SUPERBONUS 110 ultime notizie unifamiliari: i dubbi sulla fine lavori al 31 marzo 2023


Scopri le ultime notizie sul Superbonus 110 per le unifamiliari e come ottenere l’agevolazione del 110% per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Leggi l’articolo per conoscere i dettagli sulla proroga al 31 marzo 2023, i dubbi sui pagamenti, la fine lavori e le opzioni per la detrazione del credito. Risposte ai dubbi più frequenti incluse.


Per le unifamiliari nel 2023 ci sono due strade per agevolare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica col Superbonus:

  1. al 90% per i lavori avviati dal 01 gennaio 2023 purché ci siano tre condizioni e cioè che l’immobile deve essere abitazione principale, che il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che il reddito di riferimento non sia superiore a 15.000 euro;
  2. la seconda invece riguarda gli interventi già avviati prima del 2023, che hanno raggiunto un SAL (Stato di Avanzamento Lavori) di almeno il 30% al 30 settembre 2022, per i quali è stata concessa una proroga che permetterà di agevolare le spese al 110% fino al 31 marzo 2023.

In questo articolo tratto questo secondo caso, perché dei due è quello con la scadenza più prossima, per il quale bisogna rispettare precisi adempimenti, e sul quale permangono ancora molti dubbi. Specialmente riguardo i pagamenti ed il termine dei lavori.

Gli ultimi interventi normativi che hanno determinato la situazione attuale sono il Decreto Aiuti quater convertito nella LEGGE 13 gennaio 2023, n. 6 e la Legge di Bilancio 2023 – LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197.

Dei due interventi normativi l’art. 9 del primo è quello specifico per la proroga del 110% per le unifamiliari fino al 31 marzo, che ha modificato il secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 del quale ti riporto lo stralcio “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

Di seguito descrivo cosa puoi fare entro, o in alcuni casi anche successivamente, la scadenza. Sia che utilizzi la cessione del credito o lo sconto in fattura, si che tu decida di portare in detrazione il credito in dichiarazione dei redditi. 

Nella parte finale cercherò di dare risposta ai dubbi ed alle domande più frequenti. Tieni presente però che è una materia molto articolata, che per buona parte serviranno chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, e che ogni caso presenta delle specificità che andranno valutate volta per volta con i professionisti che stanno seguendo le pratiche.

Capitoli:

  1. IL 31 MARZO RIGUARDA I PAGAMENTI
  2. I LAVORI DOVRANNO ESSERE COMPLETATI
  3. CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
  4. COSA SUCCEDE SE NON FACCIO IN TEMPO
  5. MENO VINCOLI CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
  6. IL DURC DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA
  7. I DUBBI PIÙ FREQUENTI:
    -Dopo la scadenza posso passare al 90%?
    -Dopo la scadenza posso passare all’Ecobonus e Sismabonus ordinari?
    -Posso terminare i lavori dopo il 31 marzo?
    -Posso pagare tutto entro il 31 marzo e finire dopo?
    -Posso completare i lavori non Superbonus dopo il 31 marzo?

 

IL 31 MARZO RIGUARDA I PAGAMENTI
Affronterò prima la questione apparentemente più banale. La scadenza del 31 marzo 2023 riguarda principalmente (per non dire esclusivamente) i pagamenti.

La normativa sui bonus edilizi prevede delle scadenze che determinano l’arco temporale di validità che per le persone fisiche si traduce in: se paghi le spese entro quella determinata data potrai usufruire dell’agevolazione in vigore. In questo caso l’aliquota del 110%.

Per il contribuente persona fisica vale il principio di cassa e quindi rileva la data in cui viene effettuato il pagamento per stabilire l’agevolazione applicabile e di conseguenza il credito maturato.

 

I LAVORI DOVRANNO ESSERE COMPLETATI
Passando invece all’esecuzione delle opere, la regola generale è che debbono essere completate, così come da risposta in Commissione Finanze 5-07055 del 17 novembre 2021, ma non necessariamente entro la data di scadenza del bonus. Le tempistiche a livello urbanistico vengono dettate dal Testo Unico dell’Edilizia che per il Permesso di Costruire prevede tre anni dall’inizio lavori più eventuali proroghe.

