SISMABONUS con PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA: nuove regole e come funziona per la detrazione 2020


È possibile usufruire delle agevolazioni connesse al Sismabonus se le opere sono state autorizzate con “Permesso di Costruire”?

PANORAMICA

Con il Decreto Ministeriale 24 del 2020 pubblicato di recente sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), vengono aggiornate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni che erano in vigore dal 2017.

In sostanza sono state pubblicate le nuove regole che permettono di accedere al Sismabonus e che chiariscono definitivamente la questione “Permesso di Costruire” contro SCIA, e tempistiche su la consegna dell’asseverazione.

I dubbi, nonostante tutti i chiarimenti che sono intervenuti nel tempo da parte dell’Agenzia delle Entrate, erano incentrati sul poter o non poter utilizzare come titolo abilitativo il “Permesso di Costruire”, e sulle tempistiche di presentazione dell’asseverazione necessaria per accedere al Sismabonus.

Se intendi fare dei lavori di miglioramento sismico, di riduzione del rischio sismico, potresti essere obbligato a dover utilizzare il “Permesso di Costruire” invece che la SCIA per autorizzare l’intervento.

Ad esempio, nei casi di demolizione totale e ricostruzione del fabbricato, che è una delle soluzioni progettuali ottimali (talvolta obbligata) per ristrutturare un edificio esistente e che è ammessa alle agevolazioni fiscali del Sismabonus, spesso devi utilizzare esclusivamente il “Permesso di Costruire”.

“Permesso di Costruire” che non è indicato nella normativa del 2017.

In sostanza le domande alle quali il DM 24 del 2020 risponde sono:

1) è detraibile con il Sismabonus un intervento autorizzato con “Permesso di Costruire”? O posso utilizzare solo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività?

2) L’asseverazione del tecnico quando deve essere allegata visto che il “Permesso di Costruire” ha un iter differente rispetto alla SCIA?

3) Le regole per accedere al Sismabonus sono le stesse o sono cambiate?

Risponderò tra breve ai quesiti.

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PERMESSO DI COSTRUIRE O SCIA?

Entriamo quindi nell’argomento di oggi e vediamo il primo dei dubbi che spesso ha chi vuole usufruire del Sismabonus.

Devi utilizzare la SCIA o puoi anche utilizzare il “Permesso di Costruire”?

I Decreti Ministeriali del 2017 (il DM 58 del 28 febbraio 2017e il DM 65 del 7 marzo 2017) nell’articolo 3 citavano solamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Ovviamente, sia i tecnici che i committenti con esperienza nel campo delle costruzioni, sanno benissimo che tra i titoli abilitativi c’è anche il “Permesso di Costruire”.

“Permesso di Costruire” che è il più “importante” titolo e viene utilizzato per autorizzare opere più consistenti tra cui le ristrutturazioni edilizie pesanti che spesso comprendono anche le demolizioni e ricostruzioni.

Se volessimo fare una classifica in ordine crescente dei titoli abilitativi in base alla complessità degli interventi sarebbe:

1) la CILA è la pratica che permette opere più superficiali, che non variano la sostanza dell’immobile. Solitamente utilizzata per le opere di “manutenzione straordinaria” minori.

2) la SCIA autorizza invece opere e modifiche più importanti, interventi strutturali, restauri e ristrutturazioni edilizie. Il più versatile tra i titoli.

3) il “Permesso di Costruire” invece permette le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche, gli ampliamenti e le ristrutturazioni edilizie anche con cambi di destinazione e modifiche alla sagoma.

In merito a cosa è autorizzabile con la SCIA e cosa invece con il “Permesso di Costruire”, sono le regioni a decidere, perciò l’utilizzo dell’uno o dell’altra dipende dal Comune nel quale è ubicato il tuo immobile.

Come ripeto spesso, ogni caso va valutato a sé.

Tra gli interventi per i quali nella maggior parte dei casi è necessario il “Permesso di Costruire”, c’è la demolizione e la ricostruzione dell’edificio.

