SUPERBONUS 110%: Fotovoltaico Asseverazioni Cessione del Credito Sconto in Fattura


Fotovoltaico, visto di conformità, asseverazioni, cessione del credito e sconto in fattura. La seconda parte della conversione in Legge del Superbonus 110% del Decreto Rilancio.

PANORAMICA

parte uno dell’articolo

In questo secondo articolo sulla conversione in Legge del Superbonus tratterò gli argomenti rimasti fuori dal primo, dove ti ho parlato degli
interventi di efficientamento energetico trainanti e trainati – del cappotto e
della sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale – nelle singole unità e nei condomini e di come questi interventi possono dare accesso al 110% e trascinare all’interno tutti gli altri interventi ecobonus.

A patto che vengano rispettate le regole.
Tra queste, il vincolo del miglioramento di almeno due classi energetiche (o del conseguimento di quella più alta) attestabile attraverso due APE – due attestati di prestazione energetica, uno pre uno post opera.

Ti ho parlato di come sia consentito anche l’intervento mediante demolizione e ricostruzione, con una considerazione personale riguardante il recente Decreto Semplificazioni che ha modificato sostanzialmente il DPR 380/2001 – il Testo Unico dell’Edilizia.

Infine ti ho parlato del sismabonus e degli interventi antisismici e di come anch’essi diano accesso al 110%.

Tutti fruibili in 5 anni, tranne per gli interventi trainati ecobonus che mantengono le rispettive tempistiche.

Oggi, a conclusione dell’esame degli articoli 119 e 121 e della recente conversione in Legge, la numero 77 del 2020, vedremo:
1)il fotovoltaico;
2)i soggetti beneficiari e le categorie escluse;
3)il visto di conformità e le asseverazioni;
4)la cessione del credito e lo sconto in fattura.

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1) IL FOTOVOLTAICO

Gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e con il vincolo di cessione dell’energia al GSE, compresi i sistemi di accumulo integrati agli stessi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (cappotto, sostituzione dell’impianto di riscaldamento, sismabonus) possono essere detratti al 110%.

Il limite è di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale e per un massimo di 48.000 euro per ogni unità immobiliare.
Sono detraibili con un limite ridotto a 1.600 euro ogni Kw se installati su nuove costruzioni o su edifici sui quali si interviene con una ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione.

Il comma 5 dell’articolo 119 fa diretto riferimento alle lettere d) e) e f) del comma 1 dell’articolo 3 del DPR 380/2001 recentemente modificata dal Decreto Semplificazioni.
Questo se vuoi approfondire ulteriormente quello che ti sto dicendo.

Anche l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici possono essere detratte al 110%, sempre se realizzate congiuntamente ad uno degli interventi trainanti. Il limite di spesa e 3.000 euro.

2) I SOGGETTI BENEFICIARI E LE CATEGORIE ESCLUSE

Quali sono i soggetti che possono detrarre le spese per gli interventi col Superbonus 110%?

Di base il 110 non è per chi ha un’attività o per i soggetti con partita IVA. Deve di norma essere un privato, ma ci sono delle eccezioni.
Vediamo chi sono questi soggetti:

le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa
arti e professioni. Come già accennato le persone giuridiche non possono accedere a questa agevolazione così come i soggetti con partita IVA come ad esempio i professionisti.

i condomìni, e qui entra in gioco l’eccezione alla regola precedente. Il condominio come soggetto giuridico può accedere alla detrazione, così come tutti i condòmini, anche se sono attività o imprese.

gli Istituti Autonomi delle Case Popolari o enti simili. Per i quali il termine è esteso al 30 giugno 2022 mentre la scadenza del Superbonus per tutti gli altri soggetti e il 31 dicembre 2021.

le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

le organizzazioni senza scopo di lucro.

le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi sugli spogliatoi.

Tutti questi soggetti possono usufruire nel Superbonus e debbono avere al momento dell’inizio lavori, o al momento del sostenimento della prima spesa, se è antecedente all’inizio, un titolo idoneo.
Proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.

Oppure detenere l’immobile con un contratto di locazione o di comodato registrato.
In questo caso deve possedere anche una dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. È uno di quei modelli che puoi scaricare se ti iscrivi al Sito.

