Detrazione Sostituzione Infissi e Rifacimento Bagno senza CILA


Se vuoi rifare il bagno e sostituire gli infissi esterni della tua abitazione senza CILA, rischi o no di perdere la detrazione?

PANORAMICA

Se hai avuto a che fare con lavori di ristrutturazione ti sarai chiesto almeno una volta: ma devo per forza richiedere l’autorizzazione in comune?

La buona notizia è che negli ultimi anni la tendenza è quella di ampliare gli interventi che sono realizzabili senza nessun titolo. Quelli ricadenti nell’edilizia libera.

Una delle più recenti novità è stata l’introduzione del “Glossario Edilizia Libera” nel 2018.

Se vuoi approfondire guarda il video: “Glossario Edilizia Libera – il tecnico non serve più (forse)”

Questa maggiore libertà d’intervento ha però creato confusione dal lato detrazioni fiscali, almeno per quanto riguarda alcuni tipi di interventi.

I problemi, se così vogliamo chiamarli, sono sorti nel momento in cui alcuni tipi di interventi sono passati al regime di “edilizia libera”.

Regime che, lo dice anche il nome, non necessita di nessun titolo abilitativo (tipo CILA o SCIA) e che comprende quella categoria di intervento denominata “manutenzione ordinaria”.

Non parlerò in questo articolo delle categorie di intervento, ma ti voglio ricordare che gli interventi ricadenti nell’ambito di “manutenzione ordinaria” non sono detraibili se effettuati su una singola proprietà ad uso abitativo.

Se vuoi approfondire: “Guida RISTRUTTURAZIONE Casa DETRAZIONE Fiscale 2019”

In particolare oggi voglio parlarti di due specifici interventi che sono passati al regime di “edilizia libera”:
-la sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni;
-il rifacimento del bagno (i sanitari, gli impianti di scarico eccetera).

Interventi che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito rispondendo a due interpelli che sono stati fatti:
-la risposta a 383 del 2019;
-la risposta 287 sempre del 2019.

I DUE QUESITI

Chi pone il primo dei due quesiti deve sostituire gli infissi esterni e contemporaneamente ritinteggiare le pareti con l’ausilio di un ponteggio metallico.

Nella domanda viene citata l’introduzione del Glossario Edilizia Libera nel 2018, evidenziando che: l’intervento, classificato come “manutenzione straordinaria”, dopo l’introduzione del Glossario a seguito del decreto legislativo 222 del 2016  sia stato “declassato” ad opere di “manutenzione ordinaria”.

Anche nella seconda risposta, la 287 del 2019 si affronta lo stesso tema.

In questo caso i lavori consistevano nel rifacimento dei servizi igienici (la ristrutturazione del bagno).
Anche questo tra gli interventi menzionati nel Glossario e presumibilmente compreso nella “manutenzione ordinaria”.

Ora, entrambi ritengono che le rispettive spese siano detraibili, ma è davvero così?
E’ possibile detrarre le spese per gli interventi di rifacimento del bagno e sostituzione degli infissi esterni su un immobile, su una singola proprietà?
Anche se recentemente sono passate ad edilizia libera?
Qual’è il parere dell’Agenzia?

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IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ritorniamo all’argomento di questo articolo. Ti riassumo la risposta che l’Agenzia delle Entrate ha dato ai due interpelli.

Innanzitutto ribadisce che per le singole unità immobiliari sono detraibili le spese per:
-interventi di “manutenzione straordinaria”;
-restauro e risanamento conservativo;
-ristrutturazione.

Mentre quelli riguardanti la “manutenzione ordinaria” possono essere detratti solo se effettuati sulle parti comuni degli edifici.

Nella circolare del Ministero delle Finanze la 57 del 1998 , sono elencati gli interventi detraibili divisi per categoria.

Risulta chiaro che la sostituzione degli infissi esterni come il rifacimento dei servizi igienici siano considerati nella categoria “manutenzione straordinaria”. Questo per quanto riguarda il punto di vista fiscale.