Demolizione ricostruzione riconosciuto come intervento agevolabile col Sismabonus.

La domanda è: se la norma citava solo la SCIA, in caso di “Permesso di Costruire” perderei l’agevolazione?

LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Prima di vedere cosa chiarifica il DM del 2020, vediamo quali tipi di demolizioni e ricostruzioni ti consentono di accedere al Sismabonus.

L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad alcuni interpelli nel corso del tempo tra il 2018 e 2019:

-il 31 del 2018;
-il 131 sempre del 2018;
-il 64 del 2019,
chiarisce le tempistiche per l’asseverazione, che vedremo tra breve, e se e quali interventi di demolizione e ricostruzione sono riconosciuti.

PER APPROFONDIRE:
SISMA BONUS 2019 – SPOSTARE e AMPLIARE il Fabbricato, è possibile detrarre?

Asseverazione del Tecnico Tardiva – Cosa succede al Sisma Bonus?

UNA PRECISAZIONE

A proposito dell’episodio “SISMA BONUS 2019 – SPOSTARE e AMPLIARE il Fabbricato, è possibile detrarre?”, volevo fare una precisazione sul video collegato.

Verso la fine ho suggerito di fatturare separatamente gli interventi che andavano in ampliamento e quelli che riguardavano la parte preesistente.

Erroneamente ho trasmesso il concetto che fosse consentito ampliare un edificio con demolizione ricostruzione e contemporaneamente usufruire del Sismabonus.

L’ampliamento volumetrico, che non sia strettamente legato a necessità tecnico strutturali, fa perdere l’agevolazione.

Anche se fattibile dal punto di vista urbanistico.

Quindi se vuoi ristrutturare demolendo e ricostruendo il fabbricato e vuoi usufruire delle agevolazioni connesse dal Sismabonus, non ci devono essere aumenti volumetrici.

Continuando sulla demolizione e ricostruzione

Riassumendo e tornando ai contenuti degli interpelli che ho citato prima:

-si conferma che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono compresi all’interno della categoria “ristrutturazione edilizia” e quindi agevolabili con il Sismabonus;

-l’intervento deve essere di demolizione e fedele ricostruzione, senza aumento di volume, ad esclusione delle sole innovazioni tecniche necessarie per adeguarsi alle norme antisismiche;

-deve risultare dal titolo abilitativo che si tratta di una “ristrutturazione edilizia” e non un intervento di “nuova costruzione”;

-è consentito, se necessario, spostare lievemente l’ubicazione del fabbricato;
-è consentita anche la modifica della sagoma, solo per i fabbricati però che non sono vincolati.

Oltre questo elenco dei punti particolari contenuti nelle risposte dell’Agenzia, devono ovviamente essere rispettate tutte le altre regole del Sismabonus.

Tra le più importanti:

-l’obbligo che l’edificio sia ubicato in una delle tre zone sismiche riconosciute, la 1 la 2 e la 3;
-l’intervento deve comportare una riduzione del rischio sismico.

La riduzione della classe di rischio deve essere attestata dall’asseverazione fatta dal progettista strutturale.

Quindi risulta chiaro che le demolizioni e le fedeli ricostruzioni sono tra gli interventi agevolabili.

Autorizzabili spesso, solo con il “Permesso di Costruire”, non annoverato nel Decreto del 2017.

Inoltre resta un ulteriore dubbio. L’asseverazione quando va consegnata?

L’ASSEVERAZIONE

L’asseverazione del tecnico, documento fondamentale per accedere al Sismabonus, attesta il passaggio alle classi di rischio inferiori.

Deve essere redatta e sottoscritta dal tecnico progettista strutturale.

Deve riportare la classe di rischio prima, e quella conseguita dopo l’intervento.

Il passaggio di classe, lo ripeto, è fondamentale per accedere alle detrazioni maggiori concesse dal Sismabonus.

