SISMABONUS ACQUISTI 110% con Asseverazione tardiva: quando presentare l’allegato b


Entro quando può essere presentata l’asseverazione per il Sismabonus acquisti 110%? Quando è considerata tardiva?


PANORAMICA

Torniamo ancora sul “Sismabonus acquisti” e parliamo dell’asseverazione del tecnico sulla riduzione del rischio sismico.

Asseverazione necessaria per il Sismabonus (compreso il “Sismabonus acquisti”) che se presentata in ritardo, o addirittura mancante, pregiudica l’accesso al bonus.

“Sismabonus acquisti” che consiste nell’agevolazione sul prezzo di compravendita, da calcolare su un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

Il bonus è rivolto agli acquirenti di immobili antisismici e l’asseverazione tardiva (o mancante) fa perdere la possibilità di accesso.

Lo spunto ce lo da una risposta dell’Agenzia delle Entrate, la n. 71 del 02 febbraio 2021, mediante la quale una società proprietaria di un immobile da ristrutturare pone alcuni quesiti.

L’immobile è costituito da varie unità ad uso abitativo e i relativi box pertinenziali, ma questo non è rilevante ai fini del video di oggi.

È già stato presentato un titolo edilizio nel 2018, rilasciato nel 2019, dove l’intervento prevede anche un incremento volumetrico.
Attenzione: la data di avvio della procedura autorizzativa, cioè della presentazione del Permesso di Costruire o della SCIA, è fondamentale per quanto riguarda l’asseverazione.
Lo vedremo poi alla fine quando analizzerò la risposta dell’Agenzia.

L’asseverazione sulla riduzione del rischio sismico nel momento in cui viene posto il quesito, è mancante. Non è chiaro se i lavori siano in corso o non ancora iniziati.

La società intende terminare le opere entro il 31 dicembre 2021, per poi procedere alla vendita. Tempistica che potrebbe essere un problema, ma anche questo lo tratterò più avanti.

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IL SISMABONUS ACQUISTI

Come sempre prima di vedere cosa risponde l’Agenzia, faccio un riepilogo veloce sul bonus di cui si sta parlando, il “Sismabonus acquisti”.

Si tratta dell’agevolazione che spetta agli acquirenti di immobili facenti parte di un edificio interamente ristrutturato mediante demolizione e ricostruzione.

Intervento che deve comportare la riduzione della classe di rischio sismico, deve essere eseguito da un’impresa di costruzioni o di ristrutturazione immobiliare e può anche comportare aumenti volumetrici.

L’impresa proprietaria del fabbricato deve vendere o assegnare gli immobili entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

La classe di rischio va attestata dall’asseverazione. In caso di riduzione di una classe la percentuale sarà pari al 75%, con la riduzione di due classi la percentuale sale al 85%.
Da calcolare su un tetto massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Al contrario delle altre agevolazioni contano le unità finali e non le iniziali.

Con il Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus, la percentuale è stata alzata al 110% per entrambe le casistiche di riduzione di classe di rischio.

Superbonus che si affianca alle percentuali inferiori ancora in vigore. Quindi si tratta di scegliere di quale agevolazione usufruire.

PER APPROFONDIRE: “SUPERBONUS 110%: Guida 2021 completa – come funziona e le novità

L’arco di tempo di validità del “Sismabonus acquisti” va dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Il Superbonus invece va dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per i 6 mesi di proroga al 2022 non è ancora chiaro cosa succederà.
Posso fare una supposizione e cioè che se non verrà prorogato il Sismabonus non sarà possibile usufruire nel 2022 neanche del 110%.

L’ASSEVERAZIONE TARDIVA

Come ti ho accennato all’inizio, il titolo è stato presentato nel 2018, rilasciato nel 2019 e presumo che ad oggi (marzo 2021) i lavori siano in corso visto l’obiettivo della proprietà di terminare le opere entro il 31 dicembre 2021 (ovvero entro la data di scadenza del Sismabonus).

Questo potrebbe essere un potenziale problema per la fruizione del bonus, perché l’atto di acquisto va stipulato entro 18 mesi dalla fine lavori, ma comunque entro la scadenza del 31 dicembre.

Inoltre, non meno importante, non è stata ancora presentata l’asseverazione sulla riduzione del rischio sismico.
Le cui modalità di redazione e di presentazione, sono regolamentate dal D.M. 58 del 2017, successivamente modificato dal D.M. 24 del 2020 e dopo l’introduzione del Superbonus, dal D.M. 329 del 06 agosto 2020.

In breve, l’asseverazione va allegata, insieme al progetto strutturale, alla SCIA o al Permesso di Costruire, al momento della presentazione allo sportello unico. Quindi all’inizio dell’iter autorizzativo.
Il comma 3 dell’art. 3 aggiunge inoltre un “…e comunque prima dell’inizio lavori…”.

Se non vengono rispettate queste regole, l’asseverazione è considerata “tardiva” e non puoi accedere al Sismabonus.

In particolari casi però è prevista una deroga, quando le pratiche sono iniziate entro due date ben precise.
Ti ricordi quando all’inizio ti ho detto che la data di presentazione del titolo era fondamentale?

Inizialmente il Sismabonus, e di conseguenza anche il “Sismabonus acquisti”, era applicabile ai soli edifici ricadenti nella zona sismica 1.

Successivamente l’articolo 8 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 [LINK], ha esteso la possibilità anche alle zone 2 e 3.

Con la risoluzione 38 del 03 luglio 2020 è stato concesso per il solo “Sismabonus acquisti” e per i soli casi in cui le procedure autorizzative siano iniziate tra il 01 gennaio 2017 ed il 01 maggio 2019, di poter accedere comunque all’agevolazione. Anche se non è stata presentata l’asseverazione. Asseverazione che può essere prodotta anche tardivamente rispetto al titolo edilizio, ma comunque entro la data di stipula del rogito di compravendita degli immobili.

A presto

grazie

Danilo Torresi

1 commento su “SISMABONUS ACQUISTI 110% con Asseverazione tardiva: quando presentare l’allegato b”

  1. l’asseverazione è presentabile prima della data di inizio lavori (di cantiere) solo per le domane di PdC presentate dal 16 gen 2020 in poi . Per le domande presentate prima , fino al 15 gen 2020 , non vale la presentazione entro la data di inizio lavori ma vale la presentazione prima ddell’inizio attività . Per inizio attività si intende quella amministrativa , quells di presentzione della domanda , l’asseverazione deve essere contestuoale alla dpmanda o alla SCIA .

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