Ordinanza 13/04/2023 n. 175 Tar Calabria – CILAS Superbonus efficacia e poteri del Comune


Ordinanza 13/04/2023 n. 175 Tar Calabria – CILAS Superbonus efficacia e poteri del Comune

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2023, proposto da

Condominio GGGG, in persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato GGGG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di GGGG, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento del Comune di GGGG, Settore 10 – Urbanistica e Commercio, Sevizio 3 Edilizia Privata del 2 marzo 2023, n. 27944, di conferma del precedente provvedimento del 27 dicembre 2022, n. 131425, con cui è stata dichiarata inefficace la comunicazione di inizio lavori asseverata –Superbonus – presentata in data 22 novembre 2022, pratica SUE 4069, prot. n. 118829, avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. GGGG o e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, anche alla luce della giurisprudenza in via di consolidamento sulla natura della CILA (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275; TAR Campania – Salerno, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 2627; TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 3 agosto 2021, n. 721), che è dubbio che l’amministrazione, salvi i poteri repressivi in caso di edificazione abusiva, possa esercitare poteri inibitori rispetto ai lavori oggetto di comunicazione;

Ritenuto, dunque, che il ricorso presenti il fumus di fondatezza, sussistendo anche il periculum in mora in considerazione del rischio di perdita dei benefici fiscali;

Ritenuto, dunque, di dover accogliere l’istanza cautelare, compensando allo stato tra le parti le spese e le competenze di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):

  1. a) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
  1. b) compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio;
  1. c) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 29 novembre 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Referendario

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