La norma del 2017 prescriveva che il progetto per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione fossero contenuti nella SCIA, nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente.

Quindi oltre non essere chiaro se fosse consentito o meno l’utilizzo del “Permesso di Costruire”, c’era anche l’incertezza sulle tempistiche di consegna dell’asseverazione.

Mi spiego meglio

Ipotizza di dover necessariamente autorizzare i lavori con un “Permesso di Costruire”.
Questo ha un iter di approvazione diverso rispetto alla SCIA, nella prassi comune il progetto strutturale vero e proprio viene definito e presentato solo in una fase successiva, dopo la presentazione della pratica allo sportello unico.

Quindi le domande sono:
L’asseverazione, che è legata al progetto strutturale, quando andrebbe consegnata?
All’inizio?
Alla consegna della pratica come per la SCIA?
Prima della consegna del calcolo strutturale con un’integrazione?
O prima dell’inizio lavori?

IL DM 24/2020 CHIARISCE LE REGOLE

Ci viene in soccorso il Decreto Ministeriale numero 24 del 09 gennaio 2020.

Il Decreto stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico dell’edificio, indicando le modalità con le quali si attesta che gli interventi comporteranno i miglioramenti progettati.

Ti sintetizzo i contenuti del Decreto ponendo particolare attenzione a quello che più potrebbe interessarti.

1) L’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico è attestata dai tecnici che si occupano della struttura (progettazione strutturale, strutturali e collaudo statico).

2) Il progettista strutturale, oltre a tutta la documentazione già prevista dal “Testo Unico per l’Edilizia”, deve produrre un asseverazione specifica.

3) L’asseverazione deve indicare la classe di rischio prima dell’intervento, e quella che conseguirà dopo l’esecuzione delle opere.

4) Sempre nel rispetto delle norme regionali, il progetto e l’asseverazione, vanno allegati alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Questo già lo sapevi.
Il nuovo DM finalmente chiarisce i dubbi: il progetto e l’asseverazione devono essere allegati anche in caso di “Permesso di Costruire”.

Quindi la norma ora include oltre che la SCIA anche il “Permesso di Costruire” come titolo abilitativo riconosciuto per accedere al Sismabonus.

Rimane l’altro quesito, QUANDO.

5) Come recita la nota del 2017 e come ripete anche la norma del 2020, l’asseverazione va allegata al momento della presentazione allo sportello unico.

Tempestivamente e comunque prima dell’inizio lavori, quindi all’inizio e prima che i lavori siano iniziati.

6) a opera terminata, il direttore lavori e il collaudatore statico (se nominato), devono attestare, ciascuno per le competenze, che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto.

Dichiarazioni che devono essere presentate allo sportello unico.

7) l’asseverazione, insieme alle dichiarazioni finali, vanno anche consegnate in copia al committente, per permettere l’accesso ai benefici fiscali.

8) l’asseverazione va redatta secondo il modello nell’allegato B del DM 24 del 2020 (che ti lascio in descrizione), compilato secondo le linee guida dell’allegato A, sempre nello stesso Decreto.

CONCLUSIONI

Per concludere, la parte che ti interessa di più è quella riguardante il “Permesso di Costruire”.
Si può utilizzare come titolo abilitativo ai fini delle agevolazioni fiscali del Sismabonus.

L’altra parte che ti interessa riguarda la tempistica di presentazione dell’asseverazione.
Anche in caso di “Permesso di Costruire”, come già lo era per la SCIA, deve essere allegata all’inizio, al momento della presentazione della pratica allo sportello unico.

