Chi può asseverare il SUPERBONUS 110% – risposta 122 del 2021


Chi può asseverare il Superbonus 110%? Il tecnico che è anche proprietario può firmare le asseverazioni e gli A.P.E. necessari?


PANORAMICA

Grazie alla risposta ad un interpello fatto all’Agenzia delle Entrate, la n. 122/2021, oggi chiarisco un dubbio riguardante le asseverazioni del Superbonus 110%.

Chi può farle? Ci sono restrizioni particolari se il progettista è anche titolare? Gli A.P.E. devono essere redatti necessariamente da soggetti estranei?

Il quesito posto che ti descriverò tra breve, oltre a questi dubbi, chiarisce anche una questione molto particolare del fabbricato che insiste su più particelle catastali.

PER APPROFONDIRE: “SUPERBONUS 110%: Guida 2021 completa – come funziona e le novità

Vediamo in cosa consiste l’argomento che voglio trattare in questo articolo.

Il titolare di un’abitazione intende fare interventi di riqualificazione energetica usufruendo del Superbonus 110%.

Farà quindi almeno un intervento trainante, più altri eventuali trainati, che insieme dovranno migliorare di almeno due classi energetiche l’edificio.

L’immobile però ha una conformazione particolare: pur trattandosi di un’unica abitazione, l’edificio insiste su tre particelle catastali, con quote di comproprietà differenti tra di loro che non permettono la fusione.

Si tratta di un’unica abitazione derivante da una ristrutturazione precedente che ha modificato le tre abitazioni originarie costituendo un’unifamiliare.

Ai fini fiscali sono già state dichiarate unite attraverso un’annotazione inserita in visura, che ai fini delle imposte permette di considerare le tre unità come unica residenza.

Il dubbio lecito a questo punto riguarda sulle modalità di fruizione dell’Ecobonus 110% e sull’applicazione dei massimali.

Inoltre ulteriore quesito sollevato riguarda le asseverazioni e gli A.P.E. visto che il proprietario è anche Architetto e ricoprirà i ruoli di progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza e asseveratore.

È un elemento che ostacola l’accesso al Superbonus? Chi assevera deve essere necessariamente un soggetto diverso dal titolare o dai progettisti?

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Le tre particelle

Parto con la risposta al primo dei due quesiti. Come considerare le tre unità su tre particelle che di fatto sono un’unica abitazione.

L’Agenzia delle Entrate cita la circolare 27/E del 13 giugno 2016 che prevede per gli edifici indipendenti (come probabilmente erano originariamente quelli sulle tre particelle) che a seguito di interventi edilizi perdono l’autonomia, ma non possono essere fusi a causa di quote distinte di proprietà, di poter inserire un’annotazione in visura (attraverso tre variazioni catastali) che specifica per ciascuno che si tratta di una porzione di U.I.U. unità di fatto con quella del foglio x particella y sub. z.

Questo ai fini fiscali permette di considerare le tre unità come una, ma ai fini delle detrazioni per ristrutturazione vale lo stesso principio? La risposta è positiva, l’abitazione è da considerare come unifamiliare, che solo formalmente sarà costituita da tre particelle catastali.
Quindi i massimali applicabili saranno unici.

Prendendo ad esempio i limiti relativi agli interventi trainanti del Superbonus potrai avere 50.000 euro per le opere di isolamento termico e 30.000 euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.

Il proprietario, progettista e asseveratore.

Passiamo invece ora a vedere la questione delle asseverazioni e dei soggetti che possono o non possono farle.

I soggetti che possono redigere le asseverazioni del Superbonus e gli Attestati di Prestazione Energetica devono essere tecnici abilitati iscritti ai rispettivi Albi, Ordini o Collegi professionali.

Dei vari documenti, l’obbligo di estraneità ai lavori sussiste per il tecnico che firma l’A.P.E.. Attenzione però: il Decreto del MISE del 06 agosto 2020 che contiene i requisiti per l’accesso alle detrazioni energetiche, non preclude al progettista o al Direttore Lavori, la possibilità di firmare gli A.P.E. convenzionali necessari per il Superbonus.

Sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è.
L’A.P.E., chiamiamolo “classico”, che va trasmesso e che va redatto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 75/2013 e che serve per le compravendite o i contratti di affitto, deve rispettare alla regola dell’estraneità.
Gli A.P.E. convenzionali del Superbonus che attestano il miglioramento delle due classi energetiche, invece no.

Perciò il libero professionista, che sarà anche titolare dell’immobile, potrà ricoprire i ruoli tecnici dell’intervento, con la possibilità anche di firmare le asseverazioni e gli A.P.E. per il Superbonus.

A presto

 

grazie

Danilo Torresi

8 commenti su “Chi può asseverare il SUPERBONUS 110% – risposta 122 del 2021”

  1. Anche io, cercavo una risposta in merito al fatto che devo asseverare casa mia ma mi dicono che l’assicurazione non mi copre… ComE posso fare ?

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  2. Ma poi con le assicurazioni del superbonus come si fa?
    Cioè tu puoi essere iscritto ai rispettivi Albi, Ordini o Collegi professionali e fare l’asseveratore di casa tua ma come fai con l’assicurazione superbonus? sono sempre ad esclusione di terzi ovvero tu e i tuoi familiari.

    Qualcuno ha trovato qualche escamotage per ovviare a ciò?
    Grazie e Saluti

    Rispondi
  3. Il problema dell’Asseveratore che e’ anche Proprietario risiede nel fatto che la prima figura DEVE essere assicurata specificatamente ma l’assicurazione copre solo verso terzi!!!!!!!!!!! Quindi, di fatto, il Proprietario/Asseveratore e’ obbligato ad assicurarsi ma non sara’ coperto…………

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