Aggiornamenti Superbonus 110% gennaio 2021: proroga e novità della Legge di Bilancio


Quali sono le novità 2021 introdotte dalla proroga al Superbonus 110% della Legge di Bilancio?


PANORAMICA

La Legge di Bilancio 2021 , la n. 178 del 30 dicembre 2020 ha tirato le somme in previsione dell’anno appena iniziato e per il triennio 2021-2023.

Tra le tante misure contenute al suo interno ce ne sono alcune che ci riguardano da vicino. O meglio che riguardano gli argomenti che tratto nel sito. I lavori sulla casa e le agevolazioni connesse.

Con la Legge di Bilancio sono stati prorogati per un altro anno i bonus che ben conosciamo.
Il bonus ristrutturazione, il Simabonus, l’Ecobonus e il “bonus facciate”.

Non è però questo che tratterò in questo articolo. Lo farò nel prossimo.

Oggi ti voglio parlare solo delle modifiche e delle proroghe che interessano il Superbonus 110%.

In uno o più articoli successivi farò un recap di tutta la normativa sul Superbonus, sia sull’articolo 119 che sul 121; i due del Decreto Rilancio che normano il 110.

In attesa dei contenuti che farò, ti consiglio di leggere quanto ho pubblicato nel frattempo.

A tal proposito ho caricato nel Sito il pdf del testo coordinato con le modifiche apportate dal Decreto Agosto e quelle della recente Legge di Bilancio.
Potrai scaricare il file se ti iscriverai alla Newsletter.

Le modifiche vanno dalla data del termine di validità del bonus, all’isolamento del tetto. Dalla definizione di unità funzionalmente indipendente, all’inclusione di alcuni edifici pluri-immobiliari di unica proprietà.

Suddividerò l’articolo nei seguenti capitoli dove elencherò le modifiche più rilevanti apportate:
1) l’isolamento del tetto;
2) le unità funzionalmente indipendenti;
3) l’APE per le unità collabenti (o simili);
4) le barriere architettoniche;
5) gli interventi antisismici;
6) le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;
7) gli edifici di unica proprietà;
8) la polizza di assicurazione dei professionisti;
9) il cartello di cantiere;
10) la cessione del credito e lo sconto in fattura.

REMINDERS

Intanto ti invito ad iscriverti al Canale YouTube e ad attivare le notifiche, così riceverai l’avviso quando pubblicherò un nuovo video.

Iscriviti al Secondo Canale dove rispondo alle domande più interessanti e più rilevanti. Video che saranno riservati in anteprima esclusivamente agli abbonati.

Iscriviti al Podcast così potrai ascoltare gli audio dei video in modo più pratico.

Iscriviti alla Newsletter del Sito così riceverai l’avviso quando pubblicherò un nuovo articolo e nell’email troverai i link per scaricare i modelli che ho messo a disposizione.

Infine iscriviti al canale Telegram e vari social Instagram, Linkedin, Facebook e TikTok.

Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.

1) L’ISOLAMENTO DEL TETTO

Prima di vedere il punto 1 delle modifiche apportate, che riguarda l’isolamento termico, vediamo la proroga dei termini del Superbonus.

Il periodo di validità delle spese che andava dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è stato posticipato al 30 giugno 2022.
Però il credito relativo alle spese sostenute nel 2022 potrà essere detratto in 4 anni invece che 5.

Questa è in poche parole la proroga al Superbonus, tutto il resto sono modifiche ed integrazioni alla norma che già conosci.

La prima modifica riguarda l’isolamento del tetto. Adesso la coibentazione della copertura rientra senza limiti nel 110%, senza dover valutare se è a delimitazione dell’abitazione o di un sottotetto.

Attenzione però, consiglio di aspettare le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate prima di prendere decisioni. Come ben sai se segui le vicissitudini delle normative sulle detrazioni, nell’atto pratico sono spesso soggette ad interpretazioni sorprendenti.

2) LE UNITA’ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

Altra modifica è stata apportata alla definizione delle unità funzionalmente indipendenti.

Dopo quella del Decreto Agosto che ha chiarito il concetto di “accesso autonomo dall’esterno” comprendendo anche le aree di proprietà non esclusiva, è arrivata quella sugli impianti autonomi.

