Inarcassa: guida completa per ingegneri e architetti [2021]


Se sei un ingegnere o un architetto, oppure stai studiando per diventarlo, è probabile che tu abbia già sentito nominare Inarcassa, ovvero la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza cui fanno riferimento entrambe le categorie.

Inarcassa è l’ente che riceve ed amministra i contributi previdenziali versati dagli architetti e ingegneri che esercitano la libera professione e che si occupa di erogare le pensioni agli ex lavoratori che hanno concluso la loro attività e a coloro che risultano impossibilitati a lavorare a causa di malattie, infortuni o invalidità. Fornisce, inoltre, servizi di vario tipo, come convenzioni, formazione, ecc..

A questo punto, fatte le dovute premesse, andiamo ad osservare più da vicino le quattro diverse tipologie di contributi che l’ingegnere o architetto freelance è tenuto a versare ad Inarcassa e scopriamo insieme a quanto ammontano!

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Contributi Inarcassa: a quanto ammontano?

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad Inarcassa, che esercitano come liberi professionisti, versano annualmente quattro diversi tipi di contributi previdenziali. Di questi, tre sono obbligatori, mentre solo uno è volontario. Vediamo quali sono.

#1 Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo è obbligatorio per tutti gli iscritti ad Inarcassa e si applica – con aliquota al 14,5% – sul reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef (fino ad un tetto massimo di 125 mila euro). È previsto un versamento minimo, da corrispondere a prescindere dal reddito effettivamente prodotto, il cui importo dipende dall’indice annuale Istat: per l’anno 2021, esso è pari a 2.360 euro.

Il contributo soggettivo minimo è frazionabile in dodicesimi:

  • a seconda dei mesi solari di iscrizione ad Inarcassa;
  • se l’iscrizione all’Albo Professionale non coincide con l’inizio dell’anno solare;
  • per chi svolge una seconda attività come dipendente per alcuni periodi dell’anno, durante i quali versa i contributi alla Gestione Separata Inps.

Il contributo soggettivo – ricordiamo – è deducibile per intero ai fini fiscali.

#2 Contributo integrativo

Il contributo integrativo è obbligatorio per tutti gli ingegneri e architetti che hanno effettuato l’iscrizione all’Albo e che risultano titolari di Partita IVA. Sono compresi anche coloro che fanno capo non ad Inarcassa, bensì alla Gestione Separata Inps.

Esso corrisponde al 4% del volume di affari Iva prodotto nel corso dell’anno solare, fatta eccezione per le fatture emesse verso committenti esteri. A tal proposito, i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps possono esercitare il diritto di rivalsa in fattura e, così, addebitare al cliente il 4% del corrispettivo lordo.

Da gennaio 2013 il contributo integrativo si applica anche sui corrispettivi delle prestazioni erogate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. D’altro canto, il contribuente può dedurre le quote versate per il contributo integrativo (risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società), a meno che non sia il committente ultimo della prestazione.

Sempre a partire da questa data, una parte del contributo integrativo viene riconosciuta ai fini previdenziali, mediante l’applicazione di aliquote inversamente proporzionali rispetto all’anzianità retributiva maturata. Ovvero:

  • 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno raggiunto un’anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;
  • 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno raggiunto un’anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
  • 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno raggiunto un’anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  • 25% per i professionisti con oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva e per i pensionati presso altri enti.

Questo sistema, detto retrocessione, è valido solamente se il volume di affari Iva non supera la soglia massima (che, per l’anno 2021, è fissata a 164.150 euro).

Come nel caso del contributo soggettivo, anche il contributo integrativo prevede un versamento minimo obbligatorio: per l’anno 2021, l’importo è pari a 705 euro (frazionabili in dodicesimi a seconda dei mesi solari di iscrizione).

Ricordiamo, infine, che il contributo integrativo non è assoggettabile all’Irpef e non concorre alla formazione del reddito professionale, per cui non è deducibile.

#3 Contributo di maternità / paternità

Il contributo di maternità / paternità include la nuova quota per la copertura economica dell’indennità di paternità, introdotta a partire da gennaio 2018.

Per l’anno 2021, l’importo del contributo è pari a 53 euro, da corrispondere insieme ai minimi soggettivo ed integrativo. Il pagamento va effettuato in due rate:

  1. 30 giugno: 22 euro (I rata)
  2. 30 settembre: 31 euro (II rata)

Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è completamente deducibile ai fini fiscali.

#4 Contributo soggettivo facoltativo

Ai tre contributi obbligatori presentati fino ad ora, si aggiunge un quarto contributo soggettivo volontario (opzione attiva da gennaio 2013).

Si tratta di un versamento facoltativo, che ha lo scopo di incrementare il montante contributivo e, quindi, l’ammontare delle future prestazioni pensionistiche.

L’importo viene calcolato in base ad un’aliquota modulare – compresa tra 1% e 8,5% – applicata sul reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef. Relativamente al reddito 2020, da dichiarare nel 2021, esso va da un minimo annuo infrazionabile di 210 euro, fino ad un massimo di 10.625 euro.

Il pagamento può essere effettuato subito dopo la dichiarazione dei redditi (in riferimento all’anno precedente), sia in soluzione unica, sia suddividendo l’importo in più versamenti (purché l’ultima rata sia stata versata entro il 31 dicembre).

Trattandosi di un contributo opzionale, non compreso tra quelli obbligatori, il versamento può avvenire anche in maniera discontinua, con periodi di interruzione o variazione dell’aliquota in base alle esigenze del contribuente. L’importo corrisposto, comunque, rimane sempre fiscalmente deducibile per intero.

Agevolazioni per i giovani neo-iscritti

Inarcassa offre delle agevolazioni ai giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono (o reiscrivono) entro il trentacinquesimo anno di età. Per i primi cinque anni – il primo dei quali corrisponde all’anno di iscrizione, conteggiato sempre per intero a prescindere dal numero effettivo di mesi – e comunque non oltre i trentacinque anni, è possibile godere delle seguenti riduzioni delle aliquote e dei minimi:

  • Contributo soggettivo:
  • contributo minimo: riduzione ad 1/3 (786,70 euro nel 2021);
  • contributo percentuale: riduzione aliquota dal 14,5% al 7,25%.
  •  Contributo integrativo:
  • contributo minimo: riduzione ad 1/3 (235 euro nel 2021).

Attenzione: da gennaio 2021 è stato introdotto un ulteriore requisito per la fruizione delle riduzioni da parte dei giovani neo-iscritti. Ossia:

  • reddito professionale Irpef non superiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti ad Inarcassa nel biennio precedente all’anno in questione (per il 2021, tenendo conto del reddito medio 2019 e 2020, la soglia è 27.928 euro).

In caso di superamento, quindi, si applica l’aliquota intera (14,5%).

grazie

Danilo Torresi

2 commenti su “Inarcassa: guida completa per ingegneri e architetti [2021]”

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