SUPERBONUS 110 ultime notizie – coibentazione tetto non riscaldato i chiarimenti ENEA in 4 punti


ENEA chiarisce quando può essere agevolata col Superbonus 110 per cento la coibentazione del tetto non riscaldato.


Con la legge di bilancio 2021 è stato modificato l’art. 119 del decreto rilancio (il Superbonus) permettendo l’agevolazione dell’isolamento termico del tetto anche se delimita un unità sprovvista di impianto termico.
Con la nota di chiarimento del 7 marzo 2022 l’ENEA specifica quando la coibentazione del tetto con sottotetto non riscaldato può essere agevolata col Superbonus 110 per cento.
Te la riassumo in 4 punti:
1) Innanzitutto la spesa è agevolabile solo se viene eseguito contemporaneamente all’intervento Superbonus che riguarda la lettera a) del comma 1 dell’art. 119 e cioè l’intervento trainante di coibentazione dell’involucro riscaldato opaco.
2) L’incidenza, che deve essere superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda, va verificata sul reale involucro riscaldato.
3) In conseguenza del punto precedente, la superficie coibentata del tetto non riscaldato non rientra nel calcolo dell’incidenza del 25 per cento.
4) È una spesa ammissibile solo se non coibenti contemporaneamente anche il solaio orizzontale sottostante.
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grazie

Danilo Torresi

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