La norma ora precisa che l’immobile per essere considerato indipendente, oltre all’accesso autonomo, deve avere almeno tre tipologie di impianti su quattro, di proprietà esclusiva, tra: idrico, gas, elettrico e riscaldamento.

3) L’APE PER LE UNITA’ COLLABENTI (O SIMILI)

Un intero comma è stato aggiunto per gli edifici con l’involucro non più integro.

Solitamente individuati come collabenti – categoria catastale F/2 (ma potrebbero benissimo ancora avere una categoria ordinaria come A o C) – sono quegli edifici dove è crollata la copertura ad esempio o mancano porzioni dei muri perimetrali.

PER APPROFONDIRE: “AGEVOLAZIONI RECUPERO RUDERE: detrazione per ristrutturazione fabbricato diruto unità collabente

La difficoltà oggettiva su queste realtà è la redazione dell’APE pre-intervento, fondamentale insieme a quello post-intervento per l’accesso al Superbonus delle opere di efficientamento energetico.

Ora con il comma 1-quater possono accedere anche gli edifici fatiscenti senza l’Attestato di Prestazione Energetica iniziale, purché al termine dei lavori la classe energetica sia all’interno della fascia A (A1, A2, A3, A4).

Gli interventi però, che possono essere anche di demolizione e ricostruzione, devono comprendere anche quelli di isolamento termico trainanti, previsti nella lettera a).

4) LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tra gli interventi trainati sono stati aggiunti anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Norma valida sia per i disabili che per le persone sopra a 65 anni di età.

Anche questi, come per gli altri trainati, per accedere al 110% devono essere realizzati congiuntamente ad almeno uno dei trainanti.

5) GLI INTERVENTI ANTISISMICI

Prorogati con le stesse modalità che ti ho detto prima, ci sono anche gli interventi antisismici inquadrati nel Sismabonus.
Quindi scadenza posticipata al 30 giugno 2022 e, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2022, ripartizione in quattro quote piuttosto che cinque.

Consistente integrazione e modifica è stata apportata invece agli edifici colpiti dagli ultimi eventi sismici.

Per gli edifici danneggiati a causa dei terremoti, i limiti di spesa sono aumentati del 50%. Modifica introdotta dal Decreto Agosto ma che ora comprende tutti i comuni colpiti dopo il 2008.

Inoltre, nei comuni dove dal 01 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi del Sismabonus al 110% spettano per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. In pratica si sommano.

6) LE COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Le colonnine di ricarica delle auto elettriche come saprai sono un intervento trainato. Vengono però modificati i limiti di spesa per gli interventi non iniziati.

2.000 € per gli edifici unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti.
1.500 € per i plurifamiliari e i condomini fino a 8 colonne.
1.200 € per i plurifamiliari e i condomini sopra a 8 colonne.

Ripeto,solo per interventi non iniziati. Per quelli in corso avviati prima dell’entrata in vigore delle modifiche si applicano i limiti precedenti.

Nell’agevolazione è considerata una colonna per ogni unità immobiliare.

7) GLI EDIFICI DI UNICA PROPRIETA’

Altra modifica è stata l’inclusione degli edifici composti da più unità, ma di unica proprietà.

Ora sono incluse al 110% anche le persone fisiche che posseggono un intero fabbricato costituito da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.

Voglio però sollevare un quesito sull’interpretazione di questo passaggio. Il conteggio degli immobili va fatto considerando solo le abitazioni o anche le eventuali pertinenze?
Ritengo sia logico considerare solo le unità abitative, ma aspetto di sentire cosa ne pensa l’Agenzia quando pubblicherà la guida e le risposte agli interpelli.

Inoltre non ho ben chiaro se verranno applicate le regole del condominio o meno. Cioè senza limiti per gli interventi sulle parti comuni (che in questo caso sarebbero in senso oggettivo) ed il limite di due unità per i trainati nei singoli immobili.

Presumo sarà così visto che l’integrazione è nella stessa lettera, la a), che riguardava già e riguarda tuttora i condomini.

8) LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI PROFESSIONISTI

Per quanto riguarda la polizza di assicurazione dei professionisti, è ora possibile integrare quella che già si ha.

Non è necessario (o meglio obbligatorio) stipulare una polizza dedicata, ma possono essere inserite le coperture riferite alle attestazioni e alle asseverazioni dell’art. 119 direttamente in quella professionale.

