CANTIERI EDILI E CORONAVIRUS: la Fase 2 e il Protocollo di Sicurezza per il COVID-19


Dal 04 maggio 2020 è iniziata la fase 2 del Coronavirus. Cosa è cambiato nei cantieri edili? Cosa prevede il protocollo di sicurezza per il contenimento del rischio biologico COVID-19?

PANORAMICA

Con il DPCM del 26 aprile 2020 è iniziata ufficialmente la fase 2 per il contenimento della diffusione del COVID-19.
Si da’ il via ad una graduale ripresa e riapertura di alcune attività lavorative su tutto il territorio italiano a partire dal 4 maggio.

Si allentano inoltre le restrizioni, anche se di poco, che ci hanno costretti a stare chiusi in casa nelle ultime settimane. Dovremmo però imparare a rispettare nuove regole e ad assumere nuovi atteggiamenti che evitino la diffusione del virus.

Virus che ci accompagnerà per un periodo di tempo lungo e imprecisato, dobbiamo imparare a conviverci.
Le regole influenzeranno la vita sociale di tutti e i rapporti interpersonali, regole di prossimità e precauzioni di tipo igienico.

Nel mondo del lavoro tutto questo si traduce in salute e sicurezza dei lavoratori.
I luoghi di lavoro, come i cantieri che tratto in questo canale, dovranno rispettare nuove direttive che si andranno ad integrare agli obblighi di sicurezza già in vigore.

NEI CANTIERI

Sempre con lo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 – più
comunemente conosciuto come Coronavirus – è stato pubblicato il 24 aprile 2020 per i cantieri edili un protocollo di sicurezza dedicato.
Il protocollo cantieri, che ti lascio in descrizione, è un documento condiviso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altri enti, è redatto sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute e dell’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO).

Aggiorna e integra le regole già pubblicate nel precedente protocollo del 14 marzo 2020 e del quale ne ho parlato qualche articolo fa “CANTIERI EDILI E CORONAVIRUS: le linee guida del Ministero a seguito del COVID-19”.

Sono adempimenti che vanno ad integrarsi al precedente, perciò troverai diversi punti di ciò che ti dirò ripetuti.
(Ho però imparato con l’esperienza che è molto utile ripetersi più volte i concetti, anche il rischio di essere noiosi con se stessi).

Il protocollo è specifico per i cantieri ed è stato realizzato sulla base di quello più generico valido per tutti i settori produttivi.
Il fine, ripeto di nuovo, è contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.

Ti andrò quindi a descrivere le indicazioni fornite dal documento.
Indicazioni atte ad incrementare, anche nei cantieri, le misure del contenimento dell’epidemia.
Per la salute e la sicurezza di chi ci lavora, dei titolari di cantiere, dei subappaltatori, dei fornitori e in generale di tutti i soggetti che operano all’interno del cantiere, professionisti compresi.

PANORAMICA DELLE REGOLE

Tutti i cantieri quindi, dalla ripartenza, debbono attenersi ed integrare nelle attività di lavoro gli adempimenti indicati nel protocollo.
Le regole principali contenute nel documento, che ti andrò a descrivere nel
corso dell’articolo, riguardano:

– l’informazione verso i lavoratori e chiunque acceda il cantiere e l’assunzione di comportamenti consoni a contenere la diffusione del contagio, anche attraverso delle scelte organizzative.

– I dispositivi di protezione individuale (DPI) e le misure di igiene.

– le modalità di accesso dei fornitori esterni.

– la pulizia e l’igiene dei luoghi, compresi i mezzi d’opera.

– la gestione e l’organizzazione degli spazi e delle fasi lavorative.

– come bisogna gestire un soggetto sintomatico, al momento dell’ingresso e durante la lavorazione.

LE NORME GENERALI

Tra le norme generali da tenere sempre in considerazione nelle scelte operative,
il lavoro a distanza continua ad essere favorito, anche nella fase 2.

So già cosa stai pensando e l’ho pensato anche io, voglio proprio vedere come si
fa a fare un getto di calcestruzzo, o tirare su un muro di mattoni a distanza.
Fantasticando un po’ però, e nemmeno tanto quanto professano gli esperti del tech, in un futuro non troppo lontano ci saranno delle macchine che realizzeranno i lavori manuali, pilotate in remoto e quindi a distanza da un operatore.
Spingendo un po’ di più sull’acceleratore dell’immaginazione, si potrebbe pensare ad un intelligenza artificiale che manovri e decida come queste macchine devono operare.