Per convenzione tali scadenze sono state assunte anche dalle SCIA, mentre per le CILA (e per osmosi anche le CILAS) non è ben chiaro se e quanto possano durare.

Attenzione però che, anche se la scadenza dei bonus riguarda principalmente i pagamenti, se hai intenzione di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura al termine del periodo (e vuoi usufruirne per l’intero intervento 110%) allora necessariamente la data del 31 marzo diventerà anche il termine per completare le opere. Ti spiego perché

 

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
Se alla scadenza, hai intenzione di usufruire delle opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura, avrai necessità, oltre al visto di conformità, anche delle asseverazioni finali riferite all’intero importo Superbonus (Ecobonus e Sismabonus separatamente considerati). 

Le asseverazioni presuppongono che siano state pagate le somme, ma anche che siano state eseguite le opere.

Comprenderai quindi che la data del 31 marzo non sarà più solo la data limite per sostenere le spese, ma anche la data entro la quale terminare i lavori. Almeno quelli Superbonus.

Non sto parlando solo delle somme che concorrono al raggiungimento dei massimali, ma dell’intero intervento visto che le asseverazioni per attestare i requisiti tecnici e sulla congruità delle spese, sono riferite all’intero importo/lavoro Superbonus.

Attenzione a non fraintendere, il termine naturale per la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, perciò non c’è l’obbligo di effettuare la comunicazione telematica al 31 marzo 2023. Questo però tende troppo spesso a far credere che la soluzione più naturale (in caso di ritardo nei lavori) sia poter realizzare le opere mesi dopo, a fronte dell’intero pagamento sostenuto entro il 31 marzo. Nei miei contenuti tendo a scoraggiare soluzioni estreme in tal senso (tipo quella troppo semplicistica del bonus facciate a fine 2021 dove per mantenere il 90% bastava pagare il 10% di una fattura emessa con sconto entro il 31 dicembre per opere ancora da iniziare), perché pagare in anticipo l’intero lavoro ancora da realizzare, al solo fine di non perdere la percentuale del 110%, espone a dei rischi che potrebbero inficiare i bonus e le spese già sostenute.
Inoltre, di solito, l’obiettivo di chi applica lo sconto in fattura o la cessione del credito è quello di rientrare entro il più breve tempo possibile della liquidità e non quello di attendere mesi.

Ti ricordo che per le spese che hai sostenuto nel 2022, il termine naturale (salvo proroghe) per la comunicazione telematica delle opzioni alternative è il 16 marzo 2023.

 

COSA SUCCEDE SE NON FACCIO IN TEMPO
È importante però precisare che non è vietato andare oltre la data di scadenza.

Se non hai sufficiente tempo per completare i lavori, puoi valutare insieme al tecnico se posticipare le opere non agevolate col Superbonus (se previste e se tecnicamente fattibile).

Se invece per mancanza di tempo non riuscirai a completare i lavori 110% entro il 31 marzo, tutto ciò che realizzerai dopo potrebbe essere agevolabile con i bonus ordinari – sottolineo il condizionale “potrebbe”. Pesa sulla possibilità di transizione la CILAS che non è un titolo edilizio e autorizza solo lavori Superbonus. Cosa succede quindi dopo la scadenza? I lavori andranno autorizzati con pratica ordinaria per agevolarli con gli altri bonus? Nel caso di semplice completamento delle opere exSuperbonus la CILAS autorizza il completamento dei lavori fuori dal periodo di validità? Domande alle quali in questo momento non ho risposta.

Le spese sostenute fino al 31 marzo potrai cederle o scontarle col 110%, a patto che si riferiscano ad un SAL di almeno il 30% del totale.

