CHIARIMENTI BONUS FACCIATE 2020: balconi parapetti ringhiere tetto – quali lavori e quale bonifico


Balconi, parapetti, ringhiere, tetto, vediamo alcuni chiarimenti sul “bonus facciate”, su quali lavori rientrano nella detrazione e quale bonifico va fatto.


PANORAMICA

Di dubbi su quali lavori possono essere detratti e con quale agevolazione ne avrai tanti.
Confesso che da quando ho iniziato ad addentrarmi in questo mondo le incertezze sono aumentate più che diminuite.
Le normative per forza di cose non possono specificare ogni singolo particolare, e per fortuna ci vengono in aiuto i chiarimenti dagli enti attraverso le circolari e gli interpelli.

Oggi cercherò di chiarire alcuni dubbi riguardanti il “bonus facciate” grazie a tre risposte dell’Agenzia delle Entrate di giugno del 2020.
La 179, la 182 e la 185.

Questo articolo sarà quindi un’integrazione a quello che ho pubblicato qualche mese fa dove ho trattato in modo completo il “bonus facciate”. Ti consiglio di guardarlo se non l’hai fatto BONUS FACCIATE 2020: come funziona e quali requisiti per la detrazione”.

Dividerò l’articolo in quattro parti. Nella prima ti farò il riassunto delle regole generali, nelle altre tre approfondirò interpello per interpello gli argomenti chiariti, ovvero:
1)se si può usufruire dell’agevolazione anche se chi detrae non è una persona fisica e se l’immobile non è residenziale;
2)come capire e certificare la zona dove è ubicato il tuo edificio. Se è assimilabile alla A e alla B riconosciute per il “bonus facciate”;
3)se le spese per i lavori sui balconi, sottobalconi, il trattamento dei ferri, i pavimenti, il terrazzo, il tetto, rientrano nel bonus e quale causale usare per il bonifico.

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Ti ricordo inoltre che i contenuti che pubblico sono a scopo informativo e che le mie valutazioni personali e professionali valgono in via generale. Ogni caso andrebbe sempre valutato singolarmente.

IL “BONUS FACCIATE”

Ti faccio innanzitutto un riassunto del “bonus facciate” per poi entrare meglio
nei particolari delle risposte dell’Agenzia.

Il bonus facciate è un’agevolazione che ti permette di recuperare il 90% delle spese sostenute per il recupero e il restauro dei prospetti esterni dell’edificio.

È stato introdotto dall’articolo 1 della legge 160 del 27/12/2019 commi 219-224 ed è una detrazione che può essere fruita in dieci anni, senza limiti di
spesa massimi.

L’edificio deve essere ubicato nelle zone A o B ai sensi del Decreto Ministeriale del 1968 il 1444, o in aree assimilabili (vedremo più avanti cosa significa).

Possono detrarre tutti i contribuenti che sostengono la spesa, sia residenti in Italia che non, l’importante è avere capienza fiscale nel nostro stato.
Chi detrae deve possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo, ad esempio proprietà o affitto, al momento dell’avvio dei lavori o quando sostiene la spesa, se questo avviene prima dell’inizio effettivo.

La spesa è riconosciuta sugli edifici di qualsiasi categoria catastale, l’importante è che siano ubicati in una delle zone che ti ho detto poco fa.
Gli interventi riconosciuti sono quelli sulle superfici opache, sui balconi, sui
fregi e gli ornamenti. Le superfici opache dell’involucro esterno visibile dell’edificio.
Il prospetto principale e le altre dell’intero perimetro, in particolare quelle sulle pareti verticali.

Se l’intervento non riguarda la sola pulitura o tinteggiatura della facciata,
ma interessa la sostituzione dell’intonaco per una superficie superiore al 10% di quella disperdente lorda dell’edificio, allora bisogna rispettare gli adempimenti dell’Ecobonus:
-i requisiti minimi per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
-i valori limite della trasmittanza termica dell’involucro.

Su questi particolari può aiutarti un tecnico che si occupa di progettazione energetica e di impianti dell’edificio.

In pratica, per concludere questo riassunto iniziale, se l’intervento sulle facciate incide anche dal punto di vista energetico, puoi detrarre anche gli interventi di coibentazione della riqualificazione energetica al 90%.
Attenzione solo quelli che riguardano le superfici delle pareti esterne e in particolare le superfici opache.
Inoltre puoi detrarli una sola volta: o al 90% o al 65%, questo vale sempre.

