CESSIONE DEL CREDITO ultime notizie: tutti gli emendamenti ad oggi approvati al DL 11/2023 – parte 2


Approvato in commissione finanze il secondo e ultimo pacchetto di emendamenti che modificano il DL 11/2023 – DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11. Approvate durante l’iter di conversione in legge le modifiche per lo sblocco della cessione del credito, per il Superbonus con la fruizione in 10 anni anziché in quattro, per le unifamiliari 110% con la proroga fino al 30 settembre, per gli edifici colpiti dal terremoto, più altre che ti descriverò nell’articolo.


I contenuti di questo articolo integrano quelli del precedente nel quale ti ho descritto il primo pacchetto di emendamenti approvati in commissione finanze che modificheranno il decreto 11/2023.

Le modifiche al Decreto nell’articolo precedente:

  • Eliminazione barriere architettoniche 75%
  • Cessione del credito edilizia libera
  • Sismabonus acquisti
  • Varianti alla CILAS e ai titoli edilizi
  • Spese visto di conformità e stato di avanzamento lavori (SAL)
  • Asseverazione Sismabonus e remissione in bonis
  • Obbligo attestazione SOA – chiarimenti

Di seguito ti anticipo le ulteriori modifiche che sono state approvate e che con molta probabilità saranno quelle che verranno confermate dalla Camera e dal Senato per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Le modifiche al Decreto in questo articolo:

  • Proroga Superbonus 110% unifamiliari
  • Responsabilità del cessionario
  • Crediti in BTP decennali per i cessionari
  • Piani di recupero ammessi alla cessione del credito
  • IACP, cooperative di abitazione e ONLUS
  • Edifici colpiti dal terremoto (Sisma 2016 ed altri)
  • Superbonus detrazione in 10 anni
  • Cessione del credito con remissione in bonis dopo il 31 marzo 2023

 

Ti ricordo che non sono ancora in vigore e che lo saranno solo quando verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Tieni inoltre presente che potrebbero essere modificati, pertanto ti consiglio di tenere sotto controllo gli articoli che pubblicherò e i video nel canale YouTube, nei quali analizzerò la versione definitiva.

EMENDAMENTI APPROVATI AL 27 MARZO 2023

ART. 1

Proroga Superbonus 110% unifamiliari
Prorogata la scadenza delle unifamiliari (e delle unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo esterno) che hanno raggiunto un SAL di almeno il 30% al 30 settembre 2022. Proroga dal 31 marzo 2022 al 30 settembre 2023. Sei mesi in più per sostenere e agevolare le spese al 110%.

Il testo approvato: “1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2023», sono sostituite con le seguenti:«entro il 30 settembre 2023».

Responsabilità del cessionario
Modificate ed integrate alcune voci dell’articolo 1, inerenti la documentazione che il cessionario dovrebbe richiedere per dimostrare di aver applicato la diligenza e non essere considerato responsabile in solido per dolo o colpa grave, in caso di acquisizione di crediti maturati illegittimamente.

Il testo approvato: “Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 6-bis, alinea, dopo le parole: Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 inserire le seguenti: e fermo restando il divieto di acquisto di cui all’articolo 122- bis, comma 4,;

b) sostituire il capoverso comma 6-ter con il seguente: 

«6-ter. L’esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, fermo restando il divieto di cui all’articolo 122-bis, comma 4.».

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere c), g) e i) con le seguenti:

«c) visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;»;

« g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020,recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure,nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;»;

«i) un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007,un’attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione all’uopo incaricata;»;

b) dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

«i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus– Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati;

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.».

Crediti in BTP decennali per i cessionari
Per determinate banche ed intermediari finanziari sarà consentito utilizzare una parte dell’eccedenza annuale dei crediti di imposta per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP).

Il testo approvato: “Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente:

1-sexies . Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,cessionarie dei crediti d’imposta di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, è consentito in tutto o in parte utilizzare detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.”

ART. 2

Piani di recupero ammessi alla cessione del credito
Tra le casistiche che saranno comunque ammesse alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, sono stati aggiunti i piani di recupero e di riqualificazione urbana in determinate zone, approvati in data antecedente a quella di entrata in vigore del DL 11/2023.

Il testo approvato: “Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Con Esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 119 e dell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti.”

IACP, cooperative di abitazione e ONLUS
Ammesse sempre alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura le ONLUS, le cooperative di abitazione e gli Istituti Autonomi delle Case Popolari (IACP), già costituite alla data di entrata in vigore del decreto.

Il testo approvato: “Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 10- bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. 

3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo di cui al comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora,indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.”

Edifici colpiti dal terremoto (Sisma 2016 ed altri)
Sempre ammessi alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura gli edifici colpiti da eventi sismici per interventi Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025 – comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.

Ammessi anche gli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici nelle Marche avvenuti dal 15 settembre 2022.

Il testo approvato: “Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,nonché in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.

Superbonus detrazione in 10 anni
Per i cessionari, i crediti comunicati telematicamente entro il 31 marzo 2023 inerenti al:
-Superbonus,
-bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%
-Sismabonus ordinario,
possono essere fruiti in 10 anni.

I contribuenti invece, potranno detrarre in 10 quote annuali di pari importo i crediti Superbonus inerenti alle spese sostenute nel 2022. 

Il testo approvato: “Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All’articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,»;

b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

3-ter. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8- quater è aggiunto il seguente:

«8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione, irrevocabile, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione di cui al periodo precedente è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.».”

ART. 2-bis 

Cessione del credito con remissione in bonis dopo il 31 marzo 2023
Ammessa la comunicazione telematica tardiva per la cessione del credito e sconto in fattura delle spese 2022 e le rate residue 2020-2021.

Per i contratti di cessione non conclusi entro la scadenza del 31 marzo 2023, è consentito effettuare la comunicazione con la remissione in bonis, entro il 30 novembre 2023. Solo a favore di una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Maggiori chiarimenti sulla remissione in bonis sono contenuti nella circolare 33/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Ti riepilogo di seguito le regole principali:
…la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione, ovvero 250 euro (stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) con modello F24.

Il testo approvato: “Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.(Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito)
La comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”

Fonti:
Articolo precedente
Camera dei deputati (commissione finanze)
DL 11/2023
Legge di bilancio 2023
Decreto aiuti quater (conversione in legge)
Dossier camera dei deputati del 28 marzo 2023
Circolare 33/E del 2022

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grazie

Danilo Torresi

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