COME FUNZIONA IL SUPERBONUS 110%: quali interventi sono detraibili con l’Ecobonus


Il Superbonus 110% per i lavori edili introdotto dal Decreto Rilancio. Come funziona? Quali interventi sono detraibili e cosa bisogna fare?

PANORAMICA

Vai all’articolo di aggiornamento dopo la conversione in Legge

Novità bomba dopo il periodo di quarantena è arrivata con il Decreto numero 34 del 19 maggio 2020, chiamato “Decreto Rilancio”.
All’interno troviamo diverse norme volte a far ripartire l’economia in Italia.

In particolare per quanto riguarda l’ambito che ci interessa, l’edilizia, gli incentivi fiscali sono stati portati fino al 110% per alcuni tipi di interventi.

Premessa importante: il Decreto è appena uscito e c’è da attendere tutto l’iter che lo trasformerà in Legge. Inoltre devono essere ancora pubblicate le modalità attuative e le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA.
Perciò possiamo aspettarci dei chiarimenti o addirittura delle modifiche al Decreto rispetto a quello che ti dirò in questo articolo.

La spinta al mondo edilizio passa dalle detrazioni, che ti ricordo non sono un
rimborso in denaro, ma una decurtazione IRPEF e quindi dipende dalla capienza annuale che hai.
Se non dovessi averne a sufficienza, il Decreto è intervenuto anche su questo, potenziando la cessione del credito e lo sconto in fattura, che tratterò più avanti.

Il bonus non riguarda nuove tipologie di lavori, ma si tratta di un aumento della percentuale detraibile di quelli che già conosci.
Se è la prima volta che ti avvicini a questo mondo, ti consiglio di leggere gli articoli precedenti che ho pubblicato.

La norma punta soprattutto agli interventi sull’efficientamento energetico degli
edifici esistenti – sui lavori per il risparmio energetico – ai quali si affiancano i fotovoltaici e l’installazione di colonne per la ricarica di veicoli elettrici.

Interviene però anche sul Sismabonus, che sembra sia ignorato da tutti a questo giro.
Quindi anche gli interventi che migliorano la struttura e la sicurezza statica dell’edificio, beneficiano del 110%.
Compreso il “sismabonus acquisti” del quale ti ho parlato recentemente e che ti lascio in descrizione.

In sostanza, tutte le spese inerenti agli interventi che ti ho accennato, sostenute tra il 01 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, godono di una detrazione del 110%.
Spendi 100, detrai 110, in 5 anni. A patto che ci sia un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento di quella più alta.

I fabbricati riconosciuti sono i condomini e le prime case – o come dice il
Decreto: le abitazioni principali. Sono escluse almeno per ora le seconde case
unifamiliari.

Nel corso dell’articolo ti spiegherò nel dettaglio:
1)quali interventi rientrano nel 110%;
2)su quali immobili sono riconosciuti;
3)chi può detrarre;
4)la cessione del credito e lo sconto in fattura;
5)quali documenti sono necessari per accedere all’incentivo.

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1) QUALI INTERVENTI RIENTRANO NEL 110%

Gli interventi principali che rientrano nel Superbonus sono quelli di tipo energetico, che il Decreto individua in tre principali
voci:

a)gli interventi di isolamento termico sulle superfici opache dell’involucro;
b)la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni dei condomini;
c)la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari.

L’intervento a), per il quale si fa spesso l’esempio del cappotto, deve interessare una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente lorda.
Quando si parla di superfici opache sono escluse le finestre che però possono essere comprese ugualmente nel 110%, lo vedremo più avanti.

L’ammontare delle spese riconosciute è 60.000 euro, moltiplicate per il numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio.

Inoltre bisogna utilizzare dei materiali che rispettino dei precisi criteri ambientali.

L’intervento b) riguarda la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni dei condomini. Deve essere una sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di raffrescamento o acqua
calda sanitaria, con caldaia a condensazione almeno di classe A, con
pompa di calore, ibrido o geotermico.

L’importo massimo riconosciuto è 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio.

L’intervento c) è simile al precedente, ma riguarda i singoli edifici unifamiliari, dove però la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale non comprende le caldaie a condensazione, deve essere: o con pompa di calore o ibrido o geotermico.

L’importo massimo è di 30.000 euro.

Sono riconosciuti, se abbinati ad almeno una delle tre voci che abbiamo appena visto, anche gli impianti fotovoltaici e gli altri interventi Ecobonus già in vigore, che tratterò tra breve.

