattato questo argomento nell’articolo “SISMA BONUS sulle PARTI COMUNI di Edifici Condominiali (2019)“.

Di base la detrazione sui condomini è del 70% e del 75%, con un tetto massimo di spesa di € 40.000 da moltiplicare per il numero di unità di cui è composto l’edificio, (a patto che si conseguaono determinati indici di prestazione energetica).

Dal 2018 è possibile cedere il credito della detrazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica per le singole unità oltre che quelli legati alle parti comuni dei condomini.

L’Enea è l’ente preposto alla verifica dei documenti e dei sopralluoghi per verificare i requisiti necessari alle agevolazioni.

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE

Fatta questa (non troppo breve) panoramica, entriamo nei particolari e vediamo in cosa consiste l’agevolazione di cui stiamo parlando.

Vi avviso, vi annoierò, la parte delle percentuali è abbastanza confusionaria e necessita di un po’ di attenzione.

È possibile detrarre dall’Irpef e dall’IRES una percentuale delle spese connesse interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

In particolare per le spese sotenute per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre,comprensive di infissi)
l’installazione di pannelli solari
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:

delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

Infine, per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche:
per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

QUANTO SI PUO’ DETRARRE

Quali sono le percentuali di trazione?

Le percentuali hanno subito diverse variazioni degli anni:

1) il 55% per le spese sostenute fino al 05 giugno 2013.

2) il 65% delle spese dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 sulle singole unità.
Percentuale che però ha subìto una riduzione al 50% per alcuni interventi dal 01 gennaio 2018 che sono:
-acquisto e posa finestre più infissi;
-acquisto e posa schermature solari;
-sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaia condensazione di classe A (almeno) o con biomasse.
Se le caldaie a condensazione sono dotate di termoregolazione evoluta, allora l’agevolazione rimane al 65%

3) il 65% per le spese che vanno dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2021, che riguardano interventi sulle parti comuni dei condomini e sulle singole unità che ne fanno parte.
Anche per questi vale la riduzione al 50% per quegli interventi che abbiamo visto al punto precedente.

4) il 65% per le spese che vanno dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e che riguardano:
-acquisto e installazione di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino ad un valore massimo di detrazione di € 100.000 (a patto che si raggiunga un risparmio di energia di almeno il 20%);
-sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con apparecchi ibridi (pompa di calore più caldaia condensazione) importante: debbono essere concepiti come un unico sistema cooperante direttamente dal fabbricatore e non assemblati sul posto;
-acquisto e installazione di generatori a condensazione di aria calda.

Nei quattro punti che ho elencato, una delle cose a cui fare attenzione è la corretta individuazione della data che compete la detrazione, per poter applicare la corretta percentuale per lo specifico intervento:
-per le persone fisiche vale la data dell’effettivo pagamento;
-per le persone giuridiche (le attività) vale la data di ultimazione delle prestazioni.

Inoltre, come abbiamo visto negli articoli sulle agevolazioni per i lavori edili:

RISTRUTTURAZIONE del BAGNO – Posso Detrarre la Spesa?
Come detrarre la spesa del BOX e Posto Auto
Come DETRARRE l’acquisto di IMMOBILI già RISTRUTTURATI
RISTRUTTURAZIONE hai DIMENTICATO la comunicazione all’ENEA?
BONUS MOBILI 2019 (ed Elettrodomestici) Come Detrarre la spesa
SISMA BONUS Abitazioni e locali per Attività Produttive (2019)
SISMA BONUS sulle PARTI COMUNI di Edifici Condominiali (2019)
Agevolazioni per Acquisto di CASE ANTISISMICHE (Decreto Crescita 2019)
Guida RISTRUTTURAZIONE Casa DETRAZIONE Fiscale 2019
Guida RISTRUTTURAZIONE Condominio DETRAZIONE Fiscale 2019
L’IVA RIDOTTA nelle RISTRUTTURAZIONI (2019)

quando gli stessi lavori proseguono a cavallo di due o più anni, concorrono tutti all’ammontare massimo delle detrazioni consentite.

