SISMABONUS ACQUISTI 110% per aziende e imprese – anche con Ecobonus


Possono aziende ed imprese essere acquirenti e beneficiari del Sismabonus acquisti 110%? Può l’impresa costruttrice accedere all’Ecobonus sui lavori di efficientamento energetico?


PANORAMICA

Il “Sismabonus acquisti” permette all’acquirente di case antisismiche di detrarre una percentuale sul prezzo di acquisto.

Percentuale che con il Superbonus è salita al 110% per un tetto massimo di 96.000 euro.

Si parla sempre di privati quando si pensa al soggetto tipo che usufruisce del bonus, ma nel caso in cui l’acquirente sia una società? Può lo stesso accedere all’agevolazione?

È chiaro che l’impresa titolare che esegue i lavori non può usufruire del bonus sismico, ma l’Ecobonus?
Può la ditta che ristruttura l’edificio agevolare le spese relative all’efficientamento energetico dell’edificio demolito e ricostruito?

Sono quesiti molto interessanti che ha sollevato una società in un interpello fatto all’Agenzia delle Entrate. Il n. 70 del 02 febbraio 2021.

PER APPROFONDIRE: “SISMABONUS ACQUISTO CASA ANTISISMICA 2020: la detrazione sul prezzo dell’immobile ristrutturato

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IL SISMABONUS ACQUISTI

Il comma 1-septies dell’art. 16 del Decreto Legge 63/2013, poi successivamente modificato, regola ed introduce il “Sismabonus acquisti”.

L’intervento deve essere di demolizione e ricostruzione con conseguente riduzione di una o due classi di rischio sismico.

Si applicano le stesse regole e sono necessari gli stessi adempimenti del Sismabonus “classico”, con la differenza che il beneficiario sarà colui che acquista l’immobile dopo la fine lavori.

Il periodo di validità va dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. L’intervento dovrà riguardare l’intero edificio e sono ammessi anche aumenti volumetrici quando consentiti dalle norme urbanistiche. L’immobile deve essere inoltre ubicato in una delle tre zone sismiche riconosciute; la 1, la 2 e la 3.

I lavori dovranno essere realizzati da un’impresa di costruzioni che dovrà rivendere le unità entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

Il Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus, ha innalzato l’aliquota al 110% da moltiplicare per un massimale di spesa di 96.000 euro. Da ripartire poi in 5 anni (o da cedere e scontare).
Superbonus che si affianca all’Ecobonus ed al Sismabonus ancora vigenti.

PER APPROFONDIRE: “SUPERBONUS 110%: Guida 2021 completa – come funziona e le novità

1) L’AGEVOLAZIONE PER LE SOCIETA’

Fatta una veloce panoramica sul “Sismabonus acquisti” vediamo cosa risponde l’Agenzia.

La prima risposta riguarda la possibilità di usufruire del bonus da parte di una società. Cioè quando il soggetto acquirente dell’immobile non è una persona fisica, ma un’impresa o simile.

La norma parla di “…acquirente delle unità immobiliari…” senza specificare la tipologia, con la possibilità quindi anche per le società di usufruire dei bonus, però.

Il Superbonus non spetta ai titolari di reddito d’impresa, arti o professioni. Quindi niente “Super Sismabonus acquisti” per le partite IVA.

Mentre è consentito nel caso in cui si intenda usufruire delle percentuali inferiori al 75% e 85%.

2) GLI ACCONTI E L’ATTO ENTRO LA SCADENZA

Prima di vedere se l’impresa costruttrice può usufruire dell’Ecobonus 110%, c’è un’altra domanda che non ho citato all’inizio e che riguarda gli eventuali acconti versati a seguito del preliminare di vendita.
Possono essere o no agevolati con il “Sismabonus acquisti”?

La risposta è sì, purché il preliminare sia registrato. Le spese potranno essere agevolate, ma solo dopo la data di ultimazione dei lavori e dopo il successivo atto di compravendita.
Atto che deve essere stipulato entro la scadenza del 31 dicembre 2021. Se viene fatto dopo non puoi usufruire del bonus.

3) L’ECOBONUS PER L’IMPRESA PROPRIETARIA

Passiamo invece a vedere se l’impresa che ristruttura e rivende gli immobili può usufruire dell’Ecobonus.

L’Ecobonus (attenzione, non il Superbonus) spetta anche ai titolari di reddito di impresa, è quindi possibile per la ditta che ristruttura l’immobile, portare in detrazione il credito derivante dalle spese per efficientamento energetico.

Purché siano chiaramente identificabili e distinte da quelle per la riduzione del rischio sismico. Sarà quindi necessario contabilizzarle separatamente.

Attenzione però, solo quelle relative al 65% e non al 110%.

A presto

grazie

Danilo Torresi

3 commenti su “SISMABONUS ACQUISTI 110% per aziende e imprese – anche con Ecobonus”

  1. Buonasera, io ho demolito una unità abitativo e ricostruito 12 appartamenti. Fermo restando il discorso sismabonus vendite volevo sapere se per il calcolo dei massimali di spesa ai fini dell’ecobonus utilizzo un solo massimale (pre) oppure 12 (post)?
    Bisogna nel caso utilizzare i massimali di 70 e 75 per cento per il cappotto delle parti comuni oppure il classico 65?

    Rispondi
    • Sempre in merito al caso da me sopra citato. Nel caso in cui posso utilizzare le detrazioni derivanti da una sola unità abitativa (pre), posso beneficiare di tutti i massimali?
      60.000 € cappotto
      60.000 € infissi
      30.000 € impianti
      ecc… ?

      Rispondi
    • Ciao Alex. Ad eccezione del sismabonus acquisti, per tutte le altre agevolazioni fa fede la situazione iniziale e se si tratta di parti comuni potrai applicare le percentuali maggiorate del precedente ecobonus. Ho fatto un contenuto un paio di anni fa sull’ecobonus

      Rispondi

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