SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: quali sono gli obblighi del committente


Quali sono gli obblighi del committente per la sicurezza nei cantieri edili?
Quali sono gli adempimenti? (Anche per evitare le sanzioni)

PANORAMICA

Oggi ti parlo degli obblighi per la sicurezza nei cantieri che competono al committente.

Se stai pensando di fare dei lavori di ristrutturazione sulla tua abitazione o di realizzare un nuovo edificio, ti consiglio di leggere l’articolo fino in fondo.
Quando vuoi avviare dei lavori ci sono sia dei vincoli tecnico-urbanistici da rispettare, sia degli obblighi per la sicurezza per tutelare chi lavorerà in cantiere.
Alcuni obblighi e responsabilità sono a carico del committente – del proprietario.

La legge che regola questi compiti è il Decreto Legislativo 81 del 2008, ed in particolare l’articolo 90 del titolo IV.
Devi sapere che se non farai ciò che prevede la norma, le responsabilità possono essere sia amministrative che penali, ma dei rischi ti parlerò nell’ultima parte dell’articolo.

Ciò che ti descriverò oggi consisterà in quello che devi fare quando decidi di avviare dei lavori.
Cosa devi fare prima e durante le opere.
Cosa fare nel caso di una sola impresa o più imprese.
Quali verifiche ti competono e quali comunicazioni sono necessarie.

Insomma ti farò un riassunto dei punti salienti del Decreto per aiutarti sull’argomento, con il focus puntato su ciò che compete al committente.
Dividerò l’articolo nei seguenti capitoli:

1) i principi generali per il committente;
2) in caso di più imprese esecutrici cosa fare;
3) la verifica della idoneità delle imprese;
4) le comunicazioni necessarie;
5) i rischi.

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1) I PRINCIPI GENERALI PER IL COMMITTENTE

Come ti ho accennato nell’articolo precedente, dove ho parlato dei soggetti principali nel cantiere, riguardante la sicurezza, uno dei protagonisti è il committente.

PER APPROFONDIRE: “SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: i soggetti principali e quando si applica il D.lgs 81 del 2008

È colui che commissiona l’opera e ha il potere di spesa, perciò ha una grande influenza sulle scelte e sull’andamento del cantiere.
È importante che tu conosca, se sei committente, le motivazioni per le quali ciò che fai e decidi, influenza la sicurezza.
È come se tu fossi un datore di lavoro. Hai degli obblighi precisi.

Innanzitutto devi rispettare le misure generali che sono valide per qualunque
attività, compreso il cantiere edile di cui ci occupiamo.

-Valutare i rischi per la salute e la sicurezza di chi ci lavorerà ed eventualmente trovare il modo di eliminarli.

-Quando non è possibile questo, trovare le soluzioni opportune per ridurli al minimo già dall’inizio, già dalla fase progettuale.

-Troppi lavoratori contemporaneamente sullo stesso luogo comporta un rischio elevato, quindi tenerne conto nelle scelte per evitarlo.

Dare priorità a dispositivi di protezione collettiva piuttosto che quelli individuali, come ad esempio quello di prediligere il ponteggio piuttosto che ancorare l’operatore ad una linea vita.

Sono ovviamente tutte scelte che competono si al progettista, si al coordinatore e al titolare dell’impresa esecutrice/affidataria, ma sono decisioni che devi tenere in considerazione anche come committente.

Le scelte economiche e le scelte del tipo di opera da realizzare, incidono sulle misure adottabili per la sicurezza e influenzano l’andamento del cantiere. Perciò è opportuno che sin dalla fase progettuale dell’opera architettonica partecipi alle scelte organizzative e di pianificazione delle fasi di lavoro. Così anche da prendere coscienza e conoscenza del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) e del “Fascicolo dell’Opera”, che sono due adempimenti a carico del coordinatore per la progettazione (CSP).

Funzione quella del coordinatore (progettazione o esecuzione) che può essere svolta anche dal committente, se ne ha i requisiti specifici che vedremo in uno dei prossimi articoli.

Perciò tra gli obblighi del proprietario c’è quello di attenersi alle misure indicate nel “Piano di Sicurezza” e nel “Fascicolo dell’Opera” redatti dal coordinatore per la progettazione.

Presenza del coordinatore che non è sempre obbligatoria e che si interseca con gli adempimenti del committente che vedremo nel prossimo punto.

2) IN CASO DI PIU’ IMPRESE ESECUTRICI COSA FARE

Quando nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più
imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori deve designare il coordinatore per la progettazione, contestualmente all’incarico architettonico.

Coordinatore che può essere anche lo stesso tecnico che progetta l’intervento, basta che ne abbia i requisiti. Inoltre, sempre quando è prevista la presenza di più imprese, prima di affidare i lavori, il committente designa il coordinatore per l’esecuzione (CSE).

Quando non serve il titolo autorizzativo per i lavori privati(Permesso di Costruire, SCIA o CILA) purché inferiori a 100.000 euro, non è necessario il coordinatore per la progettazione. In questo caso le sue funzioni vengono svolte direttamente dal CSE, dal coordinatore in fase di esecuzione.

L’obbligo di nominare un coordinatore in fase di esecuzione c’è anche nel momento in cui dovessi iniziare i lavori con un’unica impresa, ma successivamente intervengono altre.

Perciò, per riassumere:
-quando ci sono più imprese devi designare sia un coordinatore per la progettazione che un coordinatore per l’esecuzione;
-la presenza di più imprese può essere anche non contemporanea, l’obbligo scatta ugualmente;
-la mancanza dell’eventuale titolo abilitativo non esclude gli obblighi per la sicurezza.

