SUPERBONUS in 10 anni: pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate


Pubblicato il 18 aprile 2023 il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di attuazione del Decreto Aiuti quater per spalmare in 10 anni il credito derivante da interventi Superbonus, Sismabonus, ed eliminazione delle barriere architettoniche 75%.


Con il provvedimento protocollo n. 2023/132123 del 18 aprile 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo 9 comma 4 del decreto-legge 176 del 2022 (decreto aiuti quater). 

Le disposizioni riguardano la possibilità di fruire in 10 anni dei crediti derivanti dal Superbonus, dal bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche 75% ed al Sismabonus (Sismabonus acquisti compreso). 

La possibilità introdotta nel 2022 con il decreto aiuti quater, poi modificato dal decreto 11/2023 convertito in legge, è stata data a tutti i cessionari (chi ha ricevuto il credito da una cessione e i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura) di fruire della quota eccedente all’annualità, in 10 anni anziché i 4 o 5 ordinariamente previsti dai rispettivi bonus.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate si suddivide in cinque capitoli, il quarto dei quali riguarda il trattamento dei dati e la privacy, che salterò in questa breve trattazione dei contenuti. 

Nel quinto invece c’è un esempio di fruizione dell’opzione che riporterò fedelmente più avanti.

Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione delle norme trattate nel provvedimento riguarda i crediti derivanti da prime cessioni o sconti in fattura con le comunicazioni telematiche effettuate entro determinate date. Perciò i contenuti del provvedimento riguardano esclusivamente i cessionari, le banche, i fornitori e le imprese che hanno applicato lo sconto in fattura.

Quali sono i bonus interessati da questa opzione? Il Superbonus, il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75% (119-ter del decreto rilancio) e il Sismabonus dell’articolo 16 commi da 1-bis a 1-septies del decreto 63/2013.

La fruizione dei crediti in 10 rate
La quota residua della rata annuale può essere fruita in 10 rate dall’anno successivo a quello della rata originaria.

Le comunicazioni di prima cessione e sconto in fattura effettuate fino al 31 ottobre 2022 daranno la possibilità di fruire in 10 anni solo i crediti relativi al Superbonus.

Mentre le comunicazioni effettuate tra il 1 novembre 2022 e il 31 marzo 2023 consentiranno l’opzione decennale oltre che al Superbonus anche a l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75% e il Sismabonus.

Le nuove rate potranno essere utilizzate solo in compensazione e non potranno essere cedute.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate
L’opzione può riguardare anche solo una parte della rata come nell’esempio che ti riporto più avanti, va fatta dall’area riservata direttamente dal cessionario dal prossimo 2 maggio 2023, mentre gli intermediari potranno effettuare l’accesso per conto dei propri clienti dal prossimo 3 luglio 2023.

L’efficacia della scelta sarà immediata e non sarà né rettificabile né annullabile.

L’esempio dell’opzione in 10 rate
Nel provvedimento viene riportato un esempio di come la rata annuale possa essere calcolata con l’opzione dei 10 anni. Ti riporto fedelmente l’esempio contenuto nel documento dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente: 

stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni; 

attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni. La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.

Superbonus in 10 anni per i contribuenti
L’opzione di fruizione in 10 anni del Superbonus per i contribuenti è normata dal comma 8-quinquies dell’art. 119 del decreto rilancio, introdotto in corso di conversione in legge del decreto 11/2023.

In sostanza il contribuente (chi matura il credito), può optare per la fruizione in dichiarazione dei redditi in 10 anni solo per le spese relative al Superbonus e solo per le spese sostenute nel 2022.

No spese sostenute quest’anno.

No per altri bonus diversi dal Superbonus.

FONTI:

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

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Danilo Torresi

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