SISMABONUS ACQUISTI 110 categoria A1 e quale impresa di costruzioni


Categoria A1 e l’impresa che ha iniziato i lavori non è di costruzioni, puoi comunque agevolare la spesa col Sismabonus acquisti al 110 per cento?


PANORAMICA

Il Sismabonus acquisti è l’agevolazione che spetta agli acquirenti di immobili ristrutturati con criteri antisismici mediante demolizione e ricostruzione da un’impresa di costruzioni.

Con il Superbonus, dal 2020 la percentuale è passata al 110 per cento sempre per un massimale di 96.000 euro.

L’agevolazione è sul prezzo di acquisto ed è l’unico intervento per il recupero del patrimonio edilizio che può essere configurato anche come nuova costruzione.

Come acquirente quindi non avrai molte verifiche o adempimenti da fare. Però è bene che tu conosca le regole e i meccanismi che stanno dietro al Sismabonus acquisti per evitare di trovarti in spiacevoli situazioni.

PER APPROFONDIRE “Articoli categoria Sismabonus acquisti

In questo articolo tratto altri due casi particolari contenuti in due risposte dell’Agenzia delle Entrate, la 318 e la 320 del 2021.

La prima riguarda l’ammissibilità al 110% di un immobile ristrutturato di categoria A1. Categoria che insieme ad A8 e A9 è tra quelle escluse dal Superbonus

La seconda invece chiede chiarimenti sulla possibilità di agevolare le spese anche se chi ha demolito il fabbricato non era un’impresa di costruzioni.

REMINDERS

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LA CATEGORIA A1

La categoria A1 è esclusa dal Superbonus e quindi anche dal Sismabonus acquisti a meno che non venga fatto il cambio di destinazione.

Se col titolo abilitativo che autorizza la demolizione e ricostruzione viene contestualmente richiesto il cambio di destinazione d’uso ad abitativo, allora è possibile agevolare la spesa di acquisto col 110 per cento.

Gli immobili ammessi sono quelli residenziali o che diverranno tali al termine dell’intervento.

Il cambio di destinazione deve essere esplicito nel titolo, ed insieme a tutti gli altri adempimenti previsti permetteranno agli acquirenti di agevolare la spesa sul prezzo dell’immobile.

IMMOBILE DEMOLITO DA UNA DITTA DIVERSA

L’altro interpello verte sul dubbio dell’impresa titolare dell’immobile che ha richiesto il permesso ed iniziato i lavori che non era “impresa di costruzioni” o di “ristrutturazione immobiliare”.

Per farti capire meglio ti debbo riassumere la storia dell’immobile:
-la ditta che era titolare dell’immobile ha provveduto a richiedere al Comune il permesso di costruire per demolizione e ricostruzione;
-la demolizione è stata eseguita da un’altra impresa;
-dopo la demolizione l’area libera è stata acquisita dall’impresa di costruzioni che ha posto la domanda e che senza soluzione di continuità ha ricostruito il nuovo edificio.

Il dubbio sulla fruibilità del Sismabonus acquisti nasce dal fatto che chi ha demolito l’immobile non era un’impresa di costruzioni così come previsto dalla norma.

L’Agenzia infatti da parere negativo in questo caso.
Il problema non sta nel fatto che i lavori siano stati materialmente eseguiti da un’altra ditta e non dalla proprietà, ma che il titolare del permesso non era un’impresa astrattamente idonea ad eseguire i lavori.

La proprietà titolare del permesso di costruire può anche far eseguire i lavori a terzi, ma deve avere nell’oggetto sociale o l’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

A presto

grazie

Danilo Torresi

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