Per ora però ci sono le persone in cantiere, e le persone possono contagiarsi, e bisogna evitarlo.
Quindi è necessario anche lì rispettare il distanziamento sociale, rimodulando gli spazi di lavoro quando e dove possibile.

Se più operatori devono lavorare nello stesso ambiente, come misura anticontagio principale bisogna rispettare il metro di distanza. Dove non fosse possibile, è necessario dotarsi e indossare specifici dispositivi di protezione individuale.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) se c’è, integra il “piano di sicurezza e coordinamento”, anche con la stima dei costi che questo comporta.
Insieme al committente vigila che le misure anticontagio siano adottate e rispettate.

È comunque preferibile ridefinire gli orari differenziando le fasce per ridurre il numero delle presenze contemporanee.

È fondamentale evitare gli assembramenti e le aggregazioni sociali, anche durante gli spostamenti verso e dal luogo di lavoro.

Resta pertanto facoltà del titolare, insieme al coordinatore in fase di
esecuzione e agli altri soggetti della sicurezza, di integrare eventualmente con
misure più incisive, anche in base alle caratteristiche specifiche del cantiere.

Occorrerà quindi fare delle riunioni prima, ma anche durante, tra i vari
soggetti (le imprese, il coordinatore per la sicurezza, il direttore lavori, eccetera) per coordinare l’avvio e la ripresa delle operazioni nel rispetto del protocollo.
Anche durante le riunioni dovranno essere rispettate le distanze interpersonali di un metro e dove non fosse possibile dotarsi di una mascherina o di opportuni dispositivi di protezione individuale.

Questo è uno di quegli adempimenti del cantiere che può essere preso ad esempio, quando ti ho accennato che è opportuno prediligere il lavoro a distanza.
Le riunioni ad esempio potrebbero essere svolte in modalità telematica.

Tutte le scelte e le misure adottate dovranno essere indicate nei documenti del cantiere, aggiornando il “piano di sicurezza e coordinamento” il “documento di valutazione dei rischi” e i “piani operativi di sicurezza”, ognuno per le rispettive competenze.

Nella parte successiva dell’articolo ti darò le info principali entrando un po’ più nel dettaglio del protocollo, così da capire meglio come muoversi in questa nuova situazione.
Per mitigare il “rischio biologico generico” da esposizione a COVID-19, questo è per quanto riguarda la sicurezza.

Perciò ti consiglio di leggere l’articolo fino in fondo e di approfondire con la documentazione ufficiale che ti lascio come link esterni.

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INFORMAZIONE

Torniamo all’argomento di oggi e vediamo prima di tutto l’obbligo dell’informazione.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve informare i lavoratori, e tutti coloro che accedono al cantiere, delle modalità di comportamento
da adottare.
Consegnandole o affiggendole in luoghi ben visibili.

Tra le modalità c’è:

-l’obbligo di rilevamento della temperatura corporea al momento dell’ingresso. Se superiore ai 37.5° non sarà consentito l’accesso.
Contemporaneamente il soggetto verrà isolato e munito di mascherina e verranno contattati il medico e l’autorità sanitaria.
Attenzione, il rilevamento della temperatura corporea è un dato personale e va trattato quindi secondo la disciplina sulla privacy. andrà perciò anche fornita l’informativa;

-un altro comportamento da adottare e l’obbligo di dichiarare tempestivamente i sintomi influenzali, o se si proviene da zone a rischio, o se si ha avuto contatti con una persona infetta nei 14 giorni antecedenti.
Anche in questo caso sarà vietato l’accesso;

-l’obbligo ovviamente di rispettare le disposizioni di legge e del datore di lavoro, quindi il rispetto delle regole di prossimità, dell’uso dei DPI e dell’igiene;

-l’obbligo di informare datore di lavoro, o il responsabile, dell’insorgere dei sintomi anche durante la fase lavorativa.

ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per i fornitori esterni dovranno essere previste procedure di ingresso, transito e uscita, con percorsi specifici che limiteranno al massimo il contatto con i lavoratori.

Gli autisti dei mezzi, se possibile, dovrebbero rimanere all’interno delle loro cabine.

Per tutto il personale esterno, dovranno essere predisposti dei servizi igienici
dedicati.
Mai far utilizzare gli stessi pendenti.

Se c’è un servizio di trasporto organizzato specifico del cantiere, anche quei mezzi dovranno essere puliti con specifici detergenti.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

È il datore di lavoro che si assicura e verifica che venga effettuata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro in cantiere.
Delle aree, degli spogliatoi, dei servizi igienici, della mensa, ma anche dei mezzi d’opera.