1) PERSONA GIURIDICA E IMMOBILE NON RESIDENZIALE

Il primo dei tre quesiti è il 179 del 2020 ed è posto da un ente pubblico che vuole usufruire del “bonus facciate” sui propri edifici che però non sono residenziali.

I dubbi sollevati da chi pone la domanda sono:
a)il “bonus facciate” si può applicare anche agli edifici non residenziali?
b)Possono detrarre anche le persone giuridiche o solo quelle fisiche?

La risposta dell’Agenzia è stata molto netta, le spese riconosciute sono valide su edifici di qualsiasi categoria catastale, quindi anche non residenziale.
Inoltre precisa che tra i contribuenti che possono detrarre sono ammessi:
-le persone fisiche;
-gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciali;
-le società semplici;
-le associazioni tra professionisti;
-i soggetti con un reddito di impresa.

Quindi rispondendo al secondo quesito, sì, anche un’azienda – una persona giuridica – può detrarre la spesa.

Nello stesso interpello c’è un’altra domanda riguardante l’isolamento termico quando questo è obbligatorio se si supera il 10% della superficie disperdente lorda.
Lo lascerei sospeso perché ho interpretato che la domanda fosse stata posta in relazione agli immobili non residenziali, (forse non riscaldati) per i quali
l’Ecobonus non può essere applicato.
Ecobonus da rispettare appunto se si supera quel famoso 10% della superficie.

L’Agenzia ha risposto molto genericamente, probabilmente a fronte della domanda poco specifica, quindi, passiamo al prossimo.

2) ZONA A, ZONA B E ASSIMILABILI

Il secondo interpello è il 182 del 2020. Riguarda le aree assimilabili alle zone A e le zone B, dove è applicabile il “bonus facciate”.
Nell’istanza vengono chiamate equipollenti. Termini che piacciono tanto a noi sopra un certa età.
Il significato di equipollente è “di egual valore ed efficacia”, tradotto per il “bonus facciate”: le aree che hanno gli stessi indici delle zone A e B.

La domanda è stata posta da uno di tre comproprietari di un fabbricato che intendono eseguire dei lavori di pulitura e tinteggiatura delle facciate esterne.
Il dubbio sta nel come capire se il fabbricato ricade o non ricade in una zona riconosciuta dall’agevolazione, visto che il Comune dell’immobile è sprovvisto di strumenti urbanistici. È un parametro che può essere attestato anche da un professionista?

Gli strumenti urbanistici

Prima di vedere cosa risponde all’Agenzia, cerchiamo di capire cosa sono gli strumenti urbanistici.
Sono atti amministrativi che contengono parti grafiche e norme tecniche per la gestione e la pianificazione del territorio.
Sono i documenti che attuano i principi delle norme a livello nazionale e regionale.

Per fare un esempio parliamo di piani regolatori generali (PRG), i piani paesistici e più nel particolare di lottizzazioni, piani di recupero, eccetera.

Le zone

Capito quindi di cosa si sta parlando, passiamo a vedere cosa risponde l’Agenzia, che prima di tutto fa una distinzione tra le due zone A e B.

Le zone A sono agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.

Le zone B sono aree totalmente o parzialmente edificate, che non ricadano nelle zone A.

Per parzialmente edificate si intendono le zone dove ci sono degli indici di superficie coperta dei fabbricati realizzati ben precisi.
La superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore a 1/8 della superficie fondiaria. Inoltre la densità edilizia territoriale deve essere superiore a 1,5 m3/m2.

Non una verifica semplicissima, confesso che avrei molte difficoltà.
Non disperare però, tra poco c’è una mezza buona notizia.

Come certificare la zona

Come ti ho già detto le detrazioni spettano anche se gli edifici sono ubicati nelle zone assimilabili alle A e B. Ai fini del “bonus facciate”possono essere ubicati anche in zone equipollenti – di egual valore ed efficacia – con gli stessi parametri delle due zone riconosciute.

Ma come puoi averne la certezza?
Ai fini dell’agevolazione sono le certificazioni rilasciate dal Comune che attestano il tipo di zona e quindi gli indici che determinano l’assimilabilità con le zone A e B.
Non può essere certificato da un professionista.

