SUPERBONUS 110 Guida edifici unico proprietario 2022


La proroga del Superbonus 110 per cento per gli edifici unico proprietario composti da 2 a 4 unità, fino al 31 dicembre 2025 e con le regole del condominio


Dopo le ultime modifiche apportate dalla Legge 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) il Superbonus per gli edifici unico proprietario composti da due a quattro unità, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, con percentuali a scendere dal 2024 in poi.
CHI PUÒ ACCEDERE
I soggetti che possono accedere alle agevolazioni sono le persone fisiche indicate nella lettera a) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020
QUALI INTERVENTI SONO AMMESSI
Gli interventi ammessi al Superbonus per gli edifici di unica proprietà sono di efficientamento energetico e antisismici, ecobonus e sismabonus, con l’obbligo di effettuare almeno un intervento principale per accedere alle agevolazioni (solitamente indicati come trainanti) ai quali possono essere aggiunti interventi che se eseguiti congiuntamente potranno essere agevolati anch’essi a loro volta al 110 per cento (trainati).
QUALI IMMOBILI
Gli immobili ammessi al Superbonus per le persone fisiche sono quelli residenziali, o che diverranno tali al termine dei lavori con un cambio di destinazione d’uso esplicitamente indicato nel titolo abilitativo.
Oltre agli edifici abitativi è possibile intervenire col 110 per cento anche sulle relative pertinenze.
I MASSIMALI DEL SUPERBONUS
Per gli interventi trainanti i massimali sono:
40.000 euro per la coibentazione termica degli edifici da 2 a 8 unità;
30.000 euro per la coibentazione termica degli edifici oltre le 8 unità;
20.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento degli edifici da 2 a 8 unità;
15.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento degli edifici oltre le 8 unità;
96.000 euro per gli interventi antisismici
I trainati invece assumono diversi massimali rispettivamente per ciascuna tipologia di opera. Puoi trovare un riepilogo degli interventi ecobonus nel decreto requisiti di agosto 2020.
REQUISITI E ADEMPIMENTI SUPERBONUS
I requisiti del Superbonus per efficientamento energetico sugli edifici di unica proprietà sono:
– il miglioramento di almeno due classi energetiche
– l’asseverazione del tecnico sul rispetto dei requisiti
– l’asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese
I requisiti per il Superbonus per interventi antisismici sugli edifici di unica proprietà sono:
– ubicazione del fabbricato in una delle zone sismiche 1, 2 o 3
– asseverazione sulla riduzione del rischio sismico
– l’asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese
QUANDO SCADE IL SUPERBONUS PER GLI EDIFICI UNICO PROPRIETARIO
Il Superbonus 110 per cento gli edifici di unica proprietà scade il 31 dicembre 2023. Poi nel 2024 la percentuale scende al 70 per cento e nel 2025 al 65 per cento.
COME UTILIZZARE IL CREDITO
Il credito maturato dalle spese sostenute per gli interventi agevolati col Superbonus può essere portato in detrazione in 4 anni in dichiarazione dei redditi.
Alternativamente possono essere utilizzate le modalità di cessione del credito e/o sconto in fattura, col vincolo di aver maturato un SAL minimo del 30 per cento, per un massimo di due SAL più il finale.
REMINDERS

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grazie

Danilo Torresi

4 commenti su “SUPERBONUS 110 Guida edifici unico proprietario 2022”

  1. Edificio di 2 Unità funzionalmente indipendenti, PT e P1, appartenenti a unico proprietario.
    Per il Piano Terra usufruito del Superbonus 110 considerandola come funzionalmente indipendente.
    Posso trattare l’altra unità come “condominiale” con scadenza nel 2023?
    Grazie

    Rispondi
  2. Ti chiederei supporto per chiarire se la proroga al 2025 del superbonus, vale anche per interventi su un singolo appartamento ma all’interno di un condominio residenziale. Grazie

    Rispondi
  3. Buongiorno e grazie per la sua preziosa opera che contribuisce non poco a chiarire tanti dubbi sulla materia superbonus ma, stamattina, nell’ascoltare un suo video mi è venuto un atroce dubbio e le chiedo un aiuto per capire:
    abito in una casa, bifamiliare, accesso sulla strada unico cancelletto con viottolino interno che porta al portone di casa, unico accesso per ambedue gli appartamenti, appena entrati ci sono le scale per accedere al 1° piano e subito a dx c’è la porta per accedere al piano terra con due u.i., :
    – abitazione di mia madre (A3- civico n 4/int. A) con annessa e staccata pertinenza (C6) garage + fondaco, più locale negozio (C1-civico n. 2) locato;
    – 1° piano abito io, (A2-civico n. 4/intB), u.i. data in comodato uso gratuito.

    il tutto risulta in capo a mia madre, usufruttuaria ed io nudo proprietario.
    Pertanto il tutto ritenevo di configurarlo come CONDOMINIO ma il dubbio mi è venuto stamattina ascoltando un suo video se, essendoci un unica proprietaria e non più proprietari, inficia il tutto e non lo fà rientrare in Condominio con scadenza del fine lavori 31.12.2023.
    Grazie infinite per una sua preziosissima ed urgentissima risposta chiarificatrice.
    Marcello

    p.s.: forse questo non è il posto giusto per chiederle un quesito ma non ho trovato un altro modo più idoneo per chiederglielo. Grazie ancora !

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