Per gli interventi di efficientamento energetico detraibili col Superbonus è stato tolto il vincolo dell’abitazione principale. La possibilità è stata estesa ad un massimo di 2 unità immobiliari, ad esclusione di quelle nei condomìni dove si effettuano interventi sulle parti comuni, per le quali non c’è limite.

Anche per gli interventi antisismici non c’è limite di unità sulle quali fruire il nuovo bonus.
Sono escluse solamente le categorie catastali A/1 A/8 e A/9 – le abitazioni di
tipo signorile, le ville e castelli.

3) IL VISTO DI CONFORMITA’ E LE ASSEVERAZIONI

Ci sono degli attestati e delle asseverazioni specifiche per fruire del 110%.

-Il visto di conformità, che attesta la sussistenza dei presupposti per accedere
al Superbonus. Può essere rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF.

Chi rilascia il visto verifica che ci siano le asseverazioni e le attestazioni dei professionisti.

-L’altro documento e l’asseverazione per gli interventi di efficientamento
energetico.
Il professionista dovrà attestare il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese in relazione agli interventi.
Dovrà poi essere trasmessa all’ENEA nelle modalità che verranno indicate nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Asseverazione per gli interventi antisismici. I professionisti (il progettista delle opere strutturali, il direttore lavori e il collaudatore statico) ciascuno per le proprie competenze, asseverano l’efficacia degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, come già bisogna fare per gli interventi sismabonus che determinano la riduzione di una o due classi di rischio.

SE VUOI APPROFONDIRE: “SISMABONUS con PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA: nuove regole e come funziona per la detrazione 2020

Inoltre sempre i professionisti, dovranno attestare la congruità delle spese in relazione agli interventi realizzati.

Per attestare la congruità delle spese ci si riferisce ai prezzari che saranno pubblicati nei Decreti del MISE e che stabiliranno anche le modalità di trasmissione dell’asseverazione.

Nell’attesa ci si può riferire o ai prezzari regionali, o i listini ufficiali, o a quelli delle camere di commercio.
Se proprio manca tutto, ci si può basare sui prezzi di mercato.

Anche le spese per la produzione delle asseverazioni può essere detratta con il 110%.

L’asseverazione (o le asseverazioni) va rilasciata al termine dei lavori o anche a stato d’avanzamento. Possono esserne al massimo 2, ciascuno di almeno il 30% dell’importo dell’interno intervento:
-1 ad almeno il 30%;
-il secondo ad almeno il 60%;
-il resto a fine lavori.

Ma questo fa parte delle regole della cessione del credito e dello sconto in fattura che vedremo adesso.

4) LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA

Il modo principale di usufruire del credito maturato è quello di detrarre direttamente dal proprio monte IRPEF la cifra, negli anni stabiliti dal tipo di agevolazione.
Altrimenti, puoi optare per altre due soluzioni.

Lo sconto diretto in fattura.

Applicato direttamente dal fornitore sulla fattura delle opere delle prestazioni che ti sono state fatte, per un massimo pari al corrispettivo dovuto.

Facciamo un paio di esempi:

a)costo lavori 100, limite di spesa degli interventi agevolabili 150, lo sconto in fattura può essere pari a 100, il fornitore potrà utilizzare direttamente il credito a compensazione oppure cederlo a sua volta.

b)costo lavori 200, limite di spesa degli interventi agevolabili sempre 150, lo sconto in fattura può essere al massimo 150, 50 bisogna che vengano pagati.

La cessione del credito

Puoi decidere di cedere il credito maturato verso, o gli stessi fornitori, o altri soggetti, o istituti di credito, o intermediari finanziari.

Le opzioni sono effettuabili anche attraverso stati di avanzamento lavori, non solo a fine delle opere, come ti ho detto poco fa.
Possono essere al massimo 2, ogni 30% almeno.
Quindi il primo SAL – il primo stato d’avanzamento lavori – almeno il 30%.
-Ulteriore 30%.
-Il secondo ad almeno il 60%.
-La restante parte a fine opera.