Ipotizzo che un certificato di destinazione urbanistica (CDU) o simile sia ciò che intende l’Agenzia. Dalla risposta deduco che in assenza di una specifica individuazione delle zone A e B negli strumenti urbanistici, sia necessario avere un certificato che attesti le caratteristiche dell’area.

3) BALCONI, SOTTOBALCONI, TRATTAMENTO FERRI, PAVIMENTI, TERRAZZI E BONIFICO

Passiamo quindi al terzo e ultimo interpello, probabilmente più interessante tra i tre, il 185 del 2020.

Si tratta di un condominio che deve deliberare dei lavori di restauro della facciata e dei balconi. In particolare dovranno intervenire:
-sull’intonaco;
-sui ferri (con un trattamento antiruggine immagino);
-sui balconi,
-sui parapetti in muratura;
-sui sotto balconi;
-sui frontalini;
-sulle pavimentazioni;
-riverniciare le ringhiere metalliche.

Insomma una buona parte dei dubbi più ricorrenti quando si parla di interventi che rientrano nel “bonus facciate”.

Chi pone il quesito inoltre è proprietario di altri due immobili rurali DOVE:
-su uno deve rifare il pavimento di un terrazzo e riverniciare la recinzione;
-sull’altro deve rifare la copertura del tetto.

Le domande sono cinque:
1)l’intonaco e il trattamento dei ferri sono entrambi detraibili al 90% o al 50%?
2)dei balconi sono ammesse anche le spese per i parapetti in muratura, le pavimentazioni, la verniciatura delle ringhiere, i sottobalconi, i frontalini?
3)il rifacimento del terrazzo e la tinteggiatura della recinzione possono rientrare nelle agevolazioni?
4)il rifacimento della copertura a falde inclinate?
5)nella dicitura della causale del bonifico è necessario indicare la norma la legge 160 del 2019?

Prima di rispondere direttamente, l’Agenzia delle Entrate fa un elenco di ciò che è escluso e ciò che è incluso nel 90%.

Opere escluse dal 90%

Sono escluse le opere sulle strutture opache orizzontali e inclinate nell’involucro, come lastrici solari e tetti.

Sono esclusi anche i pavimenti verso locali non riscaldati, la sostituzione delle vetrate, degli infissi, dei portoni, dei cancelli e delle grate.

Sono escluse facciate interne verso cavedi, chiostrini, cortili interni eccetera.
Tranne quelle visibili dalla strada o da un suolo ad uso pubblico.
Quindi le pareti dell’involucro che danno verso aree interne non sono escluse a priori, ma se visibii dall’esterno, da aree pubbliche, sono comprese tra quelle agevolabili al 90%.

Ti ricordo che il principio della norma è migliorare il decoro urbano.

Opere incluse nel 90%

Completata la parte di ciò che è escluso, l’Agenzia passa ad elencare ciò che è incluso.

Sono inclusi gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Oltre che la pulitura e la tinteggiatura sono riconosciute anche le spese per gli elementi costitutivi dei balconi.

Sono inclusi i pluviali, le grondaie, i parapetti, i cornicioni e la sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulle facciate.

Sono inclusi nell’agevolazione inoltre tutti quegli interventi di contenimento del consumo energetico, per incentivare le riqualificazioni energetiche.

Fatta questa carrellata, vediamo le risposte ai cinque quesiti. Risposte che in parte abbiamo già trovato nell’elenco appena fatto.

Per la prima e la seconda l’Agenzia conferma che:

sono compresi sia l’intonaco che il trattamento dei ferri. Visto inoltre che con molta probabilità si supererà il 10% della superficie disperdente lorda, bisognerà rispettare i canoni dell’Ecobonus.

risposta positiva anche per quanto riguarda i parapetti in muratura, i pavimenti, la verniciatura delle ringhiere, il rifacimento del sottobalcone e del frontalino. Tutto ammissibile al 90% perché si tratta di elementi costitutivi dei balconi.

Mentre per quanto riguarda il terrazzo, è considerato alla pari di un lastrico solare, cioè ad una copertura orizzontale dell’edificio e quindi escluso.
Anche la verniciatura della recinzione esclusa.

Stessa cosa per la copertura a falde inclinate, esclusa.