In parole povere, quando consegni il progetto in Comune.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

42 commenti su “SISMABONUS con PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA: nuove regole e come funziona per la detrazione 2020”

  1. Gentile sign. Torresi,
    nel luglio del 2019 ho fatto istanza di rilascio di pdc per un abbattimento e ricostruzione di un edificio senza allegare la classificazione del rischio sismico , a seguito dell’ inerzia del comune ho fatto richiesta alla città metropolitana di un commissario ad acta che insediatosi ha fatto richiesta di chiarimenti ed integrazione documentale , nell’ottemperare all’integrazione nel gennaio del 2020 ho presentato anche l’asseverazione della classificazione del rischio sismico.
    Nel maggio del 2020 è stato rilasciato Il pdc che fa espressa menzione dell’asseverazione suddetta insieme a tutta la documentazione integrata .
    Secondo la società di consulenza della banca in cui è in corso la cessione del credito l’asseverazione predetta è tardiva perché presentata in data successiva alla istanza del luglio 2019, ma invece a Gennaio 2020 .
    C’è da perdere la testa oltre che i soldi, come si fa a spiegare che anche se il Dm vigente all’epoca , come pure alcuni interpelli riportano che in vigenza della prima versione del Dm il modello B doveva essere presentato contestualmente alla richiesta del titolo edilizio in caso di pdc l’istanza è sempre in corso e non si conclude fino a quando non viene rilasciato il titolo edilizio ???
    Pertanto la contestualità della presentazione del modello B non si esaurisce il primo giorno della istanza , ma nel caso di richiesta di pdc il modello B è pur sempre contestuale anche se presentato in una fase di integrazione documentale , in quanto l’art 20 del DPR 380/01 per il
    Pdc prevede espressamente l’integrazione documentale .

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  2. buonasera, si può applicare il sismabonus, avendo una scia per manutenzione straordinaria in corso, su un immobile che prima era in zona 4 , dove non esistevano le detrazioni per miglioramento sismico e di conseguenza non era obbligatorio l’allegato B ma ora( da 1 mese) si trova in zona 3? e possibile fare una variante alla scia e allegare il modello B che prima non era previsto?
    grazie mille

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  3. Buongiorno, ho letto che la commissione di monitoraggio, nel mese di Maggio 2021 ha espresso parere favorevole, ad un interpello dell’ Agenzia delle Entrate, riguardo alla possibilità di godere del sismabonus anche in caso di ampliamento, le risulta grazie

    Rispondi
  4. Buongiorno, il mio quesito:

    ho presentato il 8ottobre 2019, al Comune competente, una richiesta di permesso di costruire (“PDC”), senza allegare all’istanza l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, prevista dall’articolo 3, comma 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, per fruire del cd. “sismabonus”.
    In data 21.01.2021 l’ufficio tecnico ha rilasciato il Permesso di Costruire ed i lavori, a tutt’oggi, non sono stati ancora avviati.
    all’8.10.2019, data di presentazione della richiesta di PDC, il comma 3 dell’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 prevedeva che l’asseverazione è allegato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo sportello unico competente.
    Quindi, alla data dell’8.10.2019, la normativa prevedeva il contestuale deposito della dichiarazione di asseverazione solo in caso di SCIA e non contemplava alcuna indicazione circa le modalità e la tempistica di presentazione di tale dichiarazione con riferimento alla richiesta di Permesso a Costruire.
    Solo a decorrere dal 16.01.2020, con l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.M. 24 del 09.01.2020, è stato fatto esplicito riferimento alle modalità e tempistica di deposito della dichiarazione di asseverazione riferita ad una richiesta di PDC.
    l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’articolo 3,comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
    Secondo lei, mi spetta il sismabonus? grazie per la risposta.

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  5. Buongiorno, ho presentato una scia per permesso a costruire nel 2015.
    Per demolizione e ricostruzione di due unità collabenti, con aumento di volumetria.
    Per problemi personali non ho fatto nulla, posso riprendere il progetto presentato nel 2015 e aderire al sisma bonus?

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  6. Buongiorno, abito in una casa unifamiliare già ristrutturata anni fa. Progetto ora di demolire il garage preesistente (obsoleto e non adatto alle auto) e di costruirne uno nuovo in sede diversa, senza aumentare il volume ( anzi un po’ più piccolo in cubatura). Dopo aver parlato con i tecnici comunali il progetto andrebbe bene; per loro è sufficiente una SCIA. E’ possibile accedere alle detrazioni del superbonus o sismabonus? e, se sì, come?

