SUPERBONUS 110 scadenza bifamiliare unico proprietario con unità immobiliari indipendenti


Come considerare ai fini del Superbonus 110 per cento un edificio bifamiliare composto da due unità immobiliari indipendenti con accesso autonomo, di unica proprietà.


Con la legge di bilancio 2022, il Superbonus 110 per cento ha subito delle modifiche e delle proroghe. Queste ultime sono distinte per soggetto o tipologia di edificio.
Gli edifici condominiali e gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di unica proprietà hanno la scadenza al 31 dicembre 2025, mentre le singole unità (unifamiliari) e le unità funzionalmente indipendenti si fermano al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno hanno raggiunto almeno il 30 per cento di stato avanzamento lavori.
In questa situazione una delle domande più frequenti riguarda gli edifici bifamiliari quando sono costituiti da due abitazioni funzionalmente indipendenti con accesso autonomo esterno. Come bisogna considerarli? Come condominio (o edificio di unica proprietà)? O come due unità singole.
La differenza non è di poco conto viste le tempistiche previste per una tipologia piuttosto che per l’altra, per non contare i massimali di spesa ammessi a detrazione.
A mio parere dipende dagli interventi che realizzerai e se questi riguarderanno le parti comuni o meno.
La chiave è nell’individuazione delle parti comuni, sia che l’edificio sia diviso orizzontalmente che verticalmente.
Per il Sismabonus va individuata l’unità strutturale e questo determina se stai intervenendo localmente o su strutture comuni.
Per l’Ecobonus la questione è più complessa. Trattare l’edificio come un condominio o come due unità indipendenti è una scelta, in base a come vengono effettuati gli interventi e qui, a maggior ragione, la chiave è nelle parti comuni.
REMINDERS

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grazie

Danilo Torresi

2 commenti su “SUPERBONUS 110 scadenza bifamiliare unico proprietario con unità immobiliari indipendenti”

  1. Buongiorno vi scrivo perché ho letto un vostro articolo sulle biville e non riesco a capire se la villetta dove abito risulta bifamiliare e perciò può usufruire del bonus 110 2023 oppure monofamiliare.
    In pratica sono due villette unite da un muro che divide i due box e il tetto di quesi ultimi,oltre ad essere unico ed unito e prosegue in modo speculare su entrambe le facciate fino ad arrivare con porticato all’ingresso di casa.
    Poi ognuno ha un ingresso indipendente ed allacci indipendenti.
    Mi piacerebbe capire dato che ho una cila aperta per bonus 110 nel 2022, se potrò ancora usufruirne rientrando nel minicondominio orizzontale e comunque non monofamiliare.E se dovesse essere considerato minicondominio cosa dovremmo fare come parte comune?il tetto dei box?solo il mio o anche quello del vicino?(il tetto comune non è dell’abitazione ma dei box centrali.
    La ringrazio anticipatamente dato che nessuno ad oggi riesce a farmi sapere come possa essere considerata.

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