CESSIONE DEL CREDITO ultime notizie: gli emendamenti ad oggi approvati al DL 11/2023


Ad oggi gli emendamenti al DL 11/2023 approvati in commissione finanze sono diversi e riguardano lo sblocco della cessione del credito, il Sismabonus acquisti, le varianti alla CILAS, spese a SAL, remissione in bonis, più altri. In attesa del passaggio di approvazione alla Camera ti elenco le ultime modifiche.


La cessione del credito, il Superbonus e più in generale la normativa sui bonus edilizi, stanno per subire una serie di modifiche per lo sblocco e la risoluzione dei problemi che hanno messo in difficoltà imprese e famiglie.

Le modifiche arriveranno dalla conversione in legge del DL 11/2023 – il decreto blocca cessioni – che ha eliminato dal 17 febbraio in poi le opzioni alternative di cessione e sconto causando ulteriori disagi a coloro che stavano programmando o avviando gli interventi. Disagi (termine eufemistico) che si aggiungono a quelli ancora non risolti sulla chiusura delle banche, che ci portiamo dietro da oltre un anno.

Tra oggi e domani dovrebbe chiudersi la fase di approvazione  delle proposte emendative in commissione finanze, per poi passare mercoledì 29 marzo alla Camera, e arrivare all’approvazione in prima istanza. Quindi tieni in considerazione che non sono modifiche ancora in vigore.

Nel frattempo ti aggiorno sui punti finora approvati.

⚠️ N.B. il secondo pacchetto di emendamenti approvati al 27 marzo 2023 li ho trattati qui 👉 CESSIONE DEL CREDITO ultime notizie: tutti gli emendamenti ad oggi approvati al DL 11/2023 – parte 2

EMENDAMENTI APPROVATI AL 23 MARZO 2023

Eliminazione barriere architettoniche 75%
La prima modifica riguarda il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche 75% dell’art. 119-ter del DL 34/2020 (decreto rilancio).

Questi interventi potranno continuare ad usufruire delle opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura.

Il testo approvato: “ART. 2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Cessione del credito edilizia libera
Ampia ammissione alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per i lavori in edilizia libera – cioè quelli per i quali non è necessario il titolo abilitativo – anche solo con accordo o acconti versati al fornitore, ma senza lavori iniziati necessariamente prima del 17 febbraio 2023.

Il testo approvato: “ART. 2.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

Sismabonus acquisti
Il Sismabonus acquisti, cioè l’agevolazione che spetta all’acquirente di immobili interamente ristrutturati mediante demolizione e ricostruzione da un’impresa di costruzioni, sarà ammesso alla cessione del credito e sconto in fattura con la sola richiesta del titolo abilitativo in data antecedente al 17 febbraio 2023. Senza obblighi di preliminare registrato o stipula ante DL 11/2023.

Il testo approvato: “ART. 2.

  1. b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d) , e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1- septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi».

Varianti alla CILAS e ai titoli edilizi
Approvato un emendamento per specificare che le varianti in corso d’opera, sia per le CILAS Superbonus che per gli altri interventi soggetti ai titoli edilizi ordinari, sono ininfluenti ai fini del rispetto dei termini previsti:

  1. dal comma 894 della legge di bilancio 2023 che permette di mantenere il 110% a fronte della presentazione della pratica entro determinate date (25 novembre o 31 dicembre 2022);
  2. dai commi 2 e 3 dell’art. 2 del DL 11/2023 che prevedono i casi ammissibili a cessione del credito e sconto in fattura prima del 17 febbraio 2023.

Non avranno rilevanza anche le eventuali nuove delibere assembleari.

Il testo approvato: “Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2- bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati)

  1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con Riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva,agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Spese visto di conformità e stato di avanzamento lavori (SAL)
Per i bonus ordinari è specificato che i SAL sono una facoltà e non un obbligo, aprendo la possibilità di agevolare le spese anche con il solo pagamento.

Questo dovrebbe consentire di agevolare i crediti maturati per opere non ancora realizzate, anche mediante cessione del credito e sconto in fattura. 

Tieni comunque presente che le opere vanno sempre e comunque portate a termine.

Chiarita anche la questione del visto di conformità la cui spesa agevolata non deve essere asseverata dal tecnico (un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate lo prevedeva).

Il testo approvato: “Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2- bis

(Norme di interpretazione autentica)

  1. a) l’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  2. b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

Asseverazione Sismabonus e remissione in bonis
Esplicita ammissione per l’allegato b) del Sismabonus (l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico) all’istituto della “remissione in bonis”. Sarà ammessa quindi la presentazione tardiva a fronte del sostenimento della sanzione di 250 €, entro la prima dichiarazione dei redditi o entro la data di comunicazione telematica delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Il testo approvato: “Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2- bis

(Norme di interpretazione autentica)

  1. c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121,comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

Obbligo attestazione SOA – chiarimenti
Dal 2023 per agevolare le spese coi bonus edilizi di affidamenti superiori a 516.000 euro è obbligatorio che l’impresa sia in possesso (o nel periodo transitorio aver richiesto il rilascio) dell’attestazione SOA.

Approvato l’emendamento che chiarisce che l’adempimento si riferisce a ciascun contratto di appalto e non all’importo dell’intera opera. E non riguarda l’acquisto di unità immobiliari.

Tradotto: Il limite di 516.000 euro rileva per ogni contratto con le imprese che eseguiranno i lavori e non si applica per il Sismabonus acquisti.

Il testo approvato: “Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2- bis

(Norme di interpretazione autentica)

  1. d) l’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere inpossesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10- bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto articolo 10- bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

CONCLUSIONI
Restano ancora solo un’indiscrezione: la proroga del 110% per le unifamiliari, la fruizione in 10 anni del Superbonus, lo sblocco dei crediti incagliati e la possibilità di comunicare dopo il 31 marzo le opzioni di cessione e di sconto per le spese 2022.

In questi giorni dovrebbero essere chiariti e approvati anche questi punti.

Fonti:
Camera dei deputati (commissione finanze)
DL 11/2023
Legge di bilancio 2023
Decreto aiuti quater (conversione in legge)

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grazie

Danilo Torresi

2 commenti su “CESSIONE DEL CREDITO ultime notizie: gli emendamenti ad oggi approvati al DL 11/2023”

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