Asseverazione del Tecnico Tardiva – Cosa succede al Sisma Bonus?


Se l’asseverazione del tecnico viene presentata tardivamente, puoi accedere comunque alle agevolazioni del “Sisma Bonus”?

PANORAMICA

Ciò di cui voglio parlarti oggi è una delle regole che devi rispettare per poter accedere alle detrazioni connesse al “Sisma Bonus”.

Se vuoi approfondire che cos’è il “Sisma Bonus”, ho pubblicato degli articoli a proposito:
SISMA BONUS Abitazioni e locali per Attività Produttive (2019)
SISMA BONUS sulle PARTI COMUNI di Edifici Condominiali (2019)

In questo mi concentrerò in particolare sull’asseverazione.
Asseverazione che deve essere allegata al titolo abilitativo e che riporta la classe di rischio prima e dopo l’intervento di ristrutturazione per riduzione del rischio sismico.

Il tecnico deve asseverare il passaggio ad una o più classi di rischio inferiori, in base delle linee guida che ho accennato negli episodi precedenti.

Passaggio necessario per accedere alle maggiori detrazioni connesse al “Sisma Bonus”.
Detrazioni relative ad interventi di “recupero e conservazione del patrimonio edilizio esistente”.

Voglio inoltre ricordarti che, anche le demolizioni ricostruzioni sono comprese tra le opere agevolabili attraverso il “Sisma Bonus”.

Per approfondire:SISMA BONUS 2019 – SPOSTARE e AMPLIARE il Fabbricato, è possibile detrarre?

Cosa succede quando l’asseverazione viene presentata in ritardo?

Gli interpelli fatti all’Agenzia delle Entrate rispondono ai quesiti di due casi esempio, che chiariscono le dinamiche in caso di presentazione tardiva.

Gli interpelli sono il 31/2018  e il 64/2019 .

REMINDERS

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IL PRIMO CASO ESEMPIO

Torniamo al nostro argomento e analizziamo i due casi esempio dai quali trarremo le nostre conclusioni.

L’interpello 31/2018 affronta il quesito inerente ad un fabbricato per il quale è stata presentata una SCIA per demolizione e ricostruzione.

Il richiedente, premettendo che i lavori di demolizione sono iniziati prima che la normativa permettesse anche a questi interventi di poter rientrare all’interno delle agevolazioni del “Sisma Bonus”, chiede se presentando un’integrazione, durante il corso dei lavori, sia possibile ammettere la pratica alla detrazione.

IL SECONDO CASO ESEMPIO

Il secondo caso, riportato nell’interpello 64/2019, affronta lo stesso quesito.

La differenza è che è stato presentato un “permesso di costruire” invece che una SCIA e riguarda un intervento su un edificio condominiale.

(Trattandosi di un condominio la percentuale può addirittura arrivare fino all’85% se connessa al “Sisma Bonus”).

Chi pone il quesito premette che i lavori sono iniziati, ma che hanno interessato solo parti non strutturali dell’edificio.

In particolare l’interpellante chiede se sia possibile accedere al “Sisma Bonus” anche se:
a) è stato presentato un permesso di costruire invece che la SCIA (indicata dalla normativa)
b) l’asseverazione verrà presentata in ritardo con un’integrazione a lavori in corso.

COSA DICE LA NORMATIVA?

I due casi appena riassunti sono emblematici perché sollevano la questione: posso accedere al “Sisma Bonus” anche se l’asseverazione verrà presentata successivamente?

Prima di rispondere, cosa prevede la normativa in questi casi?

1) Le spese sostenute dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 2 e 3, sono detraibili per una percentuale del 50%.
Percentuale calcolabile su un tetto massimo di 96.000 euro.

2) Se gli interventi in questione comportano un passaggio ad una o più classi di rischio inferiori la percentuale passa rispettivamente al 70% e all’80% (75% e 85% in caso di lavori riguardino un condominio).

3) L’asseverazione attesta il passaggio alle classi di rischio inferiori. Nel suo contenuto deve essere indicata la classe di rischio prima dell’intervento e quella conseguibile dopo che i lavori sono stati effettuati.

4) Le agevolazioni riguardano anche chi intende acquistare edifici sui quali sono stati effettuati dei lavori di demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico.
Infatti chi acquista un edificio che è stato ristrutturato con questi criteri può beneficiare di una detrazione del 75% o dell’85% sul prezzo di compravendita, sempre con un tetto massimo di 96.000 euro.

Per approfondire: “Agevolazioni per Acquisto di CASE ANTISISMICHE (Decreto Crescita 2019)

La demolizione e ricostruzione o più in generale l’intervento per riduzione del rischio sismico, deve risultare dal titolo abilitativo come conservazione del patrimonio edilizio esistente e non come nuova costruzione.

LE PRESCRIZIONI NORMATIVE SONO FUNZIONALI

L’osservanza di tali prescrizioni contenute nell’articolo 16 del decreto legge 63/2013 sono fondamentali per poter fruire delle detrazioni.

E’ quanto viene specificato nelle risposte all’interno degli interpelli.

Ciò significa che tali norme non sono derogabili, compresa quella che specifica dove si afferma che l’asseverazione deve essere contenuta all’interno della “segnalazione certificata d’inizio attività” (la SCIA) al momento della presentazione.

Successivamente, a fine lavori, il Direttore Lavori ed il Collaudatore Statico, attestano (ciascuno per le proprie competenze) che l’intervento realizzato è conforme al progetto iniziale e quindi all’asseverazione che è stata già presentata.

Documenti (asseverazione più attestazioni) che devono essere consegnati in copia al committente per poter accedere alle detrazioni.

L’ASSEVERAZIONE TARDIVA

Tutto questo in sostanza per dirti che l’asseverazione prodotta tardivamente non consente di accedere ai benefici fiscali, perché non conforme alla prassi dettata dalle disposizioni di legge.

Va presentata all’inizio e solo all’inizio.

A presto.

____________________________

grazie

Danilo Torresi

2 commenti su “Asseverazione del Tecnico Tardiva – Cosa succede al Sisma Bonus?”

  1. Buongiorno, ho in esecuzione un intervento di demolizione e ricostruzione, (realizzato al 50% circa), e ho inoltrato insieme alla Scia l’asseverazione sismica. Dovendo presentare una scia in variante, posso attivare ora il sismabonus corredando tutta la documentazione della Asseverazione ? E’ possibile quindi avere il 110% almeno per le fatture ancora da emettere ?
    Grazie

    Rispondi
    • ciao Alessandro. L’Agenzia si è espressa più volte in tal senso, se c’è un scia già avviata purtroppo l’asseverazione tardiva non è accettata. Quindi niente Sismabonus

      Rispondi

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