    Rispondi
  7. Buongiorno, mi trovo ad aver acquistato un appartamento frutto di una demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente per la realizzazione di un fabbricato composto da 7 unità. L’immobile si trova in zona sismica 3 e quindi con diritto di accedere, da parte degli acquirenti al sisma bonus. L’azienda costruttrice invece ritiene sia di sua spettanza e non vuole consegnare l’asseverazione sismica, o meglio abbiamo ottenuto l’allegato B compilato solamente per quanto riguarda il precedente edificio, per quanto riguarda l’attuale, abbiamo un’ asseverazione sismica a nome dello stesso ingegnere dove si evidenzia il passaggio delle due classi di rischio, ma non attraverso la compilazione dell’allegato B.
    Che cosa possiamo fare noi acquirenti in questo caso? necessitiamo per forma ottenere la seconda parte dell’allegato B per poter esercitare i nostri diritti ovvero la richiesta di detrazioni fiscali? E se si, in che modo possiamo far valere i nostri diritti?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti

    Rispondi
  8. Buonasera,

    ho un quesito da porLe.
    Quando espone la seguente frase: “l’asseverazione, insieme alle dichiarazioni finali, vanno anche consegnate in copia al committente, per permettere l’accesso ai benefici fiscali” quali sono le dichiarazioni fiscali alle quali fa riferimento?
    A livello tecnico è chiarissimo l’iter da seguire, ma a livello fiscale/amministrativo l’azienda che tipo di dichiarazioni e in che modalità/forma deve presentare?
    La ringrazio anticipatamente
    Mariagrazia

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    • ciao Mariagrazia. La documentazione relativa alle pratiche burocratiche è da conservare ed esibire in caso di verifiche. Non tutta ti servirà per accedere alle agevolazioni in fase di dichiarazione dei redditi. Ti dirà il commercialista di cosa hai bisogno.

      Rispondi
  9. Buonasera, sto seguendo la check list dell’ordine dei Commercialisti, per cedere il credito SISMABONUS.
    Nella stessa vengono richieste:
    – Asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato ex articolo 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, con ricevuta di deposito presso lo sportello unico competente;
    – Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori, ex articolo 3, comma 4, del d.m. del 28 febbraio 2017, n. 58, con ricevuta di presentazione allo sportello unico competente.

    Io avevo presentato la documentazione in Comune ancora a inizio 2019 mentre i lavori sono stati eseguiti e pagati a Settembre 2020.
    Ora l’Ing. che ha seguito la pratica mi ha trasmesso l’allegato B “ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 65/2017 CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA COSTRUZIONE”, ovvero l’asseverazione che veniva utilizzata per gli interventi di SISMABONUS 70/80%.
    Va bene lo stesso per poter usufruire del SISMABONUS 110 % ques’asseverazione?

    Rispondi
  10. Ciao e complimenti.
    in caso di ristrutturazione con applicazione di intonaco armato su muratura esistente, rifacimento solai e tetto su immobile in muratura, (trattasi di unità collabente con solai precari e tetto semidistrutto) posso accedere al sismabonus come interventi locali che migliorano la classe di rischio sismico?
    poichè devo ricostruire il tetto con materiali adeguati alla norma, come valuto la detrazione? nel senso: la parte struturale la considero appartenente al sismabonus 110 e la parte di isolamento all’ecobonus 110?

    Rispondi
    • ciao Massimo. Su questo ti può rispondere il tuo tecnico. Ricorda però che l’ecobonus puoi applicarlo se c’è un impianto di riscaldamento

      Rispondi
  11. In caso di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria di 2 unita’ abitative e una pertinenza e’ possibile accedere al superbonus e cambiare la destinazione? Dato che parte del piano terra dopo diventera’ negozio, Il cambio va fatto dopo o si invia contestualmente alla Scia? Avro’ controlli dall’AdE?