Sulla questione transizione ai bonus ordinari (ipotizzando sia fattibile) debbo però fare una precisazione. Ancorché “semplice” per gli interventi Sismabonus, per i quali è un passaggio di percentuale visto che il massimale resta lo stesso. Per l’Ecobonus a mio parere è più complesso, visto che il Superbonus prevede dei massimali di spesa per gli interventi trainanti che mal combaciano con le stesse lavorazioni agevolate con le percentuali ordinarie.

Un esempio è la coibentazione che prevede tre massimali di spesa come trainante del 110%, mentre con l’Ecobonus ordinario potrebbe avere 60.000 euro di detrazione massima o 40.000 di massimale di spesa per ogni unità per le parti comuni. Al netto inoltre degli interventi che se realizzati insieme condividono un unico massimale.

Passando invece alla possibilità di transizione al 90%, non ritengo sia fattibile. Anche dovessi avere le tre condizioni previste (Abitazione principale, proprietà e reddito di 15.000 euro), il terzo periodo del comma 8-bis introdotto dal Decreto Aiuti quater specifica che i lavori devono essere avviati dal 01 gennaio 2023 in poi, escludendo automaticamente coloro che hanno maturato la scadenza al 31 marzo 2023 al 110%, perché hanno avviato i lavori prima.

Ti riporto lo stralcio del terzo periodo “Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

 

MENO VINCOLI CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Se invece delle opzioni alternative decidi di portare in dichiarazione dei redditi i crediti maturati Superbonus, potresti avere la possibilità di eseguire con calma i lavori anche successivamente al 31 marzo.

Questa però, come ti ho già spiegato nel capitolo “CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA” potrebbe essere una soluzione spinosa, perché presuppone il pagamento dell’intero importo (almeno fino al massimale) entro la scadenza del bonus, per poi eseguire i lavori successivamente. Questo a mio parere espone a dei rischi eccessivi, specialmente se la somma anticipata e i lavori da eseguire sono cospicui. Il rischio si riduce se i lavori sono in fase di completamento e la somma anticipata ridotta.

Le asseverazioni potrebbero anche essere fatte in un momento successivo, visto che la dichiarazione dei redditi 2023 va presentata nel 2024, ma i rischi di un cantiere edile potrebbero comprendere rallentamenti o sospensioni che complicherebbero la conclusione dei lavori.

Come sempre in questi casi, ti suggerisco di programmare accuratamente la soluzione che devi o vuoi adottare, insieme ai professionisti che ti stanno seguendo (commercialista e tecnici) per evitare spiacevoli sorprese.

 

IL DURC DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA
Prima di passare ai quesiti più frequenti, attenzione al DURC di congruità della manodopera, un adempimento introdotto dall’art. 28-quater della LEGGE 28 marzo 2022, n. 25, che se non eseguito non può essere sanato.

L’adempimento “Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali…

Attenzione che secondo l’articolo 4, comma 3 del Decreto Ministeriale 143 del 25 giugno 2021 “Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

 

  • I DUBBI PIÙ FREQUENTI

Passo ora a rispondere ai principali quesiti che mi sono stati posti nel corso di questi mesi sotto ai video nel Canale YouTube e durante le live.

-Dopo la scadenza posso passare al 90%?
Come ho già anticipato, a mio parere non è possibile per le unifamiliari una transizione dal 110% al 90% dopo il 31 marzo 2023, in quanto uno dei requisiti è che i lavori siano stati avviati dal 01 gennaio 2023 in poi.

-Dopo la scadenza posso passare all’Ecobonus e Sismabonus ordinari?
La transizione ai bonus ordinari dopo la scadenza, per quelle opere e spese che non hai potuto eseguire entro il 31 marzo, potrebbe essere fattibile. Con dei dubbi e delle attenzioni particolari agli interventi Ecobonus.

-Posso terminare i lavori dopo il 31 marzo?
Ancorché obbligatorio portare a termine i lavori, in generale non è vietato terminarli dopo la scadenza del bonus, ma se vuoi usufruire per intero al 31 marzo della cessione del credito o sconto in fattura, è necessario che i lavori siano stati pagati ed eseguiti. 