ALTRI INTERVENTI ENERGETICI

Se abbinati ad una delle tre voci precedenti, rientrano nei 110% anche tutti gli altri interventi già compresi con l’Ecobonus, ciascuno con i suoi limiti di spesa.
Ad esempio la sostituzione degli infissi, o l’installazione di schermature solari, il solare termico, le biomasse, ripeto, se congiuntamente realizzati a una delle tre voci principali.

Singolarmente possono essere detratti con le percentuali già previste dall’Ecobonus.
PER APPROFONDIRE: “DETRAZIONI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI: Ecobonus ed ENEA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, anche questi se realizzati singolarmente, non possono rientrare nel Superbonus, ma se installati insieme a uno dei tre interventi principali, allora si.

La spesa riconosciuta è 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale, per un massimo di 48.000 euro.
Anche la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati rientra nel bonus, 1.000 euro per ogni Kw di capacità di accumulo, che concorrono al raggiungimento dei 48.000.

Sono riconosciute anche le spese per l’installazione delle colonne per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura del 110%, sempre se realizzate congiuntamente ad una delle tre voci principali, a) b) o c).

Tutti gli interventi volti all’efficientamento energetico dell’edificio, possono accedere al 110%, se abbinati ad una delle tre voci principali e a patto che ci sia un miglioramento di almeno due classi energetiche,o il conseguimento della
classe più alta.

Nell’ultima parte dell’articolo vederemo le attestazioni necessarie.

Tornando un attimo al fotovoltaico, è detraibile col Superbonus anche se
abbinato a dei lavori antisismici, il Sismabonus.

SISMABONUS

Per chiudere la parte riguardante le spese che rientrano nel 110%, parliamo del Sismabonus.
Gli interventi di messa in sicurezza statica, quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che determinano il passaggio a una o due classi di rischio inferiori, salgono al 110% di detraibilità.

Validi sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3 come già saprai se conosci il Sismabonus.
Altrimenti puoi approfondirlo con l’articolo “SISMABONUS con PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA: nuove regole e come funziona per la detrazione 2020″.

Superbonus esteso anche al “Sismabonus acquisti, ovvero la detrazione sul prezzo di acquisto di immobili ceduti da imprese che hanno demolito completamente e ricostruito l’edificio riducendo il rischio sismico.
PER APPROFONDIRE: “SISMABONUS ACQUISTO CASA ANTISISMICA 2020: la detrazione sul prezzo dell’immobile ristrutturato

2) SU QUALI IMMOBILI SONO RICONOSCIUTI

Visti quali sono gli interventi che possono essere detratti con il 110%, vediamo ora su quali edifici sono riconosciuti.

Tutti gli interventi di tipo energetico , quindi quelli sull’involucro, sulla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e tutti i restanti abbinabili, se effettuati su un edificio unifamiliare sono detraibili con la nuova percentuale solo sull’abitazione principale – la prima casa.

Quando invece riguardano le parti comuni dei condomini, allora sono comprese anche le seconde case.

Gli interventi antisismici invece, sono riconosciuti al 110% sia sulle prime che sulle seconde case, purché ricadano in una delle tre zone sismiche che ti ho detto.

Prima di chiudere questa parte è opportuno dirti che già si parla di una modifica al Decreto per far rientrare tutte le abitazioni, non solo la prima casa. Comunque quando avremo la conversione in Legge e le linee guida, farò un articolo integrativo.

3) CHI PUO’ DETRARRE

Prima di passare alla cessione e lo sconto in fattura, vediamo chi può detrarre col Superbonus del “Decreto Rilancio”.
Le disposizioni si applicano:
-ai condomini;
-alle persone fisiche;
-agli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) o enti simili;
-alle cooperative di abitazione.

4) LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA

Un’altra leva molto forte di questo Decreto, oltre alla percentuale che è la prima cosa che “impatta”, è il potenziamento della cessione del credito e dello
sconto diretto in fattura, per ogni tipo di intervento in sostanza.

La cessione e lo sconto – per i quali non ci sono ancora le modalità attuative ad oggi che sto preparando l’articolo (28 maggio 2020) – saranno comunicabili esclusivamente in via telematica dal portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate.

Le modalità dovranno essere definite dall’Agenzia entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

Lo sconto in fattura sarà pari all’importo dovuto al fornitore, il quale
potrà usare il credito a compensazione, o cederlo a sua volta ad altri soggetti.
Novità introdotta dal Decreto: la cessione è consentita anche verso banche o
intermediari finanziari.