    Rispondi
  12. Salve,
    guardando l’allegato B nella pagina 2 mi viene chiesta la congruità della spesa stimata mediante prezziario. Tale valutazione non è riservata solo per il 110% se così fosse, si deve lasciare in bianco?
    Andando ancora avanti, se le opere sono soggette a PdC come faccio a fare il deposito senza aver ritirato il Pdc stesso al quale però devo aver allegato il modello B dove devo indicare il deposito?
    Grazie.

    Rispondi
  13. Ciao, innanzitutto grazie mille per i tuoi articoli.
    Il mio caso è il seguente:
    Scia aperta da 3 anni per ristrutturazione edilizia su 2 edifici rurali con agevolazioni al 50%. Gli interventi eseguiti sull’edificio A sono solo conclusi (rifacimento tetto) e nella scia non ne sono previsti di aggiuntivi. Mentre per l’altro edificio B sono ancora in corso. Vorrei iniziare lavori di coibentazione e messa in sicurezza sismica sull’edificio A, è possibile chiudere la scia precedente e aprire una nuova scia per i nuovi lavori e richiedere il bonus 110% su di essi?

    Grazie in anticipo,

    Erika

    Rispondi
  14. Salve
    sottopongo un mio dubbio
    Sto depositando al Genio civile il progetto strutturale di interventi locali su un edificio in muratura.
    Contestualmente, determinando la classe di rischio conseguita con il metodo convenzionale, ottengo un aumento di due classi.
    Il calcolo della classe di rischio deve essere trasmesso solo al SUE e al cliente o allegata al progetto strutturale e quindi inviata al Genio Civile (anche se trattandosi di interventi locali, la norma non richiede una valutazione globale dell’edificio) ? C’è il rischio che il Genio Civile mi respinga la pratica perchè appare come un miglioramento? C’è il rischio che il cliente perda le agevolazioni fiscali a causa di una ipotetica difformità?
    Grazie

    Rispondi
    • ciao Giovanni. Ho fatto tanti contenuti sull’argomento ed in rete si trova moltissimo materiale. La risposta è dipende. Comunque puoi iniziare dalle guide dell’Agenzia per farti un’idea

      Rispondi
  15. Ciao Danilo,
    ho una situazione simile, scia presentata il 26/06/2019 con data inizio lavori indicata nella scia il 30/09/2019, l’asseverazione è stata presentata in data 02/09/2019,quindi prima dell’inizio lavori, secondo te l’asseverazione può essere considerata tempestiva?
    Grazie mille

    Rispondi
    • ciao Christian. Personalmente ritengo sia in ritardo quando si parla di SCIA, però molti colleghi procedono lo stesso anche con quelle tempistiche

      Rispondi
  16. Ciao Danilo
    innanzi tutto complimenti per i video molto interessanti per le spiegazioni molto chiare e fluide ti parlo sia da collega nonché da Impresa Edile.
    Ho un quesito da chiederti:
    Premesso che a novembre del 2018 ho presentato P.D.C. al Comune per demolizione e ricostruzione da un capannone per la realizzazione di ville a schiera in parte su sedime in parte allungato il corpo di fabbrica mantenendo le distanze dai confini (nella pratica non abbiamo inserito l’asseverazione del tecnico).
    Il Comune mi ha rilasciato il P.D.C. a fine febbraio 2020… subito dopo come sappiamo in seguito al COVID-19 non ho potuto iniziare i lavori ed ad oggi non ho ancora iniziato! considerato anche che il progetto ha necessità di una VARIANTE per adeguamento al Regolamento edilizio tipo (purtroppo non fatto nel primo progetto perchè uscito nel 2019).
    Durante questo periodo di fermo abbiamo preparato la Variate al PDC e nel contempo non abbiamo ancora iniziato i lavori in nessun senso. Non ho nemmeno depositato la pratica al Genio Civile ovvero alla Città Metropolitana del Comune per il deposito dei calcoli…. quindi tutto fermo.
    Domanda: Ora con la nuova variante da depositarsi potrei usufruire del sismabonus allegando alla variante l’asseverazione del tecnico?? Ovvero dopo la presentazione della variante con relazione asseverata delle strutture presentare anche la pratica per il genio civile per le opere sismiche allegando asseverazione del tecnico… faccio ancora in tempo?? ovviamente dopo segue prima comunicazione di inizio lavori. Oppure iniziare i lavori di solo sbancamento e scavo del lotto e successivamente presentare variante e asseverazione e pratica genio sempre passando per il comune??? Cosa mi consigli????
    Grazie