Per quanto riguarda gli infissi è doveroso sottolineare che la sostituzione per poter essere considerata “manutenzione straordinaria” deve comportare il cambiamento del materiale o della tipologia.

Il Glossario, che ho citato all’inizio, ampliando la categoria degli interventi ricadenti in “edilizia libera” ha creato un po di confusione da questo punto di vista.

Confusione giustificata, ma solo in parte.

Il decreto 222 del 2016 che ha portato alla pubblicazione del Glossario, ha si rideterminato quali interventi siano realizzabili senza titoli abilitativi (senza CILA), ma intervenendo solo dal punto di vista “abilitazioni edilizie” e non fiscale.

A parere dell’Agenzia delle Entrate infatti le modifiche apportate dal decreto legislativo 222 non riguardano le definizioni degli interventi edilizi, definizioni contenute nel “Testo Unico per l’Edilizia” il dpr 380 del 2001.

Pertanto ritiene sia gli interventi di sostituzione degli infissi esterni con altri di diversa tipologia che il rifacimento dei servizi igienici, rientranti tra le opere di “manutenzione straordinaria”, quindi detraibili anche se effettuati sulle singole unità residenziali.

LA TINTEGGIATURA ESTERNA ED IL PONTEGGIO

La risposta 383 chiarisce anche la questione detrazione inerente agli interventi di riparazione e tinteggiatura con il correlato ponteggio.

Un’opera sicuramente non agevolabile se effettuata su una singola unità.

l’Agenzia conferma che se l’intervento è necessario al completamento delle operazioni nel suo insieme, direttamente quindi collegato alla sostituzione degli infissi del nostro caso, allora le spese possono essere detratte.

L’intervento di categoria superiore assorbe quello inferiore.

Se una lavorazione che singolarmente non potrebbe essere detratta, fa parte di un intervento più ampio, allora concorre all’ammontare della spesa agevolabile.

Se vuoi approfondire: “RISTRUTTURAZIONE del BAGNO – Posso Detrarre la Spesa?”

LA CILA CHE NON C’E’

La risposta 287 invece solleva un ulteriore interessante questione.

Saprai già che tra i documenti da esibire in fase di verifica da parte dell’Agenzia ci sono i titoli amministrativi, nel caso di “manutenzione straordinaria” la CILA.

CILA che però non risulta necessaria per gli interventi elencati nel Glossario Edilizia Libera (tra i quali sono compresi quelli che ti ho descritto, precisamente al punto 6 e 19 del Glossario).

A questo proposito l’Agenzia delle Entrate precisa che:
-la regolarità amministrativa dei lavori è condizione imprescindibile per poter accedere alle detrazioni;
-relativamente alle abilitazioni necessarie bisogna quindi agire nel rispetto delle procedure stabilite dalla vigente legislazione edilizia.

Tradotto per il nostro caso: la CILA non serve.

E’ sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte di chi effettua le spese e usufruisce della detrazione.

Dichiarazione che deve contenere: la data di inizio lavori e la spiegazione del perché le opere non necessitano di titoli abilitativi pur se agevolabili.

UN COLPO AL CERCHIO E UNO ALLA BOTTE

L’Agenzia comunque nella parte finale della risposta 383 si riserva di chiedere un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Richiesta di parere atta a stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia (le modifiche di cui ti ho parlato) abbiano variato il confine tra ciò che è manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel qual caso le modifiche potrebbero avere effetto anche dal punto di vista fiscale.

A presto.

____________________________

grazie

Danilo Torresi

17 commenti su “Detrazione Sostituzione Infissi e Rifacimento Bagno senza CILA”

  1. Buonasera Danilo,
    A proposito del tuo articolo “9 pensieri su Detrazione Sostituzione Infissi e Rifacimento Bagno senza CILA” vorrei sapere se successivamente ci sono state dell’ulteriori risposte/ interpelli della Agenzia delle Entrate in merito? Dovrei a breve iniziare i lavori di ristrutturazione completa dei bagni + sostituire/cambiare tipologia degli infissi e vorrei fare tutto in regime della edilizia libera, però senza rinunziare alla possibilità di detrazioni x gli interventi di cui nella lett. b) dell’art. 3 del DPR n.380 del 2001.
    Grazie, Matteo