Questa è sicuramente la parte più allettante per il privato, al quale la norma è stata sponsorizzata con “fai i lavori gratis”.
In realtà, al netto dell’ipotetico sconto totale accettato dai fornitori, non vengono mai menzionate le altre spese:
-pratiche urbanistiche;
-parcelle dei professionisti;
-oneri da pagare al Comune.
Quindi realisticamente fare i lavori gratis sarà improbabile.

L’altra opzione è la cessione del credito maturato dal committente o da chi sostiene la spesa. Opzione, anche questa che è stata estesa oltre che verso i fornitori, anche verso gli istituti di credito – le banche – e gli intermediari finanziari.

In questo caso quindi è necessario sostenere la spesa, maturare l’intero credito, detrarlo se si ha capienza IRPEF o cederlo ad altri soggetti.

Per le opzioni sarà necessario un “visto di conformità”, che attesta che ci sono i presupposti per la detrazione. Potrà essere rilasciato dal commercialista o
da chi si occupa della materia fiscale.

Una novità importante, introdotta dal nuovo Decreto, lo sconto in fattura e
la cessione del credito sono potenzialmente applicabili sempre, anche per gli interventi che ricadono nelle detrazioni già in vigore.
È qui che sta un’altra tra le novità introdotte, sconto e cessione saranno
opzionabili anche per:
-il bonus casa (chiamato comunemente bonus ristrutturazioni);
-il bonus facciate, la ormai ex novità nel 2020;
-gli interventi Ecobonus e Sismabonus già in vigore con le percentuali classiche, 50%-65%-70%-75% ecc..

5) QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI

Arriviamo quindi all’ultimo e più concreto punto dei cinque, cosa devi fare per accedere e soprattutto per non perdere il bonus.

Sempre in attesa delle linee guida e dei chiarimenti da parte degli enti, e oltre tutta la documentazione già prevista dalla normativa per ciascuna detrazione già in vigore, una cosa è chiara e vale sempre: prima di affidare i lavori o stipulare un contratto, affidati ad un tecnico (o più tecnici) e coinvolgi anche il commercialista.

Ai fini di poter accedere alle detrazioni è necessario che gli interventi rispettino dei requisiti minimi in termini energetici e sismici.

Per i primi in particolare, il Decreto dispone che vengano redatti due “Attestati di Prestazione Energetica (APE). Uno prima e uno dopo l’intervento.
I due attestati dimostreranno il miglioramento delle due classi energetiche (almeno), o il conseguimento di quella più alta.

Per essere sicuro che ciò che vuoi fare ti permetterà questo salto dovrai incaricare un tecnico che progetterà l’intervento migliore in base alle caratteristiche dell’edificio ed alle tue esigenze.
Non c’è una formula unica che vale per tutti.
Intervenire sulle superfici opache ad esempio, potrebbe per alcuni edifici essere sufficiente al passaggio di due classi, per altri no.
Pertanto potrebbe essere necessario abbinare un altro intervento (o più di uno) che consentirebbe il salto.

Tutta questa fase che si chiama appunto di progettazione, e va fatta prima di iniziare. È un consiglio da tecnico, tra l’altro non interessato visto che non mi occupo di energia e di progettazione di impianti.

I professionisti con questo nuovo incentivo sono caricati di ulteriori e notevoli responsabilità, anche sulle detrazioni, che finora non avevano.

Oltre a tutti gli obblighi già in vigore per i vari interventi, saranno necessari ulteriori attestazioni e asseverazioni ai fini delle opzioni di sconto e cessione.

Per la parte energetica i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti di legge e la congruità delle spese sostenute.
L’asseverazione dovrà poi essere trasmessa all’ENEA, con modalità che sono ancora da stabilire e che saranno emanate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

Per la parte sismica, sarà necessaria l’asseverazione sull’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Fatta dal progettista e dal direttore lavori delle opere strutturali e dal collaudatore statico, ciascuno per le proprie competenze.
I professionisti attestano inoltre, anche per il Sismabonus, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.
Professionisti che dovranno essere iscritti ai rispettivi Ordini e Collegi e abilitati.

Di fatto i tecnici debbono entrare nel merito delle detrazioni e ne pagano le conseguenze in caso di errore, anche in relazione alle cifre corrisposte dal committente.

