SUPERBONUS 110% GLI INTERVENTI TRAINATI: fotovoltaico e ricarica veicoli elettrici cosa comprende


Quali sono gli interventi trainati con il Superbonus 110% del Decreto Rilancio? Cosa significa che devono essere realizzati congiuntamente ai trainanti?

PANORAMICA

Quinto articolo della serie dedicata all’approfondimento della circolare 24/E del 08 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Circolare che spiega e approfondisce alcuni aspetti del Superbonus del
Decreto Rilancio.

Il Superbonus introdotto dal Decreto Legge 34 del 2020 dà la possibilità di cedere, scontare o detrarre direttamente dal proprio monte IRPEF le spese per alcuni tipi di interventi sulla casa, con un’aliquota del 110%.

Le macro tipologie sulle quali poter applicare il bonus sono in sostanza due:
-di efficientamento energetico;
-antisismiche.

Ti ricordo che le altre agevolazioni, quelle al 50% al 65%, 70%, 75%, non sono scomparse anzi, con il Decreto Rilancio beneficiano anch’esse della possibilità di cessione e sconto del credito.

Se vuoi approfondire puoi leggere gli articoli della categoria Superbonus che ho pubblicato.

In questa serie mi concentro sul Superbonus.
Nei precedenti quattro episodi ti ho parlato:
-chi ha diritto al Superbonus “SUPERBONUS 110% CHI NE HA DIRITTO? Condomini e Persone Fisiche – Circolare 24E Agenzia delle Entrate”;
-su quali immobili è applicabile “SUPERBONUS 110% Quali Immobili? unifamiliare appartamento condomini strumentali negozi magazzini”;
-gli interventi trainanti “Gli interventi TRAINANTI del SUPERBONUS 110%: quali lavori comprende”;
-il super Sismabonus “SISMABONUS 110%: come funziona il Superbonus per gli interventi antisismici”.

Oggi ti parlo di una parte di quegli interventi di efficientamento energetico, ovvero quelli trainati. Suddividerò l’articolo nei seguenti capitoli:
1)gli interventi trainati (l’ecobonus, la ricarica dei veicoli elettrici e il fotovoltaico);
2)che cosa significa che devono essere eseguiti congiuntamente;
3)come funziona quando l’edificio è vincolato.

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1) GLI INTERVENTI TRAINATI

Alcuni interventi di efficientamento energetico vengono chiamati nel Superbonus: trainati.
Trainati perché da soli non ti consentono di accedere al 110%, ma hanno bisogno che a monte ci sia uno degli interventi principali chiamati trainanti.

I trainanti, senza entrare troppo nello specifico – l’ho fatto negli articoli precedenti, riguardano l’isolamento dell’involucro opaco – l’isolamento termico dell’involucro opaco – e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I trainati invece sono gli altri interventi compresi nell’Ecobonus, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e il fotovoltaico, anche abbinato ai sistemi di accumulo.

a) gli interventi ecobonus

Tra gli interventi trainati come ti ho appena detto ci sono tutti quegli interventi compresi nell’Ecobonus, già agevolabili da diversi anni con le percentuali inferiori.

Solitamente questa tipologia di interventi viene identificata con il 65%, ma in realtà va dal 50% e può arrivare fino all’85% se abbinati al Sismabonus. In generale sono quelli che permettono la riqualificazione energetica dell’edificio.
Sono ad esempio:
-la sostituzione delle finestre comprensive di infissi;
-le schermature solari;
-la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (questo diventa trainato quando riguarda il singolo appartamento in condominio, l’impianto autonomo del singolo appartamento);
-i generatori a biomasse.

Tutti quegli interventi compresi nell’articolo 14 del Decreto Legge 63 nel 2013 possono essere trainati quindi al 110%, ciascuno con i propri limiti di spesa o di detrazione massimi.

A tutti si applica il 110% se eseguiti congiuntamente ai trainanti, cioè l’isolamento termico delle superfici opache e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Congiuntamente ad almeno uno dei due.

E se si consegue nel complesso un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento di quella più alta.

Il miglioramento non deve essere necessariamente conseguito solo mediante i trainanti, ma tutti nel complesso concorrono al salto delle due classi.

Importante contenuto nella circolare 24/E riguarda la realizzazione delle opere. Testualmente: “…a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi“.
Queste parole a mio parere hanno un significato ben preciso, ovvero niente agevolazione in caso di opere incomplete o parzialmente realizzate.

Se non termini i lavori, non puoi fruire del bonus.

È una considerazione scontata se hai chiaro in mente che negli interventi energetici c’è bisogno di un APE pre e post intervento.
Se non hai terminato i lavori, non hai possibilità di realizzare l’APE a fine lavori e quindi non puoi accedere alla detrazione.

Questa frase secondo me apre un ventaglio di considerazioni.
La prima che mi viene in mente riguarda i lavori che si protraggono per più tempo, magari a cavallo di più anni.
Se la si pensa riferita al singolo, breve intervento come quello che ti ho appena detto, non ci sono dubbi. Ma quando questo viene realizzato insieme ad altri lavori edili? E quando ci si avvale magari della cessione del credito a stato di avanzamento lavori?