Se fossi obbligato ad eseguire dei lavori successivamente, potrai comunque cedere o scontare al 110% ciò che hai pagato ed eseguito al 31 marzo 2023. Per la parte restante sarà da valutare se fattibile una transizione ai bonus ordinari.

Se usufruisci invece del credito mediante dichiarazione dei redditi, potrebbe essere meno vincolante la data del 31 marzo, ma ti consiglio di valutare bene le criticità, perché comunque per maturare il 110% le spese dovranno essere sostenute entro la scadenza.

-Posso pagare tutto entro il 31 marzo e finire dopo?
Non è un’operazione strettamente vietata, ma è una di quelle soluzioni che non consiglio, specialmente se i lavori da realizzare sono cospicui. Perché a mio parere presenta dei rischi molto elevati.

Valuta bene coi tuoi professionisti i pro e i contro di questa soluzione, Spesso suggerita con troppa leggerezza.

-Posso completare i lavori non Superbonus dopo il 31 marzo?
Se l’intervento complessivo prevede anche lavori non agevolati o inerenti a bonus diversi dal Superbonus, potrebbe essere fattibile posticiparli dopo la scadenza, per dare priorità alle opere 110%. Attenzione però che questo non è sempre fattibile, per questioni tecniche di esecuzione delle opere e programmazione degli interventi.

Comunque per i quesiti e i dubbi che ti ho elencato, è opportuno attendere i chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, in attesa dei quali consiglio sempre un atteggiamento prudente, con scelte valutate insieme ai propri professionisti.

CONCLUSIONI
La scadenza del 31 marzo 2023 riguarda principalmente i pagamenti per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica già avviati prima del 2023 che hanno raggiunto uno stato di avanzamento lavori (SAL) di almeno il 30% al 30 settembre 2022. I pagamenti devono essere effettuati entro questa data per poter godere dell’agevolazione del 110% delle spese sostenute. La fine lavori va effettuata alla scadenza se intendi optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura al 31 marzo, mentre la dichiarazione dei redditi presenta meno vincoli. La congruità del Durc di manodopera è un altro aspetto che andrà verificato. Sarà importante valutare ogni caso specifico con i professionisti incaricati. Sono presenti ancora molti dubbi sulla materia e saranno necessari chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fonti:
Decreto Aiuti quater
Legge di bilancio 2023
Decreto Rilancio 2020

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Le informazioni ed i pareri contenuti in questo Sito, così come quelli forniti in risposta ai commenti sotto agli articoli, sono consigli e opinioni personali e sono espressi in forma acritica sulla base delle informazioni fornite. Valgono in via generale e non costituiscono un giudizio di merito. Non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario per ogni caso.

grazie

Danilo Torresi

24 commenti su “SUPERBONUS 110 ultime notizie unifamiliari: i dubbi sulla fine lavori al 31 marzo 2023”

  1. Salve, ho un dubbio. Ho una pratica Enea a stato Finale (non ci sono Sal intermedi) con fatture pagate nel 2022, e fatture pagate nel 2023 ma datate 2022. Dalla pratica si evince che i lavori sono effettivamente terminati nel 2022. So che bisogna ragionare secondo il principio di cassa ma come faccio a recuperare le spese pagate nel 2023 se ho un unico Sal? Posso fare la pratica di cessione del credito per le spese del 2023 con lo stesso codice (tipologia di intervento) e lo stesso numero Asid senza indicare il Sal?