Inoltre l’Agenzia pone l’attenzione sul tipo di fabbricato o meglio sulla zona.
Chi fa la domanda ha premesso che il terrazzo e il tetto riguardano due fabbricati rurali (o ex rurali), quindi presumibilmente fuori da un centro abitato.
Perciò giustamente nella risposta l’Agenzia consiglia di verificare bene il tipo di zona che con molta probabilità non sarà né A né B né assimilabile.

L’agenzia inoltre fa un’altra puntualizzazione importante: le opere sulle parti escluse dal “bonus facciate” possono comunque essere detratte al 50% o 65%.
È sufficiente contabilizzare distintamente ciò che rientra nel 90% e ciò che rientra nel 50%.

Un esempio può essere l’isolamento termico dell’involucro esterno applicato sia sulle pareti che sul tetto.
Una contabilità per ciò che sta sulle pareti verticali esterne (90%).
Una contabilità per ciò che sta sulla copertura (50%-65%).

La causale del bonifico

Infine arriviamo al bonifico. Per il “bonus facciate” non c’è un bonifico
dedicato, si può utilizzare per il bonifico parlante uno di quelli già
predisposti.

Solo se è possibile, inserisci nella causale anche la Legge di riferimento del “bonus facciate” la 160 nel 2019. Ma anche senza, la spesa viene riconosciuta comunque.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

49 commenti su “CHIARIMENTI BONUS FACCIATE 2020: balconi parapetti ringhiere tetto – quali lavori e quale bonifico”

  1. Buongiorno
    grazie dei chiarimenti.
    una domanda: se ad un condomino si volesse cambiare la ringhiera ( compresi il corrente e gli elementi verticali) mettendo una identica, considerando che la sua è molto rovinata rientra nel bonus facciate?

    Rispondi
    • Ciao Tommaso. A mio parere (sottolineo “mio parere) la sostituzione con elementi simili può essere agevolata. Se invece sono di natura diversa ho dei dubbi, anche se la norma non specifica nulla a riguardo

      Rispondi
  2. buongiorno,
    devo fare dei lavori nel mio Condominio.
    Volevo accedere al bonus facciate 90%, ma ho un dubbio.
    Le copertine o scossaline (non so bene come si chiamino) che coprono la parte finale del balcone in muratura, dove ci si appoggia per affacciarsi per intenderci, sono comprese nel bonus nel caso in cui verranno cambiate e messe in materiale diverso da quello esistente?
    Ho letto qualche articolo dell’Agenzia delle Entrate, la quale non specifica mai questo componente, ma parla sempre di parti che compongono balconi.
    Grazie.

    Rispondi
  3. Buongiorno,
    la sostituzione di parapetti in cemento armato dei balconi con ringhiere metalliche rientra negli interventi che possono usufruire del bonus facciate? grazie per la risposta

    Rispondi
  4. Buonasera,
    per il 2021 il carteggio della ringhiera della terrazza e successiva tinteggiatura rientrano nel bonus 90% delle facciate?
    Se si è necessario fare inserire particolari riferimenti normativi in fattura o nel bonifico parlante?
    Un’ultima cosa, se si alla prima domanda, la detrazione vale anche se l’intervento è inserito in una più ampia ristrutturazione e quindi con IVA agevolata al 10%?
    Grazie

    Rispondi
  5. Buongiorno, un quesito per il quale non sono riuscito a trovare risposta ,
    secondo le linee guida si possono fare lavori di ripristino e consolidamento sostituendo o ripristinando le grondaie e i pluviali.
    Nel caso di ripristino di balconi, sottobalconi e frontalini posso inserire negli stessi le scossaline e le grondaie beneficiando del 90%, ? anche se attualmente ne sono sprovvisti ?

    Rispondi
  6. devo eseguire opere di ristrutturazione della facciata, tra cui la chiusura di alcune finestre e l’apertura di nuove; ampliare un balcone esistente e crearne uno nuovo…
    Tutte queste modifiche pregiudicano il fatto che io possa beneficiare del bonus facciate per i lavori di recupero sui balconi esistenti all’inizio dei lavori e per il cappotto su tutta la facciata (anche se è stata modificata)?
    Dubito che i lavori di modifica possano essere detratti al 90%, quindi contabilizzando le fatture in modo idoneo potrei beneficiare del 50% – ristrutturazione sulle modifiche e 90% per le opere finalizzate al recupero. E’ corretto?

