SUPERBONUS 110% combinato ai contributi per ricostruzione terremoto – post sisma 2016


Come si applica il Superbonus combinato con i contributi per la ricostruzione post sisma? Per quali interventi e come va presentato?


PANORAMICA

Sono passati oramai quasi cinque anni dal terremoto del centro Italia che ha colpito Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Per chi l’ha vissuto sono stati momenti drammatici che sembrava non finissero mai. Per chi come me abita vicino a quelle zone resterà per sempre impressa quella sensazione di impotenza e paura.

Il danno a livello umano è inquantificabile, a differenza di quello sugli edifici danneggiati.
Ad oggi, la maggior parte degli immobili danneggiati dal terremoto, restano ancora da riparare o ricostruire.

Nel tempo la modalità di presentazione dei progetti e di accesso ai contributi per la ricostruzione sono state definite.
Il Commissario Straordinario attraverso le ordinanze ha tra le altre cose, definito i termini di coesistenza dei contributi con le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione degli edifici.

Inizialmente i chiarimenti sono stati necessari per il Sismabonus. Oggi in aggiunta abbiamo anche il Superbonus. Da non dimenticare comunque le altre agevolazioni che possono essere fruite.

L’Agenzia, dopo diverse richieste, ha pubblicato la risoluzione 28/E del 23 aprile 2021 che insieme alla successiva guida dell’Agenzia delle Entrate coordinata con il Commissario Straordinario, definiscono gli strumenti operativi per l’utilizzo combinato del contributo per la ricostruzione e il Superbonus.

PER APPROFONDIRE: “SUPERBONUS 110%: Guida 2021 completa – come funziona e le novità

In sostanza il Superbonus spetta per la parte eccedente il contributo, spesa che sarebbe a carico del titolare (in accollo).

Per il contributo le regole sono precise: si passa attraverso l’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) e i pagamenti non competono al proprietario. Il tutto è strutturato con severe regole procedurali.

Dove non arriva la cifra del contributo per il terremoto puoi usufruire delle agevolazioni fiscali, delle quali attualmente il Superbonus 110% è il capofila.

Agevolazioni rese particolarmente interessanti dalla possibilità di cessione del credito e sconto in fattura.

Il progetto presentato può essere unico e anche chi ha avviato i lavori e ottenuto il contributo può accedere all’agevolazione.

Compatibilità, quella del Superbonus col contributo statale, che si estende anche agli immobili che hanno usufruito in passato dei contributi pubblici.
L’Agenzia porta come esempio il sisma del 1980 dell’Irpinia.

Comunque nel corso dell’articolo ti descriverò punto per punto le regole inerenti il Superbonus combinato con il contributo statale del terremoto, suddividendolo in nove capitoli:
1) il Superbonus più il contributo;
2) l’agevolazione per la parte eccedente;
3) un unico progetto;
4) anche per le sole opere di finitura;
5) anche per i lavori già iniziati (l’asseverazione tardiva);
6) la conformità e gli immobili vincolati;
7) le proroghe alle tempistiche di completamento;
8) gli aggregati edilizi;
9) il “Superbonus rafforzato”.

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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.

1) IL SUPERBONUS PIU’ IL CONTRIBUTO

Il Decreto Rilancio, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, poi successivamente modificato durante la conversione in Legge, poi dal Decreto Agosto ed infine dalla Legge di Bilancio 2021, regola il Superbonus.

Superbonus che consiste nella detrazione del 110% delle spese sostenute tra il 01 luglio 2020 e il 30 giugno 2022, per interventi di efficientamento energetico e antisismici.

Per i condomini o per gli edifici plurifamiliari di unica proprietà (da due a quattro unità), che al 30 giugno 2022 hanno realizzato almeno il 60% dei lavori, sono concessi ulteriori 6 mesi.

Il Superbonus può essere applicato in aggiunta ai contributi per la riparazione e la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici.
Lo afferma lo stesso Decreto Rilancio nei commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119.

Il 4-ter invece dispone l’aumento del 50% dei limiti di spesa, opzione che però è alternativa al contributo per la ricostruzione.

Le modalità di coesistenza delle due linee di credito sono state già definite dal Commissario Straordinario con le ordinanze 60 del 2018, 108 e 111 del 2020.

In sintesi:
– Il Superbonus (così come ogni altro incentivo) spetta per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione.
– Il Superbonus spetta per le spese di riparazione o ricostruzione disciplinate dalle ordinanze, così come per le ricostruzioni degli edifici in altro sito.
– Il progetto può essere unico, specificando chiaramente nel computo le spese finanziate col contributo e quelle eccedenti agevolate col Superbonus.
– Per gli interventi eseguiti su edifici con danni lievi, il termine dei lavori previsto dalla normativa per la ricostruzione è prorogato di 6 mesi. Per gli stessi dove si consegue un miglioramento sismico dell’edificio, il termine è equiparato a quello previsto per gli edifici con danni gravi.
– La fruizione dei bonus vale anche per gli interventi già iniziati, previa presentazione dell’eventuale variante in corso d’opera (poi ti dirò come ci si regola per l’asseverazione del Sismabonus obbligatoria prima dell’inizio lavori).