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    • La risposta presuppone una valutazione del caso specifico. Natura dell’intervento, titolo abilitativo, pagamenti effettuati ed eventuali SAL fruiti. Non è una risposta semplice. Chi può dartela è sicuramente il tecnico che ti sta seguendo insieme al tuo commercialista

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  2. Non è molto chiaro quando parla di opzione sconto in fattura e cessione del credito. Se é possibile fatturare tutti i lavori entro il 31 Marzo 2023, chi vieta di effettuare l’asseverazione e la successiva comunicazione di sconto in fattura per esempio dopo due mesi? Magari limitatamente a quei casi dove manca poco per completare i lavori.
    Quando scrive che “di solito, l’obiettivo di chi applica lo sconto in fattura o la cessione del credito è quello di rientrare entro il più breve tempo possibile della liquidità e non quello di attendere mesi”, sembra piú un opinione personale che un’interpretazione della legge; chi lo dice che l’impresa deve attendere mesi? potrebbero anche esserne sufficienti uno o due per terminare per esempio l’installazione delle finestre o del fotovoltaico. Oppure magari l’impresa è semplicemente d’accordo ad attendere mesi per la monetizzazione dei lavori: quindi?

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    • Se vuoi ti rispondo con un video dedicato. Se ne hai necessità, scrivimi pure in privato riepilogando il concetto e concorderemo un video.

      Rispondi
    • ciao Lorenzo
      anche io sono d’accordo con te e in disaccordo con quello che scrive il dott.Torresi, c’è un intervento alla camera dei deputati che chiarisce in modo netto e chiaro che non c’è differenza tra sconto, cessione o detrazione diretta in termini di fine lavori, e che il termine è relativo al sostenimento delle spese quindi alle fatture con lo sconto( a zero), nell’intervento alla camera spiegano che la fine lavori è ininfluente, sempre che al 16 marzo dell’anno successivo venga fatta la comunicazione e quindi di conseguenza finito i lavori e asseverati..
      saluti

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      • Ma io non ho detto che c’è differenza. Leggete con attenzione. Il succo è che potrebbe sembrare che c’è più “spazio di manovra”. Per la precisione ho scritto “potresti avere la possibilità di eseguire con calma i lavori anche successivamente al 31 marzo” ma in contrapposizione all’esigenza immediata della cessione del credito e dello sconto in fattura. Nel paragrafo successivo spiego che i rischi sono i medesimi.

        Non vi fermate alle prime righe di un capitolo, o solo al titolo.

        Non sono Dottore, ma Geometra.

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      • Salve
        questo è quello che scrive nel suo articolo:
        Posso terminare i lavori dopo il 31 marzo?
        Ancorché obbligatorio portare a termine i lavori, in generale non è vietato terminarli dopo la scadenza del bonus, ma se vuoi usufruire per intero al 31 marzo della cessione del credito o sconto in fattura, è necessario che i lavori siano stati pagati ed eseguiti.

        Se fossi obbligato ad eseguire dei lavori successivamente, potrai comunque cedere o scontare al 110% ciò che hai pagato ed eseguito al 31 marzo 2023. Per la parte restante sarà da valutare se fattibile una transizione ai bonus ordinari.

        Se usufruisci invece del credito mediante dichiarazione dei redditi, potrebbe essere meno vincolante la data del 31 marzo, ma ti consiglio di valutare bene le criticità, perché comunque per maturare il 110% le spese dovranno essere sostenute entro la scadenza.

        Ripeto che secondo me NON c’e differenze per la scadenza del 31 Marzo per chi fa sconto cessione o detrazione in merito alla fine lavori.
        Che siano lavori fatti (in tutto o in parte) entro tale data è indifferente, tutti rientrano nello sconto perchè il decreto parla di sostenimento delle spese e il termine è relativo all’emissione della fattura con lo sconto, che ad oggi non può più essere fatta dopo il 31 Marzo.
        saluti

        Rispondi
        • Ciao, so cosa ho scritto. Non vorrei essere petulante, e dopo di questo non preciserò oltre: “se vuoi usufruire per intero [al 31 marzo] della cessione del credito o sconto in fattura”. O, detto diversamente, se vuoi effettuare la comunicazione [al 31 marzo] per la quale serve asseverazione e visto, quindi opere realizzate. Mentre con la dichiarazione potrebbero esserci meno vincoli (apparenti) temporali, ma i rischi permangono.

