Cessione del credito ultime notizie: cosa cambia col Decreto 11 del 2023?


Col Decreto Legge 11/2023 del 16 febbraio 2023 il Governo elimina la cessione del credito e lo sconto in fattura. Rimarranno disponibili solo per chi ha presentato le pratiche o avviato i lavori. Cosa cambia in concreto al Superbonus e alle altre agevolazioni per la ristrutturazione della casa? Scopri le ultime notizie nell’articolo.


Nessuno si sarebbe aspettato ieri, 16 febbraio 2023, una tale celerità da parte del Governo nel redigere, approvare, firmare e pubblicare in Gazzetta Ufficiale un Decreto atto ad eliminare la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Purtroppo (o per fortuna per alcuni) è accaduto proprio questo, ieri in tarda serata è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11 recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con una rapidità addirittura maggiore rispetto a quella che ha caratterizzato la pubblicazione del Decreto aiuti quater il 18 novembre scorso, ci ritroviamo ad analizzare una norma spuntata improvvisamente e che rivoluziona il mondo dei bonus e dell’edilizia.

Da oggi, venerdì 17 novembre 2023 è in vigore il Decreto che ha eliminato la cessione del credito dal tavolo, tranne per coloro che hanno già presentato le pratiche o avviato i lavori. E vieta in modo esplicito di cedere a Regioni e Province.

Il documento è costituito da 3 articoli, dei quali solo i primi due contengono le modifiche alla disciplina. Li analizzo in questo articolo.

VIETATA LA CESSIONE ALLE REGIONI
Con l’art. 1 comma 1 lettera a) il legislatore aggiunge un comma all’articolo 121 del Decreto rilancio che vieta in modo esplicito qualsiasi cessione alle pubbliche amministrazioni. Tagliando fuori la potenziale soluzione annunciata nei giorni scorsi da Regioni e Province.

Il nuovo comma recita: «1 -quinquies . Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) .»

ART 1 LA RESPONSABILITA’ DEL CESSIONARIO
Sempre nell’articolo 1 comma 1, alla lettera b) ridefinisce i limiti della responsabilità solidale di chi riceve il credito mediante cessione o sconto, escludendola se si dimostra di aver acquisito la documentazione elencata. Una sorta di “lista della spesa”, che se dovesse mancare, non costituisce da sola causa di responsabilità solidale, ma va comunque dimostrato di aver messo in atto la specifica diligenza.

Ti riporto la lettera b) che aggiunge i commi all’articolo 121 del DL 34 del 2020: «6 -bis . Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

  •  titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) , c) e d) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

6 -ter . L’esclusione di cui al comma 6 -bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) , del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6 -bis , lettere da a) a i) .

6 -quater . Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6 -bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1. bis .1, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»

Con il comma 6-ter in pratica si estendono gli obblighi anche alle partite IVA che acquistano crediti dalle banche, dalle quali debbono acquisire un’attestazione di possesso di tutta la documentazione elencata.

ART 2 CANCELLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO
Con l’art. 2 invece si interviene sulla cessione del credito e lo sconto in fattura eliminandole definitivamente, a partire dal 17 febbraio 2023, per il Superbonus e tutte le agevolazioni per le quali erano applicabili.

Comma 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del medesimo decreto-legge.

Vengono inoltre eliminati i commi contenuti negli articoli 14 e 16 del DL 63 del 2013 che prevedevano le opzioni di cessione e di sconto già prima del 2020.

Comma 4

4. Le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2 -ter , 2 -sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1 -quinquies , terzo, quarto e quinto periodo, e 1 -septies , secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate.

CHI POTRÀ MANTENERE LA CESSIONE?
Con i commi 2 e 3 dell’Art. 2 vengono stabilite delle condizioni che permetteranno comunque ad alcuni di continuare ad usufruire delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. In sostanza per tutti coloro che hanno presentato la pratica o avviato i lavori entro il 16 febbraio 2023 non si applicheranno le modifiche del Decreto.

Per quanto riguarda il Superbonus nell’art. 119 le condizioni che devono essere state maturate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto comprendono:

  1. per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter , del decreto-legge n. 34 del 2020;
  2. per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter , del decreto-legge n. 34 del 2020; 
  3. per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, le condizioni che devono essere state maturate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto comprendono:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  3. risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16 -bis , comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1 -septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

CONCLUSIONI
Il DL 11 del 2023 taglia via le opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura, lasciando la possibilità solo a coloro che hanno presentato la CILAS o la pratica, o dove non previste, che hanno già avviato i lavori entro il 16 febbraio 2023.

Entro la stessa data per i condomìni col Superbonus deve risultare inoltre adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori.

Per il bonus acquisto di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati e per il Sismabonus acquisti deve essere regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita, sempre entro il 16 febbraio 2023.

Fonte: DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11

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Danilo Torresi

2 commenti su “Cessione del credito ultime notizie: cosa cambia col Decreto 11 del 2023?”

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