SUPERBONUS 110 – Guida condomìni 2022 completa


La proroga del Superbonus 110 per cento per i condomìni fino al 31 dicembre 2025 con le modifiche aggiornate dalla legge di bilancio 2022 e il decreto sostegni ter.


Dopo le ultime modifiche apportate dalla Legge 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) il Superbonus per i condmìni è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, con percentuali a scendere dal 2024 in poi.
CHI PUÒ ACCEDERE
I soggetti che possono accedere alle agevolazioni sono i condòmini degli edifici condominiali indicati nella lettera a) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020
QUALI INTERVENTI SONO AMMESSI
Gli interventi ammessi al Superbonus per le parti comuni in condominio sono di efficientamento energetico e antisismici, ecobonus e sismabonus, con l’obbligo di effettuare almeno un intervento principale per accedere alle agevolazioni (solitamente indicati come trainanti) ai quali possono essere aggiunti interventi che, se eseguiti congiuntamente, potranno essere agevolati anch’essi a loro volta al 110 per cento (trainati).
QUALI IMMOBILI
Gli immobili ammessi al Superbonus sono i condomìni residenziali. Gli interventi ammessi sono quelli sulle parti comuni e sulle parti private delle singole abitazioni.
Oltre agli edifici abitativi è possibile intervenire col 110 per cento anche sulle relative pertinenze.
I MASSIMALI DEL SUPERBONUS
Per gli interventi trainanti i massimali sono:
40.000 euro per la coibentazione termica degli edifici da 2 a 8 unità;
30.000 euro per la coibentazione termica degli edifici oltre le 8 unità;
20.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento degli edifici da 2 a 8 unità;
15.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento degli edifici oltre le 8 unità;
96.000 euro per gli interventi antisismici
I trainati invece assumono diversi massimali rispettivamente per ciascuna tipologia di opera. Puoi trovare un riepilogo degli interventi ecobonus nel decreto requisiti di agosto 2020.
REQUISITI E ADEMPIMENTI SUPERBONUS
I requisiti del Superbonus per efficientamento energetico dei condomìni sono:
– il miglioramento di almeno due classi energetiche
– l’asseverazione del tecnico sul rispetto dei requisiti
– l’asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese
I requisiti per il Superbonus per interventi antisismici sui condomìni sono:
– ubicazione del fabbricato in una delle zone sismiche 1, 2 o 3
– asseverazione sulla riduzione del rischio sismico
– l’asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese
QUANDO SCADE IL SUPERBONUS PER I CONDOMÌNI
Il Superbonus 110 per cento scade il 31 dicembre 2023. Poi nel 2024 la percentuale scende al 70 per cento e nel 2025 al 65 per cento.
COME UTILIZZARE IL CREDITO
Il credito maturato dalle spese sostenute per gli interventi agevolati col Superbonus può essere portato in detrazione in 4 anni in dichiarazione dei redditi.
Alternativamente possono essere utilizzate le modalità di cessione del credito e/o sconto in fattura, col vincolo di aver maturato un SAL minimo del 30 per cento, per un massimo di due SAL più il finale.
Con il recente decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, i crediti derivanti da interventi Superbonus potranno essere ceduti una sola volta; il primo cessionario che riceve il credito dovrà compensarlo e non potrà cederlo a sua volta.
REMINDERS

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grazie

Danilo Torresi

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