          Rispondi
  3. Buongiorno, io ho finito tutti i lavori, ma mi manca il terzo Sal da pagare e non ho liquidità , visto che le poste hanno chiuso e non mi hanno restituito i soldi , come faccio se non pago tutto entro il 31 marzo 2023, rischio per caso di perdere le agevolazioni del 110 e magari presentando le fatture dopo , cosa succede mi verranno restituiti ?

    Rispondi
    • Sono situazioni delicate sulle quali vanno fatte le opportune valutazioni. Ne ho parlato anche nei miei video. Comunque l’aver completato i lavori è certamente un elemento a favore.

      Rispondi
      • Buonasera la seguo con attenzione e le sottopongo un dubbio: ho progetto x superbonus 110 con relativa cilas per circa €160 mila totali. Ho fatto Sal al 30-9-22 per €80 mila ma non potrò completare i lavori per mancanza di fondi. Posso comunque fare regolare cessione del credito di 80 mila? O devo necessariamente completare i lavori come da progetto x poter regolarmente cedere il credito del primo sal? Grazie

        Rispondi
        • Ciao Federica, è un discorso articolato che ti consiglio di chiarire coi tuoi professionisti. Posso solo dirti che i lavori devono essere completati per usufruire dei bonus. Poi cerco di spiegare nel video, nell’articolo e nei precedenti, le sfumature sulla base dei chiarimenti forniti da Agenzia e MEF nel corso del tempo.

          Rispondi
  4. Grazie per le preziose informazioni Danilo.
    Ho un solo dubbio.
    Mi trovo nel caso di unifamiliare con cilas protocollata a giugno 2022 e con raggiungimento del 30% del sal entro il 30 settembre quindi sono avente diritto alla proroga fino al 31 marzo 2023.
    Ho sostenuto anche la maggior parte delle spese nel 2022 in modo da poterle portare in detrazione (no cessione, nè sconto in fattura) già dalla dichiarazione dei redditi del 2023 riferita all’anno 2022.

    mi rimangono delle spese in sospeso che sosterrò in questi giorni e comunque entro il 31.03.2023. queste ultime spese posso portarle in detrazione nella dichiarazione del 2022 insieme alle altre sopra citate?
    grazie in anticipo per la risposta

    Rispondi
    • Ciao Carlo, le spese di una determinata annualità possono essere portate in dichiarazione nell’anno successivo. Su questo però devi sempre riferirti al tuo commercialista.

      Rispondi
  5. Salve Geom. Torresi e complimenti.
    Leggendo il suo articolo e avendo visto il suo video dedicato mi sorge comunque ancora un dubbio. Avendo fatto il 1° SAL tramite cessione del credito ed ora essendo in procinto di effettuare il 2° SAL entro marzo 2023 è possibile ultimando i pagamenti dell’importo complessivo lavori Ecobonus ma non asseverati (ad esempio le persiane se non arrivano in tempo) portarle in detrazione e lasciare la fine lavori con la Banca non completa per una percentuale anche del 5-10% ?
    La ringrazio

    Rispondi
    • Ciao Luciano. Come sempre ti consiglio di coordinarti con i professionisti a cui ti sei affidato. Se vuoi posso darti la mia opinione con un video. Nel caso inviami la situazione via email così vedremo se concordare un video esclusivo.

      Rispondi
  6. buongiorno
    complimenti per l’articolo, davvero ben fatto.
    mi sorge un dubbio
    mio caso. superbonus partito nel 2022, cessione del credito con banca intesa, 30% già raggiunto a fine settembre 2022. sto ultimando ora in secondo sal
    ma se uno riceve tutte le fatture del terzo sal e le paga tutte entro fine marzo, ma poi non finisce tutti i lavori entro fine marzo?
    non dovrebbe valere comune il principio di cassa?
    ENEL è in ritardo mostruoso con installazione del trifase, e non sono sicuro di finire tutti i lavori (fotovoltaico e accumulo) con collaudo entro fine marzo. possibile che rischio di perdere il terzo sal?
    grazie

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