SUPERBONUS 110% Chiarimenti: NO alla riqualificazione energetica globale – risposta 43 del 2021


La riqualificazione energetica globale dell’edificio non può essere agevolata con il Superbonus 110%. Perché?


PANORAMICA

Nel panorama del Superbonus i dubbi sembrano non finire mai. Quando pensavi di aver compreso un concetto ecco puntuale che arriva qualcosa che lo mette in discussione.
Oggi è il caso degli interventi trainati.

Sembrava chiaro fossero tutti quelli elencati nell’art. 14 del Decreto Legge 63/2013 che fa riferimento anche i commi dal 344 al 347 della Legge 296/2006.

Uno di questi, il 344, riguarda la riqualificazione energetica globale dell’edificio che con il “classico” Ecobonus è agevolata al 65% per una detrazione massima ammissibile di 100.000 euro.

Il quesito posto riguarda la possibilità di agevolare l’intervento con il Superbonus 110%. L’agenzia esclude la possibilità con le motivazioni che ti descriverò in questo articolo, contenute nella risposta 43 del 2021.

L’oggetto dell’intervento è una casa unifamiliare, sulla quale il proprietario vuole sostituire la caldaia con una pompa di calore e fare una riqualificazione energetica globale isolando l’involucro e sostituendo gli infissi.

Suddividerò l’articolo in due parti:
1) nella prima ti dirò cosa comprende il Superbonus;
2) nella seconda chiarirò le motivazioni della risposta dell’Agenzia.

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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.

1) IL SUPERBONUS COSA COMPRENDE

Il Superbonus è stato introdotto dall’art. 119 del Decreto Rilancio, il Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, poi modificato dalla conversione in Legge la n. 77 del 17 luglio 2020, poi ulteriormente modificato dal Decreto Agosto e dalla recente Legge di Bilancio 2021.

PER APPROFONDIRE “Aggiornamenti Superbonus 110% gennaio 2021: proroga e novità della Legge di Bilancio

Il Superbonus con gli articoli 119 e 121 ha portato due grosse novità:
a) l’aliquota per alcuni interventi del 110%;
b) la cessione del credito e lo sconto in fattura estesi a tutti i bonus.

Delle due, la prima è ciò che attira l’attenzione, la seconda il motivo che ti spinge ad usufruirne.

Il periodo di validità – con periodo di validità intendo le date entro le quali vanno sostenute le spese – va dal 01 luglio 202 al 30 giugno 2022.
Termine appena prorogato dalla Legge di Bilancio 2021.

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 l’agevolazione del 110% può essere fruita in 5 anni, per quelle del 2022 in 4.

Gli interventi riconosciuti sono quelli di efficientamento energetico (compresi fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici) e quelli antisismici.
Art. 14 e 16 del Decreto Legge 63/2013.

Le precedenti agevolazioni (Ecobonus e Sismabonus) rimangono in vigore affiancate al Superbonus.

Cessione e sconto

Con l’art. 121, come ti ho accennato, sono state reintrodotte, potenziate ed estese le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Oltre che usufruire direttamente in 5 o 4 anni del credito maturato, puoi cederlo o scontarlo.
Scontarlo in fattura del fornitore o cederlo ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari.

Le modalità attuative delle due opzioni sono state definite da due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Il primo del 08 agosto 2020, il secondo del 12 ottobre 2020.

PER APPROFONDIRE: “Modello CESSIONE del CREDITO e sconto in fattura come funziona: Superbonus Ecobonus Sismabonus 110 %

Trainanti e trainati

Tornando agli interventi, se quelli antisismici debbono rispettare la stessa procedura già prevista per il Sismabonus con la possibilità di associare i fotovoltaici, quelli energetici sono suddivisi in trainanti e trainati.

I trainanti sono due:
a) l’isolamento termico delle superfici opache dell’involucro disperdente dell’edificio, con un’incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda;
b) la sostituzione della caldaia – o della caldaia più l’intero impianto di riscaldamento. Impianto che deve essere centralizzato se l’edificio è un condominio, autonomo per le unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti.

Attenzione, quando parlo di centralizzato per i condomini, intendo affinché possa essere considerato trainante. Non significa che è vietato avere impianti autonomi.

Con la recente Legge di Bilancio è stata modificata la definizione di unità funzionalmente indipendente e inclusi nel Superbonus i fabbricati fino a quattro unità di unica proprietà.
Per gli approfondimenti ti rimando all’articolo citato all’inizio.

Passando ai trainati: sono tutti gli interventi di efficientamento energetico dell’Ecobonus, gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Possono (devono per essere trainati) essere realizzati congiuntamente ad almeno uno dei trainanti.

Congiuntamente significa che le spese vanno sostenute tra la data di inizio e quella di fine lavori dell’intervento trainante.

A.P.E.

Tutti insieme (trainanti+trainati) debbono assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (o il raggiungimento della più alta).

Miglioramento che va dimostrato attraverso due Attestati di prestazione Energetica in forma asseverata. Uno ante ed uno post intervento.
Solo per edifici con l’involucro non integro c’è la deroga dell’A.P.E. iniziale.

2) LA RISPOSTA DELL’AGENZIA

Per quanto riguarda il caso esempio dell’interpello di oggi, l’intervento (come ti ho già detto) è una riqualificazione energetica globale. Particolare lavoro che può comprendere diverse combinazioni di interventi energetici atte a raggiungere il risultato.

L’agenzia in riferimento al comma 344 riguardante la riqualificazione energetica globale, risponde chiaramente: è escluso dal Superbonus 110%.

Perché? Perché può comprendere indistintamente qualsiasi intervento energetico, o un insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio al fine di conseguire l’efficienza richiesta dalla norma.

Pertanto la riqualificazione energetica globale con detrazione massima di 100.000 euro comprende uno o più interventi energetici intesi però come unico. Conseguentemente non è possibile distinguere trainanti e trinati.

È un intervento a sé stante, che non può essere realizzato in combinazione con altri (compresi i classici ecobonus con le percentuali minori).
Se opti per la riqualificazione energetica globale non puoi usufruire di altre agevolazioni.

A presto

grazie

Danilo Torresi

3 commenti su “SUPERBONUS 110% Chiarimenti: NO alla riqualificazione energetica globale – risposta 43 del 2021”

  1. Buongiorno,dovrei usufruire del superbonus 110 su una villetta unifamiliare sostituendo il cappotto e il vecchio impianto con una pompa di calore , il mio tecnico , in funzione di questa risposta n.43 , mi dice che l’eventuale installazione di un riscaldamento radiante non rientrerebbe nelle spese agevolabili al 110 , in quanto dovrei anche fare la sostituzione degli infissi e l’impianto fotovoltaico. Quindi devo rinunciare a qualcosa altrimenti diventerebbe riqualificazione energetica globale . Siccome rivolgendomi ad altri tecnici ho avuto pareri contrastanti su questa versione, mi interesserebbe il suo parere grazie

    Rispondi
    • Ciao Gianfranco. Il mio parere è che non si può “ricadere” nel comma 344 della riqualificazione energetica globale, ma si deve decidere di usufruire dell’agevolazione specifica

      Rispondi

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