Il Decreto applica delle sanzioni – oltre quelle penali – per attestazioni e asseverazioni infedeli, da 2.000 a 15.000 euro.
Inoltre obbliga sempre i professionisti, alla stipula di una polizza di responsabilità civile con massimali adeguati e comunque non inferiore a 500.000 euro.

Le attestazioni e asseverazioni non veritiere comporteranno la decadenza del beneficio fiscale. Da qui le coperture assicurative e le maggiori responsabilità a tutela del cliente.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

20 commenti su “COME FUNZIONA IL SUPERBONUS 110%: quali interventi sono detraibili con l’Ecobonus”

  1. Buongiorno, ho un annesso agricolo ,situato nel comune di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. In questi giorni é crollato una parte del tetto, abbiamo intenzione di ricostruirlo , volevo sapere se il costo di rifacimento rientra nel superbonus 110%
    Grazie

    Rispondi
    • ciao Franca. Non ho verificato la zona sismica, ma salva quella direi che ci sono ottime possibilità di accesso. Il mio consiglio è di incaricare un Ingegnere che effettui lo studio di fattibilità iniziale.

      Rispondi
  2. Ciao a tutti. Volevo sapere se le spese per la realizzazione di accesso al superbonus 110% effettuate dall’Amministratore rientrano in dette spese.
    Grazie

    Rispondi
    • ciao Franco. Le spese professionali legate ai bonus sono detraibili e quindi ritengo che anche la spesa dell’amministratore per le pratiche superbonus possa rientrare

      Rispondi
  3. buongiorno, vorrei chiedere cortesamente alcuni chiarimenti ,abito in un condominio con due palazzine da 6 proprietari ciascuna ,ed un amministratore,ed unica partita iva, dovendo una palazzina affidare i lavori ad una ditta ( facendo i lavori che ricadono nel superbonus 110%) tramite cessione del credito, mentre altra palazzina vuole affidare ad altra ditta, volevo sapere :
    1- ci vuole una maggioranza, o vale la maggioranza per singola palazzina ;o unanimita’ per palazzina ?
    2-le colonnine per ricariche auto vanno messe una per singolo condomino?
    3-l’amministratore (i compensi per i lavori) e comprensivo nelle singole spese, o è una spesa che dovra’ versare il condomino a fine lavori?
    grazie franco

    Rispondi
    • ciao Franco. Nella questione maggioranze non entro nel merito perché non mi ritengo abbastanza competente, come per la scelta di quante colonnine e dove posizionarle che ritengo sia una scelta arbitraria. Il compenso dell’amministratore inerente ai lavori, ritengo sia una delle spese detraibili. Sulle modalità di versamento delle quote non posso risponderti. Ti consiglio di chiedere ad un amministratore

      Rispondi
  4. buongiorno, vorrei chiedere cortesamente alcuni chiarimenti su un mini – mimi appartamento collabente,
    composta da una stanza con un bagno esterno a piano terra e un altra stanza al primo piano situato nello stesso cortile ove risiedo con la prima abitazione.
    nella stanza al pianto terra è ancora installata una vecchia stufa a legna ancora funzionante, mentre al primo piano una stufa a gas non funzionante, e un termosimone eletttrico
    le chiedo posso accere al simabonus e ecobonus al 110% Grazie

    Rispondi
  5. Buongiorno,
    Ho letto l’articolo ma non sono una grande esperta .
    chiedo per un cliente; possiede un castello collabente in zona 3. e zona a rischi sismico. Ha dei camini ma non sono funzionanti per cui in base al suo articolo non dovrebbe essere possibile utilizzare il sisma bonus e ecobonus.
    La ringrazio per l’attenzione
    Francesca

    Rispondi
    • Ciao Francesca. Prova a chiedere ad un tecnico che si occupa di progettazione energetica, perché con una recente modifica dovrebbe essere stata modificata anche questa parte sugli impianti esistenti come camini e stufe. Non me ne occupo direttamente quindi non so risponderti con sicurezza.