Attenzione, per questi commi che regolano ciò che ti ho detto fin qui, il 3, il 4 e 5, dell’articolo 90, è prevista una sanzione penale.
Quando il tecnico di fiducia ti dice che è necessario un coordinatore, lo dice perché è consapevole dei rischi connessi.

Spesso capita che il tecnico aiuti il committente nell’adempimento di alcuni obblighi, tra i quali c’è anche la verifica tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.

3) LA VERIFICA DELLA IDONEITA’ DELLE IMPRESE

Anche nel caso in cui i lavori siano affidati ad un’unica impresa o lavoratore autonomo, il committente o il responsabile dei lavori deve verificarne l’idoneità tecnico-professionale.
Significa che devi assicurarti che chi eseguirà il lavoro abbia le capacità organizzative, di forza lavoro e di attrezzature, commisurate alle lavorazioni che dovrà svolgere.
Dovrai assicurarti insomma che chi ti ristrutturerà casa, lo sappia fare e abbia i mezzi adatti.

Per farlo non devi basarti sul tuo intuito o sul profilo Instagram dell’impresa, ma su un elenco dei documenti precisi che dovrà fornirti la ditta, indicati nell’allegato XVII.

Nel caso di impresa ciò che dovrai verificare è:
-l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
-il Documento di Valutazione dei Rischi o l’autocertificazione;
-il Documento Unico di Regolarità Contributiva, il famoso DURC;
-la dichiarazione di non avere provvedimenti di sospensione e interdittivi sulla base del decreto legislativo 81/2008.

Nel caso invece in cui il soggetto a cui stai per affidare l’opera sia un
lavoratore autonomo devi verificare:
-l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
-le attestazioni di conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisionali in dotazione;
-l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
-gli attestati di formazione;
-l’idoneità sanitaria;
-il DURC.

Nel caso di subappalto, sarà il datore di lavoro dell’impresa affidataria a verificare l’idoneità dei subappaltatori.

Solo nel caso in cui il cantiere abbia un entità inferiore a 200 uomini-giorno
e non vi siano rischi particolari, indicati nell’allegato XI che vedremo in uno dei prossimi articoli, allora sarà sufficiente:
-l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
-il DURC;
-un’autocertificazione sul possesso dei requisiti dell’allegato XVII.

Sento già che ti stai chiedendo: cosa sono sti uomini-giorno?
Sono un metodo di misura dell’entità presunta del cantiere.
Servono per capire quanto è grosso il cantiere.
Gli uomini-giorno in sostanza sono la somma delle giornate lavorative previste di tutti i lavoratori, necessarie per realizzare l’opera.

Anche questi obblighi di verifica dell’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi sono soggetti a sanzioni penali.
Il punto come sempre però non deve essere solo quello di evitare le sanzioni, ma di fare quanto più possibile per eliminare i rischi di infortuni dei lavoratori.

Perciò verificare che un soggetto, un’impresa, sia effettivamente capace di eseguire il lavoro, non è secondario.

Tra gli altri documenti da richiedere alle imprese c’è¨ anche la Dichiarazione di Organico Medio Annuo. Documento non necessario e soddisfatto dal DURC nei
cantieri inferiori a 200 uomini-giorno e senza rischi particolari.

4) LE COMUNICAZIONI NECESSARIE

Oltre agli obblighi di verifica, ci sono anche delle comunicazioni da fare ai vari enti e alle imprese.

Prima dell’inizio lavori, il committente o il responsabile dei lavori, invia alla ASL competente, alla Direzione Territoriale del Lavoro (e al Prefetto in caso di lavori pubblici), la notifica preliminare che tratterò in un articolo dedicato.

La notifica preliminare non è sempre obbligatoria, ma a volte necessaria anche
in caso di un’unica impresa. Inoltre una copia deve essere trasmessa all’amministrazione concedente – al Comune dove è stato presentato il “Permesso di Costruire” o la SCIA o la CILA – insieme al DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi (anche se da tempo i comuni e le amministrazioni si sono
attrezzati per verificare il DURC telematicamente).
Oltre tutto questo deve essere trasmesso all’amministrazione anche una dichiarazione del committente di aver verificato la documentazione che abbiamo
visto nel capitolo precedente, cioè di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese.

Altra comunicazione importante è quella che va fatta alle imprese affidatarie, a quelle esecutrici e ai lavoratori autonomi. Va comunicato in caso di designazione, il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione, che deve essere inoltre indicato nel cartello di cantiere.

5) I RISCHI

Tutto quanto detto sinora e cioè quello indicato dal decreto 81, sono gli adempimenti minimi per ottemperare agli obblighi di sicurezza.
Ovviamente senza sanzioni, nessuno rispetterebbe le regole, forse in un mondo ideale, ma nella realtà ci devono essere dei rischi per far sì che tutti le rispettino.

In caso di mancanza del Piano Sicurezza (ove previsto), in caso di mancanza del Fascicolo dell’Opera, in assenza della notifica preliminare, o in assenza del DURC, è sospeso il titolo abilitativo. Cioè il “Permesso di Costruire” o la SCIA con la CILA, non ha più efficacia. Non puoi continuare con i lavori.

Altro rischio diretto sono le sanzioni, in caso di mancato adempimento di alcuni
obblighi.
Sanzioni che possono essere sia penali che amministrative e non si parla di qualche centinaio di euro.

In ultimo c’è il rischio della responsabilità in caso (non lo si vorrebbe mai) che qualcuno si faccia male o peggio.
Davanti al Giudice l’aver adempiuto ai minimi richiesti di legge potrebbe non essere sufficiente, figuriamoci nel caso in cui manchi qualche parte.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

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