Se la somma detraibile annualmente supera le imposte dovute, non è previsto rimborso. La parte eccedente viene persa.

NEI CONDOMINI

Vediamo adesso il caso dei condomini e degli interventi sulle parti comuni.

Dal 2017, se si raggiungono determinati indici è possibile detrarre:
Il 70% delle spese per interventi sull’involucro, interventi che devono essere superiori al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio;
il 75% delle spese per interventi che determinano un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. Con almeno qualità media come indicato nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Percentuali che sono valide per le spese sostenute nel periodo tra il 01 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021. Con tetto massimo di spesa di 40.000 € da moltiplicare per il numero delle unità di cui è composto l’edificio.

Per dimostrare il raggiungimento di indici è necessario incaricare un professionista abilitato di redarre un APE (attestato di prestazione energetica).

Ovviamente un’attestazione non veritiera determina la perdita dell’agevolazione.

Le detrazioni passano all’80% e all’85% con un tetto massimo di 136.000 € se gli interventi sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico sugli edifici che sono ubicati nelle zone sismiche 1,2 e 3.
Ho trattato quest’argomento nell’articolo “SISMA BONUS sulle PARTI COMUNI di Edifici Condominiali (2019)

CHI PUO’ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Vediamo adesso chi può usufruire delle agevolazioni:

– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
– i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali)
– le associazioni tra professionisti
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica possono essere usufruite anche:
– dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica
– dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Per il 2017, invece, gli Istituti autonomi per le case popolari potevano usufruire solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

ATTENZIONE
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione,
ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
– i titolari di un diritto reale sull’immobile
– i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
– gli inquilini
– coloro che hanno l’immobile in comodato.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico – FEBBRAIO 2019
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
– il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
– il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016).

Anche per gli interventi finanziati con il leasing sono possibili e detrazioni. Non contano però i canoni, ma gli effettivi costi sostenuti dalla società di leasing.

LA DETRAZIONE E’ COMULABILE CON ALTRE?

La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni, come ad esempio quelle per ristrutturazione.

Se gli interventi dovessero rientrare in entrambe, bisogna scegliere di quale si vuole usufruire.
Valutando la convenienza non solo in termini di percentuale, ma tenendo anche conto dei costi accessori necessari agli adempimenti. Ad esempio il costo dei professionisti per la redazione di pratiche specifiche.

L’IVA APPLICABILE

Per gli interventi di riqualificazione energetica, che nella stragrande maggioranza dei casi ricadono negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si applica l’IVA al 10%, con le modalità che ho già trattato nell’articolo “L’IVA RIDOTTA nelle RISTRUTTURAZIONI (2019)” anche riferimento ai “beni di valore significativo“

CONCLUSIONE

Ci fermiamo qui con questo articolo. Con la prima delle tre parti dell’argomento ECOBONUS.
Nel prossimo continuerò parlando di quali sono gli interventi che ricadono nelle agevolazioni,concludendo poi con il terzo dove vedremo le regole e gli adempimenti necessari.

A presto.

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Danilo Torresi

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2 commenti su “ECOBONUS 2019 Le DETRAZIONI per il Risparmio Energetico sulla Casa (1 di 3)”

  1. IL BONIFICO ERRATO
    Ma cosa succede se il bonifico è incompleto o errato?

    LA SOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
    Nell’ipotesi in cui il bonifico per il pagamento dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica risulti errato, per poter detrarre comunque la spesa, devi richiedere al fornitore che ha ricevuto il pagamento, una dichiarazione specifica.

    La ditta, il soggetto che ha ricevuto il pagamento, deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.DOVE TROVO SUL TUO SITO IL MODELLO “tipo fac-simile”POTRESTI INVIARMELO GRAZIE. Cordialità, Francesco.

    Rispondi

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