      Rispondi
  6. Salve Geom. Torresi seguo sempre i suoi interessanti articoli. Relativamente a questo articolo avevo delle domande che qui di seguito riporto:
    Nel caso d’installazione di sistemi di sicurezza passivi e attivi (inferriate, sistemi di videosorveglianza, sistemi d’allarme) da eseguire sullo stesso immobile con più interventi successivi (per i quali è possibile usufruire della detrazione del 50% come lavori di ristrutturazione senza necessità di richiedere titolo abilitativo ma con solo dichiarazione sostitutiva di atto notorio), tali interventi:
    A)Sono cumulabili fino a concorrenza di 96.000?
    B)Sono cumulabili se successivamente agli stessi si eseguono lavori rientranti nel superbonus 110% ossia si eseguono:
    1. Interventi di isolamento termico sulle superfici opache dell’involucro;
    2.Installazione di impianti fotovoltaici, solare termico, colonnine per la ricarica di veicoli;
    3.Interventi per la riduzione del rischio sismico;
    C)Lo stesso beneficiario degli incentivi può usufruire della detrazione per gli interventi antintrusione, e optare (nel caso di incapienza IRPEF) per la cessione del credito/sconto in fattura per gli interventi rientranti nel superbonus 110% , o ricorrere alla cessione del credito/sconto in fattura per tutti gli interventi?
    D)Gli interventi antintrusione, rientrando nella tipologia ristrutturazione anche se non richiedono preliminarmente nessun titolo abilitativo, danno diritto al bonus mobili?

    Grazie anticipatamente delle risposte che potrà darmi

    Rispondi
    • ciao Roberto. Ti ringrazio ma le tue domande richiederebbero 5 articoli completi per essere sviscerate. Difficile rispondere in modo breve ed allo stesso tempo esaustivo

      Rispondi
  7. Devo fare un cappotto ad un mio cliente , mi chiedo: per poterglieli fare gratis .. deve cedermi il credito pari alla fattura ? E poi questo credito posso cederlo alla banca ?
    Scusate ma non ho capito L impresa come dovrebbe comportarsi , visto che anticipa tutto e poi forse prenderà i soldi …
    Grazie
    Remo

    Rispondi
    • ciao Remo. Per ora è ancora presto perché non si conoscono le modalità operative. Direi che prima di fare un contratto con il cliente devi essere sicuro che potrai cederlo a tua volta (o utilizzarlo a compensazione). Questo per avere la garanzia di avere sempre liquidità. Però ti consiglio di chiedere ad un commercialista esperto nella gestione delle imprese.

      Rispondi
  8. Buongiorno,
    articolo molto ben fatto e che spiega molto bene tutto, però ho ancora qualche dubbio sulla parte “altri interventi energetici”. Le spiego meglio un po’ la mia posizione, io ho una casa su 3 piani, ma il 3 piano “sottotetto” non è stato ristrutturato, con questo bonus volevo rifare il tetto e quindi fare la schermatura sul tetto e il cappotto, mettere su un impianto fotovoltaico, una colonnina di ricarica, una pompa di calore e cambiare gli infissi. Per le 2 classi energetiche penso di rientrarci sicuramente però ho dei dubbi sulla copertura dell’ecobonus. Potrà coprirmi anche la parte di rifacimento del tetto? Qual’è il tetto di spesa per gli infissi (io dovrei rifare balconi e finestre)? Posso abbinarlo al bonus ristrutturazione del 50% se qualcosa non dovesse rientrare?
    Grazie

    Rispondi
  9. Buonasera,

    se in un condominio viene realizzato il cappotto termico seguendo quanto previsto (intervento su oltre il 25% della superficie totale) allora si possono collegare interventi secondari.

    Ad esempio si possono sostituire gli infissi in alcuni alloggi. Ma questo vuole dire quindi che si può includere nell’ecobonus anche la sostituzione della caldaia autonoma in alcuni alloggi ?

    Grazie

    Rispondi
    • ciao Francesco. Ritengo che la norma escluda la cumulabilità degli interventi delle parti private sule parti comuni. Gli infissi forse sono l’eccezione, ma anche su quelli molti colleghi hanno dei dubbi. Infatti speriamo venga chiarito quest’aspetto

      Rispondi
  10. Buongiorno,
    Ho letto tutto l articolo ed è veramente molto interessante.
    Avvicinandosi la data della emanazione e delle linee guida per l ecobonus 110, mi chiedevo se nella mia situazione potessi rientrare nel beneficio:
    Sono proprietario di una casa in un mini condominio senza amministratore codice fiscale ecc ecc , ma il mio appartamento copre più del 25% della superficie disperdente lorda. Sarà possibile x me effettuare un cappotto interno e un rifacimento copertura migliorando la classe del mio appartamento di 2 classi oppure avrò bisogno di un miglioramento di 2 classidi tutte le unità abitative del palazzo?
    Grazie

    Rispondi

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