    Rispondi
    • L’argomento rifacimento del bagno Matteo è davvero spinoso ed il consiglio che posso darti è quello di chiedere ad un tecnico della tua zona

      Rispondi
  2. Buongiorno Danilo, ho avviato 3 mesi fa una manutenzione straordinaria del mio appartamento presentando una CILA che non prevedeva la sostituzione deli serramenti. Ora ho deciso di sostituirli e chiaramente metterà al posto dei tradizionali in legno dei nuovi serramenti in alluminio doppio vetro. Ai fini delle detrazioni devo fare una nuova CILA? Se si devo prima chiudere quella aperta?
    Grazie

    Rispondi
  3. Buongiorno, ottimo articolo.
    Scrivo per chiedere se ad oggi la situazione è ancora come quella descritta in questa pagina.
    Dovrei procedere con il rifacimento del bagno senza comunicazione CILA ma vorrei comunque usufruire delle detrazioni al 50%.
    La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere fatta quindi alla fine dei lavori?

    Inoltre questi lavori sarebbero presupposto utile per l’attivazione del bonus mobili?
    Grazie mille!!!

    Rispondi
  4. Buongiorno,
    devo effettuare dei lavori di ristrutturazione che riguardano principalmente il rifacimento integrale di un bagno e la realizzazione di un secondo bagno in una camera singola (senza abbattere tramezzi) sfruttando la volumetria di quest’ultima.
    E’ necessaria la CILA per non perdere le detrazioni?
    Grazie anticipatamente

    Rispondi
  5. Buongiorno,
    devo effettuare dei lavori di ristrutturazione che comprendono principalmente il rifacimento integrale di un bagno e la realizzazione di un secondo bagno in una cameretta (senza abbattere tramezzi) sfruttando la volumetria di quest’ultima.
    E’ necessaria CILA per non perdere detrazioni?

    Rispondi
  6. Buongiorno,
    Io devo rifare totalmente il bagno,senza modifiche di struttura. Si tratta quindi di edilizia libera e non c’è necessità di Cila. Cio che mi chiedevo è, posso usufruire del bonus mobili? Se si,cosa mi occorre,non avendo Cila? Grazie mille

    Rispondi
  7. Buongiorno,
    devo sostituire le tutte tubazioni dell’impianto idraulico esterne all’abitazione, che passano dal piazzale del vicino, tale intervento rientra nell’edilizia libera che non richiede la comunicazione della CILA? posso portare la spesa in detrazione facendo l’autocertificazione?

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    • ciao Matteo. Rifare le fognature esterne o modificarle potrebbe essere soggetto ad autorizzazione. Il mio consiglio è quello di incaricare un tecnico per verificare la tua situazione.

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  8. Buongiorno Danilo,

    dovrei effettuare dei lavori di ristrutturazione di un immobile appena acquistato.
    Si tratta di rifare il bagno senza modifiche di tramezzi e sostituire gli infissi. Sono due attività riportate come edilizia libera. Visto però la concomitanza dei lavori devo comunicare qualco’altro (Notifica preliminare)?
    Anticipatamente ringrazio
    Davide

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    • ciao Davide. Ricorda sempre che se anche non ci sono pratiche edilizie, la sicurezza vale sempre. Quindi se c’è più di un’impresa esecutrice devi fare la notifica preliminare, cioè incaricare un coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione

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  9. Buonasera,
    Ho recentemente acquistato un immobile degli anni 80, dovrò ristrutturare il bagno rifacendo l impianto idraulico ( sostituzione tubi ed ammodernamento). Non mi è ad oggi chiaro se sia necessaria una CILA o no e soprattutto se l intervento sia detraibile. Come posso averne conferma? Chiedendo al comune mi è stato detto che solo gli interventi di ristrutturazione straordinaria leggera necessitano la cila, ma il rifacimento dell impianto lo è?
    Grazie mille in anticipo se saprà aiutarmi o indicarmi a chi rivolgermi
    Elisa

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