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  7. Salve, complimenti per l’articolo molto esaustivo che, però, non aiuta il mio caso.
    Faccio una domanda diretta…
    Ho i balconi di casa che sono pericolanti con le travi che li sostengono ammalorate e il ferro che arruginito e consumato che spunta fuori. Mi è stato proposto come soluzione la crwazione di alcuni pilastri in cemento armato a sostegno degli setssi.
    Rientrano tali opere e spese nel bonus facciate per il recupero dei balconi e quindi, come dice la norma, a dare stabilità e decoro al balcone?

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    • ciao Gianluigi. A mio parere le aggiunte di qualsiasi genere di elementi costitutivi non rientra nel bonus facciate. La norma parla di ripristino e quindi prudentemente direi di rimanere in tale ambito. Il resto può comunque essere detratto al 50%

      Rispondi
  8. Buongiorno Danilo,grazie mille per l’articolo. Devo sostituire una ringhiera di un terrazzo e fare al suo posto un parapetto solo in muratura. Ti chiedo due cose, se rientra nel bonus facciate e se per questo tipo di lavori devo dare comunicazione al comune con un cila. Grazie

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    • ciao Giovanna. Sulla sostituzione io sarei prudente, perché l’Agenzia parla di rinnovo. Sulla necessità della pratica o meno, dovresti chiedere al tuo tecnico o ad un tecnico della tua zona (comunque presumo di si)

      Rispondi
  9. Ciao danilo.
    Non trovo riferimenti legislativi o interpelli che mi chiariscano se io singolo condomino, NON all’interno di un rifacimento facciate condominiali, posso portare solamente i lavori di rifacimento che eseguo sul mio balcone (frontalini, sottobalcone e pavimentazione).
    Hai qualche info?

    Rispondi
  10. A seguito della risposta n. 289 del 31/8 ad un interpello, dove si considera agevolata al 90% “la sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna,
    spezzati in più parti, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone”, secondo lei la sostituzione di una veranda posta su di un balcone, può essere considerata agevolabile?
    Grazie 1000
    Claudio

    Rispondi
  11. Buongiorno, io ho due appartamenti all’ultimo piano di uno stabile di 4 piani, se volessi provvedere solo io per ristrutturare i due balconi, frontalini, sottocieli, e pitturare la facciata in direzione dei miei balconi, rientrerei nel bonus facciata, considerando che altri condomini non sono intenzionati ad effettuare lavori? grazie.

    Rispondi
  12. Le chiedo un chiarimento. La parte del tetto che sporge rispetto al piano della facciata di casa mia ha un abbellimento in legno; siccome vorrei riverniciare tutto il perimetro sottotetto visto che le intemperie hanno rovinato la verniciatura del legno, posso utilizzare il “Bonus Facciate”? Non mi è chiaro se posso considerarlo come “cornicione” oppure no. La ringrazio dell’attenzione

    Rispondi
    • ciao Giancarlo. La norma parla di cornicioni. Nel tuo caso credo sia una valutazione personale in base alle caratteristiche architettoniche. Difficile da valutare

      Rispondi
  13. Buongiorno Danilo,
    Dovrei fare un intervento di manutenzione straordinaria sui balconi del mio app.to per il consolidamento e la tinteggiatura della soletta/sottobalcone e della sostituzione del parapetto in muratura fuori norma h=90cm con uno più leggero in vetro/lamiera con altezza a norma h=100cm, inoltre vorrei impermeabilizzare e pavimentare i balconi con nuove piastrelle.
    Secondo te per questi tipi di interventi rientro nel bonus facciate? Ho già verificato nel PRG che l’immobile è in zona B.
    Grazie mille in anticipo

    Rispondi
    • ciao Luciano. Dovresti rientrare nel bonus facciate. Qualche dubbio rimane sulla sostituzione dei parapetti, in quanto non viene specificato l’intervento, che però a mio parere possono rientrare comunque

      Rispondi
  14. Ciao a tutti,
    I lavori sui balconi dei singoli appartamenti(tutti danneggiati), in caso di lavori condominiali sulla intera facciata:
    -rientrano nell’appalto del condominio, con superbonus 110%?
    – possono rientrare nel bonus facciate 90%, dei lavori condominiali?
    – oppure il singolo condominio deve fare un appalto a parte ? In questo caso rientra cmq nel superbonus 110%?