    Rispondi
    • ciao Vincenzo. La norma dice che l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo e comunque prima dell’inizio lavori. Alcuni ingegneri mi hanno riferito che nell’asseverazione deve essere riportato un estremo di deposito al Genio Civile, quindi producibile solo al momento della presentazione del calcolo. Non ho trovato ancora risposte chiarificatrici da parte dell’Agenzia, ma per ora direi che la linea di demarcazione è l’inizio lavori, non deve essere iniziato nessun lavoro e nemmeno comunicata la data di inizio. Però questo sono mie supposizioni che non trovano ancora conferme né smentite. Consiglio: verifica bene con l’ingegnere che presenterà il calcolo strutturale e presumibilmente, redarrà l’asseverazione.

      Rispondi
  17. Buongiorno Danilo,

    ai fini della compilazione dell’ Allegato B del Sisma Bonus è sufficiente indicare il protocollo del Deposito dei calcoli al Genio Civile o bisogna aspettare l’autorizzazione sismica?

    Perché in tal caso al contrario di quanto si fa solitamente bisogna prima depositare i calcoli al genio civile e poi richiedere il permesso di costruzione al Comune.

    Rispondi
    • ciao Alfredo, sulla parte calcoli non sono preparato e non so dirti con precisione. Alcuni hanno sollevato il tuo stesso dubbio al quale non so rispondere con certezza

      Rispondi
  18. Salve Danilo, alcune domande.
    Grazie per l’articolo interessante.

    Siamo in Veneto.
    Se ho un edificio con 4 unità immobiliari. Demolisco e ricostruisco. Ricavo 2 unità, in 2 edifici diversi.
    Una parte resta su stesso sedime, con una leggera rimodulazione del volume (edificio a) (30 mq del piano 2 vengono “spostati” in aderenza al piano terra; non lo chiamerei ampliamento quindi).
    Una parte del volume la “sposto” su altro sedime stesso lotto (edificio b).

    caso 1) Non ampli il volume preesistente. E’ inquadrabile come ristrutturazione? Sia edificio a che b?
    Posso avere detrazioni sismabonus? E le altre (50-65)? O il 110?

    caso 2) Il volume complessivo viene ampliato leggermente. E utilizzato per rendere più grande l’edificio b.
    Posso avere detrazioni per l’edifico a?

    E’ possibile avere due autorizzazioni diverse, ovvero due permessi di costruire:
    – uno per ristrutturare due unità preesistenti, beneficiando di detrazioni quindi (per edificio a)
    – uno per nuova costruzione (edificio b), per cui si rinuncia a qualsiasi tipo di detrazione (almeno da quanto ho capito..)

    Grazie (mille)

    Rispondi
    • Ciao Marco. Il tuo caso è complesso e articolato ed ha bisogno di uno studio approfondito che solo il tuo tecnico per fare. Ritengo che mantenendo lo stesso volume su due edifici possa comunque essere detratta la spesa, ma comunque non ho trovato storici che confermano una situazione simile. Per quanto riguarda dividere i Permessi credo sia improbabile visto che il fabbricato di partenza è unico da come ho inteso. Il rischio è che venga tutto considerato nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia.