Inoltre sempre il datore di lavoro verifica la pulizia delle attrezzature individuali e ne impedisce l’uso condiviso.

Nel caso ci dovesse essere un positivo al COVID-19, dovranno essere puliti e sanificati i locali e i mezzi secondo le disposizioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

La cadenza della sanificazione periodica sarà stabilita sempre dal datore di lavoro, consultando il medico aziendale, oltre che i responsabili e i rappresentanti della sicurezza.

Dovranno essere stabiliti dei protocolli specifici per salvaguardare la salute dei lavoratori che effettuano la pulizia e la sanificazione del cantiere, dotandoli di tutti gli indumenti e DPI opportuni.

Ognuno dovrà avere cura di adottare delle precauzioni igieniche e di lavarsi frequentemente e minuziosamente le mani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale (DPI) che dovranno essere utilizzati (come ad esempio le mascherine), dovranno essere conformi alle norme UNI.

La difficoltà principale potrà essere data dalla scarsa disponibilità in commercio. Nel qual caso il protocollo deroga la scelta anche ad altri tipi di mascherine, della tipologia però indicata dall’autorità sanitaria e dal coordinatore per la sicurezza.

Ti lascio l’elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall’Inail.

Le mascherine, insieme ad altri dispositivi come occhiali, guanti, cuffie, forniti e rinnovati dal datore di lavoro, sono obbligatorie nel caso il tipo di lavorazione non consenta di mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Nel caso la lavorazione quindi obblighi i lavoratori a stare una distanza inferiore al metro e nel caso non fossero reperibili i DPI perché non si
trovano in vendita, le lavorazioni dovranno essere sospese per il tempo necessario alla fornitura.

In questo caso il CSE – il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – aggiornerà il piano di sicurezza e coordinamento con i costi e il cronoprogramma.

Anche il coordinatore in fase di progettazione dovrà impostare il cantiere in base alle misure del protocollo di sicurezza, coinvolgendo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Questo ovviamente perché anche i nuovi cantieri, non solo quelli che si riavvieranno dopo il periodo di fermo, dovranno rispettare le nuove regole.

MENSE E SPOGLIATOI

Una delle regole fondamentali è evitare gli assembramenti. Nei locali deve essere prevista la ventilazione e un tempo di sosta ridotto, magari scaglionato, mantenendo sempre il metro minimo di distanza di sicurezza.

Nel “piano di sicurezza e coordinamento” il coordinatore (se c’è) dovrà prevedere dei turni specifici in base alle lavorazioni.

Come ti ho già accennato prima, il datore di lavoro provvede alla sanificazione regolarmente con appositi detergenti.

La riorganizzazione del cantiere quindi passa anche attraverso alla previsione di turni compatibili con i lavori, suddividendo e scaglionando le fasi per diminuire le possibilità di contatto.

GESTIONE DI UN SINTOMATICO

Come ti accennavo all’inizio, ciò che ti sto dicendo è in parte già contenuto nel precedente articolo che avevo fatto.
Anche la gestione di un eventuale sintomatico è tra questi.

Se una persona ha la febbre sopra i 37.5° e presenta tosse, deve informare subito il datore di lavoro. Verrà quindi opportunamente isolata e verranno subito avvertite le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza COVID-19.

Se il soggetto dovesse risultare positivo al virus, allora verranno effettuate anche delle ricerche per individuare i “contatti stretti” in modo da applicare la quarantena.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, anzi è un’ottima misura di prevenzione. Il medico aziendale collabora con i soggetti del cantiere per proporre anche delle misure opportune da attuare.

RITARDI E PENALI

Il protocollo inoltre prevede che se ci fossero dei ritardi nei lavori imputabili direttamente alla situazione dovuta al COVID-19, non potranno essere richiesti risarcimenti né applicate le eventuali penali previste nel contratto di appalto.

Per questo ti consiglio di leggere le cinque voci contenute all’interno del
protocollo che non sono esaustive, ma sono un esempio specifico di quanto ti ho appena detto.

Voci che prevedono la casistica di mancanza dei DPI, come le mascherine, a causa della mancanza in commercio.
O della presenza di un positivo al COVID-19 che obbliga la quarantena a tutti i lavoratori con cui è venuto a contatto.
O in caso di indisponibilità di materiali, mezzi e attrezzature, sempre dovuta alla situazione di emergenza sanitaria.

È il CSE – il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – che attesta queste e le altre ipotesi riconosciute.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

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