Problemi che non sussistono se i lavori alla fine vengono correttamente completati.
Lasciami il tuo parere nei commenti e dimmi che cosa ne pensi.

Altra condizione fondamentale è che l’edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento funzionante. Condizione necessaria per qualunque intervento che riguardi l’ecobonus, tranne per:
-l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
-per i generatori a biomasse;
-per le schermature solari.

Questo non solo ai fini del 110%, ma anche già per le agevolazioni precedenti quelle al 50%, 65% eccetera.
Senza un impianto di riscaldamento esistente non si può fruire dei bonus.

b) colonnine di ricarica per veicoli elettrici

L’altro intervento trainato è l’installazione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici negli edifici.

La spesa massima riconosciuta sulla quale applicare il super bonus è di 3.000 euro. Sono compresi anche i costi per l’aumento di potenza del contatore fino a un massimo di 7 kw.

Il limite dei 3.000 euro è annuale e per ciascun intervento di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura.
Il limite va inoltre riferito anche al contribuente e cioè, in caso di realizzazione di più sistemi in più edifici di proprietà, il limite massimo per il soggetto è sempre di 3.000 euro.

Come per quelli dell’Ecobonus, anche l’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici è subordinato alla realizzazione di uno dei due interventi trainanti per poter fruire del 110%.

c) impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

Terzo tra gli interventi trainati (anche se l’ecobonus ne comprende svariati) sono gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica.

La spesa complessiva sulla quale calcolare il bonus è 48.000 euro nel limite massimo di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale.
Anche gli eventuali sistemi di accumulo integrati possono rientrare nei 48.000 euro, nei limiti di 1.000 euro per Kw.

Inoltre nella circolare 24/E per quanto riguarda i sistemi di accumulo, l’Agenzia indica che devono essere integrati agli impianti fotovoltaici agevolati. Presumo quindi che l’installazione successiva di questi sistemi agli impianti fotovoltaici già esistenti possa essere detratta al 110% solo se questi ultimi sono già agevolati con lo stesso bonus.

Anche queste spese quindi, fotovoltaico più sistema di accumulo, possono maturare un credito del 110% se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.
In questo caso anche con gli interventi antisismici.

Il limite di 48.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare.

Quando gli interventi sono di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, o di ristrutturazione urbanistica, il limite per Kw di 2.400 euro viene ridotto a 1600 euro.

Importante: il bonus non può essere cumulabile con altre agevolazioni diverse dal Superbonus.

Ulteriore condizione per poter fruire dell’incentivo è che l’impianto sia connesso alla rete elettrica e che l’energia non auto-consumata venga ceduta
al GSE.

2) COSA SIGNIFICA “ESEGUITI CONGIUNTAMENTE”

Chiariamo adesso cosa intende l’Agenzia per “eseguiti congiuntamente”.

Avrai sentito più volte, se è da un po che ti stai informando sul Superbonus, che gli interventi trainati per poter fruire per 110% debbono essere realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Ma cosa significa esattamente?
Significa che le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’arco di tempo che va tra l’inizio lavori e la fine delle opere degli interventi trainanti.

Se ad esempio realizzi il cappotto ad inizio ottobre 2020 e termini i lavori a fine novembre 2020, la spesa per la sostituzione delle finestre deve essere sostenuta all’interno di questo arco di tempo.

Su come si identifica la data di inizio e di fine lavori l’ho accennato in diversi video precedenti.
Se c’è una pratica, tipo una CILA, una SCIA o Permesso di Costruire, le date sono comunicate ufficialmente e le trovi
all’interno dei documenti.
Altrimenti la puoi desumere dalla comunicazione all’ASL per quanto riguarda la sicurezza nei cantieri edili, nella notifica per eliminare.
Al limite puoi fare un’autocertificazione, una dichiarazione dove attesti la data di inizio lavori.
Un modello di quest’ultima lo puoi scaricare se ti iscriverai al sito.

Una precisazione importante è che se l’intervento trainante è stato realizzato e pagato prima del periodo di validità – cioè prima del 01 luglio 2020 – non puoi agevolare le spese dei trainati anche se questi vengono pagati nel periodo corretto, cioè tra il 01 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

3) COME FUNZIONA QUANDO L’EDIFICIO È VINCOLATO

Solo se l’edificio è sottoposto ad uno dei vincoli del codice dei beni culturali e del paesaggio, o se i regolamenti edilizi urbanistici e ambientali vietano la realizzazione degli interventi trainanti, allora il 110% può essere applicato ai soli interventi trainati.

Quindi l’aliquota più alta può essere applicata ad esempio anche alla sola sostituzione delle finestre o all’installazione di schermature solari.

Deve comunque risultare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento di quella più alta.
Grazie

A presto.

grazie

Danilo Torresi

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