9) IL CARTELLO DI CANTIERE

Curiosa novità riguarda il cartello di cantiere, obbligo del quale ti ho parlato in un articolo di qualche mese fa.
PER APPROFONDIRE: “IL CARTELLO DI CANTIERE: quando c’è l’obbligo e cosa deve contenere

Oltre a tutti i dati obbligatori che deve contenere e oltre a dover essere esposto in un luogo visibile e accessibile, se i lavori sono incentivati col Superbonus deve esserci scritto.
Deve essere riportata la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per
cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”

10) CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Come ultimo punto c’è il comma integrato nell’articolo 121. Unica modifica apportata dalla Legge di Bilancio.

Riguarda l’applicazione dell’intero articolo e cioè che lo sconto in fattura e la cessione del credito con le loro regole possono essere applicati anche per le spese sostenute nel 2022.

A presto

grazie

Danilo Torresi

10 commenti su “Aggiornamenti Superbonus 110% gennaio 2021: proroga e novità della Legge di Bilancio”

  1. Tutto molto interessante. MI ritrovo a convivere con un cantiere privato che non rispetta gli orari di riposo, anzi quando ho fatto chiesto di nn utilizzare macchinari rumorosi dalle 12 alle 15 hanno quasi incrementato l’utilizzo in quelle ore !

    Rispondi
  2. Buongiorno, per quanto riguarda l’acquisto di case antisismiche, a cui si applica Sismabonus acquisti ora al 110%, è sufficiente dimostrare che l’unità che si acquista è distintamente accatastata all’interno del futuro condominio in realizzazione, senza per forze rispettare il requisito di “unità immobiliari funzionalmente indipendenti” (richiesto per il Superbonus / Super Ecobonus)? Il dubbio nasce perché sto acquistando 2 unità in un condominio (9 unità) in cui ci saranno alcuni impianti condivisi (tra 2 o a volte più unità immobiliari): acqua con addolcitore, energia elettrica con fotovoltaico, riscaldamento (senza contabilizzazione ufficiale e ripartizione dei consumi, perché saranno in comune tra parenti); non ci sarà impianto di gas.
    Ovviamente rispettando tutti gli altri requisiti (zona sismica, asseverazioni, data di acquisto ecc).
    Grazie, saluti

    Rispondi
  3. Buongiorno. Sono proprietario di un appartamento in una palazzina con tre appartamenti senza condominio e con accesso in comune, le tre unità abitative hanno forniture indipendenti di gas, ed elettricità. in base alle modifiche previste dalla legge di bilancio 20121 dovendo fare il cappotto termici totale alla facciata, nonchè sostituire la caldaia del mio appartamento posso accedere all’ecobonus 110%?

    Rispondi
    • Ciao Tommaso. Avendo accesso comune l’edificio deve essere trattato come condominio. Perciò l’isolamento termico potrà fare da trainante e la sostituzione della caldaia autonoma sarà il trainato. Sempre che ci siano tutti i requisiti e siano conseguiti i risultati minimi previsti dalla legge

      Rispondi
  4. Buongiorno, volevo chiedere un suggerimento in base al mio caso, sono proprietario di una palazzina con sei appartamenti affittati e due unità commerciali , una delle due usata personalmente, volevo chiedere se posso usufruire del bonus 110% per rifare il tetto e il cappotto esterno ed istallare un impianto fotovoltaico da utilizzare nelle parti comuni ( ascensore luci delle scale luci giardino), in caso negativo per fare gli stessi lavori esiste qualche bonus.
    Ringraziando per la risposta la saluto cordialmente.

    Rispondi
    • ciao Maurizio. Se tutto il fabbricato è di tua proprietà non puoi accedere al 110% perché supera la 4 consentite dalla recente modifica. Puoi usufruire delle “classiche” agevolazioni Ecobonus.

      Rispondi
  5. Buongiorno,
    stiamo cercando di comprare un rudere F2 in cui non è noto se esiste un impianto di riscaldamento.
    Domanda, è possibile usufruire del sisma bonus 110% ? e in caso ci sia un impianto di riscaldamento è possibile cumulare con il superecobonus e quale sarebbe l’importo massimo detraibile per una unità monofamiliare? Inoltre a questi bonus al 110% o a percentuali inferiori sono cumulabili la detrazione per la ristrutturazione edilizia del 50%. Grazie Luigi

    Rispondi

Lascia un commento