2) L’AGEVOLAZIONE PER LA PARTE ECCEDENTE (in accollo)

Per poter fruire del Superbonus, oltre a tutti gli adempimenti necessari previsti dalla norma, trovano particolare rilevanza le asseverazioni dei tecnici.

a) l’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico, che dimostri la conformità ai requisiti tecnici e la congruità delle spese (da trasmettere all’ENEA).
b) l’asseverazione per gli interventi antisismici, redatta ciascuno per le proprie competenze dalle varie figure legate alla parte strutturale:
– il progettista strutturale (asseverazione che va presentata insieme alla pratica iniziale);
– il direttore lavori delle strutture;
– il collaudatore statico;
Anche qui i professionisti devono attestare la congruità delle spese.

Sempre per poter fruire del Superbonus, il tecnico che presenta la pratica per il contributo, depositerà un progetto unico nel quale dichiara di voler fruire del Superbonus per la parte eccedente il contributo.

Se sono previsti interventi che non ricadono né nel contributo né nel Superbonus è necessario evidenziarlo nel computo metrico ed eventualmente fatturarli separatamente.

A differenza delle regole oramai classiche del Superbonus, per attestare la congruità delle spese devi far riferimento al prezzario del cratere.

Se non sono presenti le voci, allora puoi riferirti ai prezzari regionali o, dovessero mancare anche qui, dovrai procedere all’analisi dei prezzi, anche con l’aiuto dell’allegato I del DM 06 agosto 2020.

3) UN UNICO PROGETTO

Come ti ho accennato, se devi ancora presentare la richiesta per il contributo, allora con un unico progetto puoi unire anche le agevolazioni fiscali.

Se invece i lavori sono già avviati, puoi comunque accedere in corso d’opera, presentando un progetto di variante per integrare le lavorazioni o l’acquisto di materiali agevolabili col Superbonus.

Oltre questo, ricorda che tutti gli adempimenti previsti nei bonus sono comunque da rispettare.

4) ANCHE PER LE SOLE OPERE DI FINITURA

Anche le spese collegate ai lavori principali o che riguardano opere minori, possono rientrare nei bonus.
Mi spiego meglio.
Se fai un intervento col Superbonus, oltre alle lavorazioni puoi agevolare:
-le parcelle dei professionisti;
-l’acquisto del materiale;
-lo smaltimento del materiale;
-IVA;
-bolli;
-diritti delle pratiche;
-occupazione suolo pubblico;
Insomma tutte le spese collegate e correlate all’esecuzione dell’intervento.

In questo discorso rientrano anche le opere “minori”, ad esempio quelle di manutenzione ordinaria, che di norma non possono essere agevolate singolarmente, se non correlate ad un intervento più ampio, quale ad esempio può essere quello di manutenzione straordinaria.

Il concetto è quello della categoria “superiore” che assorbe quella “inferiore”.
La sola tinteggiatura interna non può essere detratta, mentre lo è quando realizzata insieme ad una ristrutturazione dell’abitazione ad esempio.

Questo concetto, nel Superbonus, applicato ai lavori di ricostruzione col contributo, assume una valenza significativa.

Il Superbonus può essere applicato alle spese eccedenti il contributo (in accollo), anche se queste sono di sola finitura o completamento.

Questo purché l’intervento complessivo comprenda anche i lavori che danno diritto al Superbonus (quali ad esempio l’isolamento termico, l’impianto di riscaldamento o antisismici) anche se vengono ripagati dal contributo.

È necessario contabilizzare e fatturare in modo chiaro, così da poter ricondurre le spese agli interventi agevolabili.

5) ANCHE PER I LAVORI GIÀ INIZIATI (l’asseverazione tardiva)

Tutto il discorso che ti ho fatto finora vale per le pratiche da avviare, ma anche per i cantieri già avviati, anche prima del 01 luglio 2020.

L’importante è avere tutti i requisiti previsti dal Superbonus. A questo proposito ti potrebbe venire il dubbio dell’asseverazione iniziale sulla riduzione del rischio sismico.

Ti ricordo che uno degli obblighi per fruire del Sismabonus 110% è la presentazione dell’asseverazione del progettista strutturale, nel momento in cui viene trasmesso il titolo abilitativo. Mai dopo l’inizio lavori, altrimenti viene considerata tardiva con la conseguenza di non poter accedere ai bonus.

Teoricamente quindi i lavori già avviati col contributo sarebbero esclusi se non ci fosse una deroga speciale.
In questi casi depositare l’asseverazione anche successivamente e comunque in modo tempestivo.