Le modalità saranno simili se non identiche a quelle che già sono state
applicate nel portale dell’Agenzia delle Entrate per la cessione e lo sconto degli interventi 2019.

Il tutto avverrà in maniera telematica.

Anche per gli altri bonus ancora in vigore

Oltre alle detrazioni derivanti dal Superbonus è possibile cedere o
scontare anche:

recupero del patrimonio edilizio. I bonus chiamati comunemente di ristrutturazione: manutenzioni ordinarie, straordinarie, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ciascuno per il proprio ambito di applicabilità.

efficienza energetica. Gli interventi ecobonus già in vigore – il cappotto, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi ecc.. Ciascuno con le proprie percentuali e tetti massimi.

adozione di misure antisismiche. Il sismabonus e il “sismabonus acquisti”. Gli interventi volti al miglioramento antisismico degli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

recupero e restauro della facciata. Il “bonus facciate”.

gli impianti fotovoltaici.

le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Quindi, anche per tutte le detrazioni che hai imparato a conoscere in questi anni e che sono ancora in vigore, puoi optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

11 commenti su “SUPERBONUS 110%: Fotovoltaico Asseverazioni Cessione del Credito Sconto in Fattura”

  1. Salve volevo sapere se posso vendere la mia villetta a schiera dopo avere installato col superbonus 110 e con cessione del credito l impianto fotovoltaico e caldaia tutto già funzionante ma manca ancora l asseverazione .Grazie

    Rispondi
  2. Buongiorno, ho un cliente che ha una casa unifamiliare e accede al sismabonus, di conseguenza vorrebbe installare come trainato anche il fotovoltaico. Deve essere fatta l’asseverazione all’enea anche in questo caso solo per l’intervento trainato ?

    Rispondi
      • Novità in merito?
        Mi trovo nella medesima situazione…
        Ragionando l’asseverazione ENEA 110% non contempla (giustamente) gli interventi antisismici come trainante visto che riguarda solo gli interventi di efficientamento energetico superecobonus.
        Quindi che fare?
        Eventualmente presentare dichiarazione ENEA 16-bis TUIR per interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico (articolo 16-bis a cui l’art. 119 fa riferimento)?
        Grazie

        Rispondi
      • Buongiorno geom Torrisi, ha per caso approfondito l’argomento: “Nel caso di sismabonus trainante con fotovoltaico e accumulo trainato, deve essere fatta l’asseverazione ENEA?”
        Grazie per la risposta

        Rispondi
  3. I massimali nel decreto pare siano comprensivi di IVA. Mentre nel decreto 8 agosto nell’allegato I vi sino i massimali, dove viene specificato checi valori sono 4sclusi di IVA e di spese del tecnico ed asseverazione. Quale è la giusta interpretazione ?

    Rispondi
    • ciao Giuseppe. Premetto che non ho ancora studiato i Decreti di agosto, comunque non c’è una giusta interpretazioni. I prezzari sono sempre IVA esclusa e le detrazioni comprendono l’IVA. Dipende da che aliquota si può applicare in base all’intervento ed al fornitore

      Rispondi
  4. buongiorno, vorrei chiedere cortesamente alcuni chiarimenti ,abito in un condominio con due palazzine da 6 proprietari ciascuna ,ed un amministratore,ed unica partita iva, dovendo una palazzina affidare i lavori ad una ditta ( facendo i lavori che ricadono nel superbonus 110%) tramite cessione del credito, mentre altra palazzina vuole affidare ad altra ditta, volevo sapere :
    1- ci vuole una maggioranza, o vale la maggioranza per singola palazzina ;o unanimita’ per palazzina ?
    2-le colonnine per ricariche auto vanno messe una per singolo condomino?
    3-l’amministratore (i compensi per i lavori) e comprensivo nelle singole spese, o è una spesa che dovra’ versare il condomino a fine lavori?
    grazie franco

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    • ciao Franco. Mi sembra di aver risposto già allo stesso identico commento nel canale YouTube. Comunque non voglio entrare nella questione maggioranze e scelte condominiali. Solo per quanto riguarda il compenso extra dell’amministratore, ritengo possa rientrare nei bonus

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