RISPONDO ALLE DOMANDE NEI COMMENTI DI YOUTUBE: FAQ #3


Terzo articolo nel quale rispondo alle domande nei commenti dei video del canale YouTube.

PANORAMICA

Benvenuti in questo nuovo articolo dove rispondo alle vostre domande, quelle che mi lasciate nei commenti del canale YouTube.

Le trovo tutte molto interessanti ed alcune particolarmente impegnative,
tanto che necessitano degli approfondimenti.

L’obiettivo di questo articolo e degli altri che ho già scritto, è di rendere disponibili le info a più persone possibili.

PRECEDENTI ARTICOLI:
RISPONDO ALLE DOMANDE NEI COMMENTI DI YOUTUBE: FAQ
RISPONDO ALLE DOMANDE NEI COMMENTI DI YOUTUBE: FAQ #2

REMINDERS

Prima di iniziare ti invito ad iscriverti al canale YouTube e ad attivare la campanella, così ti arriveranno le notifiche ogni volta che sarà pubblicato un nuovo video.

Iscriviti anche al Podcast, dove trovi gli audio dei video. Mi trovi su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.

Iscriviti alla Newsletter del sito con la quale verrai avvisato ad ogni nuovo articolo che pubblicherò e all’interno delle email troverai i link per scaricare i modelli che ho messo a disposizione.

Infine iscriviti al canale Telegram e seguimi su Instagram, Facebook e
Linkedin.

LE DOMANDE E LE RISPOSTE

Andiamo quindi a leggere le domande e a rispondere.

DOMANDA:

ciao ho installato tre condizionatori più trial esterno a inizio del 2020, il
19 marzo 2020 ho chiuso la CILA. Quindi non sono obbligato a compilare l’ENEA per avere la detrazione? PS il bonus mobili+elettrodomestici con tetto di 10.000 euro l’ho già raggiunto senza condizionatori.

RISPOSTA:

dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA, attraverso il portale dedicato, anche le info per i lavori di ristrutturazione che comportano un risparmio energetico.

Come per le detrazioni Ecobonus per le quali sono già diversi anni che c’è l’obbligo di trasmettere all’ENEA la “scheda descrittiva dell’intervento”.

Visto che uno degli scopi dell’ente è proprio quello di monitorare e tenere sotto controllo l’efficienza energetica del paese, non potevano restare fuori quegli interventi sugli immobili che, pur non usufruendo delle detrazioni per riqualificazione energetica, di fatto però hanno un impatto concreto sulla prestazione dell’edificio.

Perciò è stato introdotto l’obbligo di comunicazione di quegli interventi a impatto energetico anche se detratti con la “ristrutturazione” del 50%.
La norma obbliga ad effettuare la comunicazione entro 90 giorni dalla fine lavori, o dal collaudo.

La particolarità però, è che se non la fai non rischi nulla, non perdi la detrazione “bonus casa”.
Almeno ad oggi che sto scrivendo, inizio marzo 2020 è ancora così.

Detto questo,sei obbligato a trasmetterla? La risposta è si.

Appunto finale: i climatizzatori devono essere sia invernali che estivi, sia di riscaldamento che di raffrescamento, con pompa di calore.

DOMANDA:

ciao Danilo, vorrei porti questo caso piuttosto comune. Intervento su condominio, ovvero cappotto sulla sola facciata nord, avente una superficie maggiore del 10% della superficie disperdente lorda. Sulle altre pareti semplice e tinteggiatura.
In un caso del genere posso sfruttare Ecobonus per la facciata nord, in modo da optare anche per la cessione del credito e contestualmente per le altre facciate optare per il “bonus facciate” al 90%?

Se si, l’Ecobonus è al 65% con tetto massimo di 60.000 euro o 65% per 40.000 euro per numero di unità immobiliari?

RISPOSTA:

il solo intervento su una facciata – la facciata nord in questo caso – potrebbe non essere sufficiente a raggiungere i requisiti minimi richiesti dall’Ecobonus. È una valutazione del tutto personale, non supportata per nulla da numeri. La sicurezza la puoi avere solo facendo fare una verifica ed una relazione ad un tecnico esperto nel campo energetico.

Ricorda che il raggiungimento degli indici di trasmittanza richiesti è obbligatorio se vuoi accedere al 90% della detrazione del “bonus facciate”, quando si interviene su una superficie di intonaco superiore al 10% di quella disperdente.

PER APPROFONDIRE: “BONUS FACCIATE 2020: come funziona e quali requisiti per la detrazione”.

La domanda però è più specifica e riguarda in sostanza la possibilità di utilizzare due detrazioni per l’intervento sulle facciate.
Cioè Ecobonus sulla facciata nord, quindi 70%-75% su un tetto massimo di 40.000 euro per il numero delle unità. E “bonus facciate” sulle altre tre, cioè 90% senza tetto massimo.