Puoi depositarla insieme al progetto di variante o come integrazione nel corso dei lavori.

6) LA CONFORMITÀ’ E GLI IMMOBILI VINCOLATI

Ulteriore deroga rispetto alla prassi riguarda gli immobili vincolati o nei centri storici.

Ti ho parlato diverse volte nei miei articoli delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni 2020 alla definizione di “Ristrutturazione Edilizia”.

Tra le modifiche c’è l’obbligo per gli edifici vincolati del mantenimento della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio esistente.
Quindi per la ricostruzione nelle zone vincolate o nei centri storici le norme sono molto rigide.

Tutto questo ti ricordo, al fine di inquadrare l’intervento come “Ristrutturazione Edilizia” che è la tipologia di intervento agevolabile.

Sono limitazioni importanti che potrebbero precludere l’accesso ai bonus, ma per gli interventi oggetto di contributo per il terremoto non si applicano. Non si applicano le norme del “Testo Unico dell’Edilizia”, ma quanto previsto dal Decreto Legge 189/2016 e dall’ordinanza 107/2020.

7) PROROGA ALLE TEMPISTICHE DI COMPLETAMENTO

Gli interventi col contributo per la ricostruzione post sisma hanno delle tempistiche precise per la conclusione dei lavori.

Non entrerò nei particolari, ma sappi che la classificazione iniziale del danno si suddivide in due macro categorie: danni lievi e danni gravi.

Dei due, i primi hanno tempistiche più brevi, che possono essere prorogate di 6 mesi se intendi usufruire anche del Superbonus.

Se decidi di realizzare anche interventi ammessi al Simsabonus 110%, allora il termine sarà pari a quello previsto per gli interventi su edifici con danni gravi.

8) GLI AGGREGATI EDILIZI

Particolare tipologia (non tanto rara) di edificio è “l’aggregato edilizio”.
Per essere tale deve trattarsi di un insieme di almeno 3 edifici, strutturalmente interconnessi (anche parzialmente) e che possono interagire in occasione di un terremoto.

Ogni singolo edificio può essere costituito anche da più subalterni, ciò che conta è l’unità strutturale.
Di fronte a questi contesti il progetto dovrebbe essere unico – anche se in molti casi è inapplicabile – e dovrà essere trattato come un condominio.

I soggetti che avranno diritto all’agevolazione per le spese sulle parti comuni (eccedenti il contributo) ripartiranno le quote proporzionalmente, come una sorta di supercondominio.

9) IL “SUPERBONUS RAFFORZATO”

Tra le modifiche apportate alla versione originaria dell’Art. 119 del Decreto Rilancio c’è la possibilità di accedere al Superbonus per gli edifici colpiti dal sisma, con i limiti di spesa aumentati del 50%.
L’Agenzia ha denominato questa opzione “Superbonus Rafforzato”.

Gli interventi devono essere quelli previsti per il Sismabonus 110% ed è un’opzione, che però è alternativa al contributo per la ricostruzione. Quindi valuta bene vantaggi e svantaggi.

Se intendi usufruire del “Superbonus Rafforzato” il tecnico deve trasmettere via PEC, sia alla struttura commissariale, che all’ufficio speciale ricostruzione che al Comune, la dichiarazione del titolare dove rinuncia ai contributi per la ricostruzione.

Senza questa dichiarazione non puoi accedere ai bonus fiscali maggiorati.

A presto

grazie

Danilo Torresi

5 commenti su “SUPERBONUS 110% combinato ai contributi per ricostruzione terremoto – post sisma 2016”

  1. Gent,mo, non mi è chiaro quale sia l’importo da asseverare (con relativa polizza) nel caso di contributo statale per la ricostruzione + importo lavori a completamento con il superbonus 110.
    Nel mio caso ho 1.050.000,00 euro da contributo statale per demolire e ricostruire l’aggregato
    e 60.000,00 euro di lavori a “completamento” agevolabili con il Superbonus. Quale è l’importo oggetto della polizza

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  2. Alla luce delle future variazioni sul superbonus, come funzionerà l’integrazione per il sisma 2009, in attesa del rilascio del contributo da parte della USRC? Dovremo aspettarci ancora il riconoscimento del 110%? Grazie e buona giornata

    Rispondi
  3. Non mi è chiaro se aprendo una variante per il 110% avendo già iniziato i lavori di restauro terremoto per danni gravi, il prezziario da utilizzare deve sempre essere quello Regionale del terremoto? E per le voci che non sono comprese nel prezzario regionale?
    Grazie

    Rispondi
    • Ciao Roberto. Per le voci non presenti nel prezzario cratere farai riferimento a quello regionale e nel caso non ci fosse da nessuna parte, dovrai fare un’analisi dei prezzi.

      Rispondi

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