    Rispondi
    • ciao Salvo. Possono rientrare nel bonus facciate, per la gestione della suddivisione delle spese dovresti chiedere all’amministratore

      Rispondi
      • Buongiorno. Acclarato che il rifacimento delle pavimentazioni dei balconi privati rientra a pieno titolo nel bonus facciate al 90%, in caso di concomitanti lavori condominiali sulle facciate è possibile che solo alcuni condomini usufruiscano – tramite singoli accordi con la ditta appaltatrice – di tale bonus per i predetti lavori sulle pavimentazioni? Con quali modalità? Grazie

        Rispondi
  15. Buongiorno,

    non mi e’ chiara una cosa…io dovrei sostituire 30 mt di ringhiera per balconi, i parapetti. Adesso ne ho una tutta in legno e vorrei sostituirla con legno e ferro. Puo’ essere considerato un elemento costitutivo del balcone e per tanto ammissibile al bonus facciate del 90% ? Come faccio ad essere sicura della cosa? Grazie .

    Rispondi
    • ciao Patrizia. Il parapetto è un elemento del balcone riconosciuto, non è specificata la sostituzione, ma ritengo possa rientrare. Per esserne sicura puoi fare un interpello alla tua Agenzia

      Rispondi
  16. Nella mia seconda casa al mare ho installato delle telecamere per la videosorveglianza ai fini di sicurezza. So di poter detrarre il 50% delle spese ma ho un dubbio. Ho fatto fare il lavoro da un parente che non si è pagato e posseggo solo la fattura dei materiali montati con uno sconto del 50 %. Poichè tra i requisiti per godere della detrazione c’è che ” l’impianto deve essere installato da un tecnico del settore” e sulla fattura non compare il costo del lavoro, posso fare ugualmente il bonifico parlante e usufruire della detrazione?
    Grazie per una risposta.

    Rispondi
    • ciao Ottavia. Se il requisito tecnico è che venga installato (e certificato?) da un tecnico del settore purtroppo credo non sia recuperabile. Mi sembra comunque una prassi anomala visto che per tutte le restanti detrazioni non c’è il vincolo della manodopera, a meno che questa non sia regolata a livello urbanistico/edilizio

      Rispondi
  17. Ciao , premesso che la situazione del terrazzo è chiara, mi è meno chiara lo status del “parapetto del terrazzo” che svolge la funzione del parapetto di un balcone e quindi di non cadere nel vuoto. Inoltre concorre esso stesso, essendo su una facciata dell’edificio al miglioramento del decoro urbano. Dunque assodato che la detrazione vale per il parapetto del balcone …può valere anche per il parapetto del terrazzo ?

    Grazie per una risposta
    Massimo

    Rispondi
    • ciao Massimo. A mio parere, visto che non c’è o non ho trovato ancora precisazioni in merito, il parapetto che rimane sul filo esterno, lungo la prosecuzione del perimetro e quindi naturale prosecuzione della facciata, possa rientrare nel bonus.

      Rispondi
      • Buongiorno, io ho una situazione simile e non sto riuscendo a capire se questo quesito è stato risolto. Il parapetto del terrazzo come prosecuzione delle facciate e continuo al perimetro delle facciate, è valido per il bonus facciate??

        Rispondi
  18. Buongiorno Danilo.

    Visto che il principio della della norma è migliorare il decoro urbano, le spese per la pulitura (carteggio) e tinteggiatura (mordenzante) delle persiane in legno fronte strada e degli infissi collegati, che ciclicamente necessitano di manutenzione per mantenere un aspetto dignitoso, rientrano nell’agevolazione?

    Difficile immaginare un ripristino facciata senza includere la pulizia e tinteggiatura anche del frontale del portone, se in legno.

    Grazie per la consulenza.

    Rispondi
  19. MOLTO CHIARO NELLA SPIEGAZIONE E VOLEVO SAPERE UN ULTIMA COSA, NON MENO IMPORTANTE PER POTER ESEGUIRE LE LAVORAZIONI PREVISTE DAL BONUS FACCIATE…. IL CREDITO D’IMPOSTA RICORDO CHE FINO ALLO SCORSO ANNO NON ERA CEDIBILE E MI SEMBRA CHE LE NUOVE DISPOSIZIONI INVECE POSSANO IPOTIZZARE TALE PROCEDURA… GIUSTO??
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE.

    Rispondi

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