SUPERBONUS 110 come distinguere le unifamiliari dagli edifici unico proprietario


Come si distinguono gli edifici unifamiliari da quelli di unica proprietà composti da due a quattro unità?


Con le proroghe al Superbonus apportate dalla legge di bilancio 2022, la legge 234 del 30 dicembre 2021, i condomìni e gli edifici di unica proprietà composti da 2 a 4 unità possono essere agevolati fino al 31 dicembre 2025, mentre le singole unità (unifamiliari) che non fanno parte di questi edifici possono accedere al 110 per cento fino al 31 dicembre 2022.
Capirai da te che fa una grossa differenza avere un edificio di una tipologia piuttosto che di un’altra, sia per le scadenze che per i massimali.
Se da una parte è abbastanza semplice capire quando un edificio è un condominio, dall’altra spesso vengono confuse le unifamiliari e gli edifici di unica proprietà.
Le unità immobiliari indicate nella norma (che spesso vengono associate alle unifamiliari) sono gli edifici singoli isolati o le abitazioni isolate e le relative pertinenze anche se accatastate separatamente.
Gli edifici di unica proprietà invece possono essere (elenco non esaustivo):
– gli edifici composti da due, tre o quattro abitazioni;
– gli edifici composti da due abitazioni e due altre unità non pertinenziali;
-gli edifici composti da quattro abitazioni e quattro pertinenze;
devono fare parte dello stesso edificio e le pertinenze non contano nel calcolo delle unità per individuarlo.
Un’abitazione con le sue pertinenze, anche se formato da quattro subalterni, non è un edificio di unica proprietà inteso nella definizione del Superbonus. È un unifamiliare.
Un edificio composto da 4 abitazioni e una (o più) unità non pertinenziali non può rientrare nel 110 per cento perché composto da più di quattro unità.
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grazie

Danilo Torresi

7 commenti su “SUPERBONUS 110 come distinguere le unifamiliari dagli edifici unico proprietario”

  1. Quindi dalle considerazioni lette sopra concludo che un fabbricato con unica proprietà, composto da tre unità immobiliari accatastate come C1, A10 e A7, non funzionalmente indipendenti, ricade nella categoria dell’art. 119 comma 9) lettera a) ed ha scadenza 31-12-2025.
    E’ CORRETTO?
    GRAZIE

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  2. Buongiorno Danilo. Credo che il problema stia anche nel capire quali sono pertinenze. Ad es. un’abitazione con 2 depositi annessi tutti a piano terra con struttura in muratura portante collegata tra loro potrebbe essere considerato come edificio da 2 a 4 unità considerando il secondo deposito non una pertinenza?

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  3. Salve Danilo, in effetti è difficile capire dove rientrare, nella mia situazione per esempio: è un UNICO edificio composto da due appartamenti abitazioni singolarmente accatastati e funzionalmente indipendenti + 2 garage staccati sempre singolarmente accatastati . quindi quattro SUB dove i proprietari sono io e mio padre. Potrei ricadere nella scadenza al 2023.
    Che confusione x me Grazie Emanuela

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  4. Buongiorno Danilo, nel caso di edificio isolato su tre lati con n.2 unità immobiliari PT e P1 di unico proprietario con accessi anche indipendenti, con parti comuni (ingresso carraio, cortile, giardino) …… quale tetto di spesa per Trainante isolamento? 50+50? 40+40? grazie mille per la risposta

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