Tralasciando la questione fondamentale indice di trasmittanza, resto dubbioso
sulla possibilità di usufruire contemporaneamente delle due detrazioni.
Solitamente l’Agenzia lo scoraggia questo genere di operazioni, però non ho prove per poterti dire che non è possibile.

Io farei due interventi distinti, anche nel tempo, quindi una CILA o una SCIA per la parete nord e il cappotto e chiudere i lavori. Successivamente un eventuale ulteriore pratica per tinteggiare le altre tre pareti.

DOMANDA:

una domanda che potrebbe sembrare banale per la quale mi è venuto un dubbio notturno. Se accedo alla detrazione dell’85% su 136.000 euro con demolizione e
ricostruzione, questa percentuale va applicata di conseguenza a tutti gli interventi di riqualificazione e sismici? Compresi cioè infissi, copertura, domotica, la stessa demolizione, eccetera? Oppure fanno comunque fede le percentuali e detrazioni relative ai singoli interventi? 50% per gli infissi ad esempio.
Tieni presente che devo ristrutturare due unità immobiliari più una pertinenza.

RISPOSTA:

con chi ha lasciato questa domanda ci siamo già sentiti e abbiamo già chiarito la questione.
La ritengo però interessante da condividere con tutti.

Nel caso di demolizione e ricostruzione, sfruttando il Sismabonus+Ecobonus, quindi i 136.000 euro, sono comprese tutte le spese per ricostruire il fabbricato.

Secondo il principio che l’intervento di categoria superiore assorbe quello inferiore collegato e correlato, nell’80%-85% per cento su 136.000 euro rientrano tutte le voci necessarie al completamento dell’opera.
Quindi ad esempio i pavimenti, gli intonaci e si, anche gli infissi, la copertura e gli impianti.

Ho letto anche pareri differenti rispetto al mio, ma per ora resto fermo su quest’idea, specialmente nei casi di demolizione e ricostruzione.

DOMANDA:

l’IVA sugli infissi è al 10% o al 22%?

RISPOSTA:

l’IVA è un argomento che non può essere risolto con una risposta secca. Bisogna conoscere bene cosa si sta facendo, perché e come.
Quindi facciamo una premessa con delle distinzioni.

Per gli interventi di “manutenzione ordinaria” e “straordinaria”, l’IVA sulla manodopera sarà sicuramente applicabile quella del 10%.
Sui beni invece si applica il 10% solo nel caso che vengano forniti dall’impresa appaltatrice, da chi esegue il lavoro.

Mentre in “restauro risanamento conservativo” e “ristrutturazione edilizia”, l’IVA è sempre applicabile al 10%, anche se l’acquisto viene fatto direttamente dal committente.

Nel primo caso inoltre – cioè “manutenzione ordinaria e straordinaria” – entra in gioco anche il fattore “beni significativi”.
Per alcune forniture, anche se fatte direttamente dall’appaltatore, cioè chi fornisce materiali e manodopera, non può essere applicata l’IVA agevolata sull’intero importo.

In sostanza sul costo dei “beni significativi” si può applicare l’IVA al 10% per un valore pari all’importo della manodopera.

Ti faccio un esempio:
il costo totale di un intervento (fornitura più montaggio) è di 16.000 euro. 6.000 euro sono di manodopera, 10.000 euro è il costo dei beni.
Sui 6.000 euro di manodopera puoi applicare l’IVA al 10%. Non su tutti i 10.000 euro invece puoi applicare l’IVA agevolata, ma solo su un valore pari alla manodopera, quindi 6.000 euro.
Su ciò che resta, 4.000 euro sarà applicato il 22%.

PER APPROFONDIRE: “L’IVA RIDOTTA nelle RISTRUTTURAZIONI (2019)

Sono considerati “beni significativi” gli ascensori, i montacarichi, le caldaie, i videocitofoni e si, anche gli infissi, ed altri che non ti elencherò e che puoi andare a vedere nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi tornando alla domanda sugli infissi: si applica l’IVA al 10% o al 22%?
La risposta è: dipende.
Dipende se è in corso un intervento e di quale categoria.
Dipende se li montano chi li rifornisce o no.

DOMANDA:

per il pagamento devo usare il “bonifico parlante” delle detrazioni per “ristrutturazione” al 50% non essendoci ancora il bonifico dedicato al “bonus facciate”? Il rifacimento di muri e ringhiere di cinta rientrano nella detrazione del 90%?

RISPOSTA:

Torniamo sull’argomento “bonus facciate”. Come per gli interventi chiamati comunemente di “ristrutturazione”, le spese devono essere pagate con “bonifico parlante”.

PER APPROFONDIRE: “CAUSALE BONIFICO RISTRUTTURAZIONE: come fare il bonifico parlante

Per quanto riguarda invece le recinzioni, non rientrano nel bonus del 90%.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

Lascia un commento