      Rispondi
  19. Buongiorno,
    Volevo porle un quesito sulle tempistiche di presentazione dell’asseverazione . La situazione è la seguente: è stata presentata la Dia per intervento di ristrutturazione 90 gg fa. I lavori non sono ancora iniziati per via del lockdown. In vista delle nuove agevolazioni del Dl Rilancio secondo lei è possibile presentare una variante alla Dia che includa i lavori di riduzione del rischio sismico e le relativa asseverazioni e poter accedere alle agevolazioni fiscali?

    Rispondi
    • ciao. Con la DIA immagino tu intenda la SCIA. La norma per ora non ammette altre interpretazioni, l’asseverazione deve essere presentata contestualmente alla SCIA o al PERMESSO di costruire. Inoltre credo che nella pratica SCIA sia stata indicata una data di inizio, al di la che non siano potuti iniziare.

      Rispondi
      • Ciao, Nella S.C.I.A. si può anche non indicare data di inizio lavori e dichiarare che l’inizio dei lavori avverrà con comunicazione del Direttore dei Lavori dopo completato tutti gli adempimenti, sicurezza compresa.

        Rispondi
  20. Chiedo scusa… Ma se la norma cita Testualmente… Tempestivamente e comunque prima dell’inizio lavori, quindi all’inizio e prima che i lavori siano iniziati…. Perché secondo lei debbo allegare lasseveraziobe in fase di consegna del permesso a costruire?… La ringrazio anticipatamente

    Rispondi
    • ciao Davide. Secondo la mia interpretazione è stata inserita questa dicitura per evitare fraintendimenti nei casi in cui i lavori siano iniziati prima della presentazione del Permesso di Costruire.

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      • grazie innanzitutto per la celere risposta io sinceramente la Interporto in maniera diversa anche perché non si possono iniziare lavori prima del titolo abilitati Ivo altrimenti sarebbero abusivi. Presumo invece che nel caso di intervento sottoposto a rilascio del permesso a costruire l’asseverazione possa essere redatta Anche successivamente Comunque prima dell’inizio lavori come del resto accade per la presentazione al genio civile delle pratiche strutturali….. Tuttavia la norma resta sempre poco chiara

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        • Ciao Davide sono pienamente d’accordo con te, penso che l’asseverazione possa essere allegata, insieme all’avvenuto deposito al genio civile della pratica strutturale, contestualmente all’inizio lavori

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          • Concordo, l’allegato B deve essere allegato al titolo prima dell’inizio dei lavori e non contemporaneamente alla presentazione della richiesta del titolo o della certificazione. Il più delle volte i Comuni impiegano mesi nel rilasciare un Permesso a Costruire e molto spesso il committente cambia idea. Perché il committente dovrebbe affrontare la spesa di un tecnico strutturista se non ha ancora la certezza della fattibilità dell’intervento?

        • La prima interpretazione che si da ad una norma è quella letterale. In italiano contestualmente e prima dell’inizio dei lavori non sono due ipotesi alternative ( o l’una o l’altra) sta a significare che il primo requisito da rispettare è la contestualità (presentazione dell’asseverazione nello stesso momento in cui si presenta la richiesta del titolo abilitativo) mentre il secondo requisito (e comunque prima dell’inizio lavori) va rispettato solo qualora i lavori dovessero iniziare prima. La norma chiude il concetto quindi non dice quindi il requisito da rispettare rimane la contestualità poi eventualmente ci fossero casi in cui (io non né conosco) è prevista la possibilità di iniziare lavori prima, allora occorre tener presente anche quest’altro termine.

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          • Per me invece l’unica interpretazione che si deve dare ad una norma non sufficientemente chiara è quella dettata dalla logica. E’ possibile che una Legge possa prevedere che si facciano lavori prima della presentazione della richiesta del relativo titolo abilitativo e poi, magari, ti concede anche un regalino da 96000 €?
            Semmai, la presentazione della documentazione per il sismabonus costituirebbe un’autodenuncia di abuso edilizio con conseguente immediata ingiunzione di demolizione da parte del Comune.

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