SUPERBONUS 110 proroga 2025 edifici colpiti dal terremoto e con contributi per la ricostruzione


Il Superbonus per gli edifici nelle zone terremotate è stato prorogato fino al 2025 al 110 per cento. È valido per tutti gli edifici che ricadono nelle zone colpite o solo per alcuni di essi?

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Il comma 8-ter introdotto dalla legge di bilancio 2022, ha prorogato il Superbonus per gli edifici ubicati nelle zone colpite da eventi sismici dal 01 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2025, con la possibilità di mantenere l’aliquota del 110 per cento.
La regola sarebbe applicabile agli edifici abitativi, senza distinzione tra unifamiliari e condomìni o edifici di unica proprietà composti da 2 a 4 unità.
Questa proroga vale però indistintamente per tutti gli edifici ubicati nelle zone colpite purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza? Oppure vale solo per specifici edifici?
Sulla base della normativa inerente il Superbonus nei commi 1-ter, 4-ter e 4 quater, della guida e delle risposte dell’Agenzia delle Entrate coordinata col Commissario Straordinario per la Ricostruzione, sulla base della risoluzione 28 del 2021 dell’Agenzia e del manuale per la ricostruzione del Commissario Straordinario, cercherò di darti la mia interpretazione della normativa.
Le regole per accedere al Superbonus 110 per cento applicato agli edifici colpiti da eventi sismici sono le stesse dell’agevolazione ordinaria.
Il Superbonus si può applicare sulle spese eccedenti al contributo per la ricostruzione o in alternativa ad esso (Superbonus rafforzato) con un incremento del 50 per cento dei massimali.
Perciò l’accesso al contributo è fondamentale, il diritto di accedere al contributo è fondamentale.
Uno dei requisiti per accedere al contributo (questo vale per gli eventi sismici del 2016 ma sono un valido esempio anche per tutti gli altri) è che l’edificio sia stato dichiarato inagibile a mezzo della scheda Aedes.
L’inagibilità mediante la scheda Aedes è un requisito fondamentale per accedere al contributo. Contributo necessario per poter applicare il 110 per cento per la parte eccedente o in alternativa con il “rafforzato”.
A questo punto entra in gioco il comma 8-ter che in riferimento alla detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, e solo in riferimento a questi, da la possibilità di applicare il Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2024.
Secondo me quindi il “vantaggio” non vale indistintamente per tutti gli edifici ubicati nelle aree dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
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grazie

Danilo Torresi

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