Superbonus 110 unifamiliari: fine lavori dopo il 31 marzo 2023, opere non realizzate e lavori pagati


Il Superbonus 110% per le unifamiliari scade il 31 marzo 2023. Quando va fatta la fine lavori? Entro la scadenza? Puoi completarli dopo? Cosa cambia se agevoli in dichiarazione dei redditi invece che con cessione del credito e sconto in fattura? Torno sull’argomento focalizzandomi sulle risposte e la giurisprudenza.


Il Superbonus 110 per le unifamiliari terminerà il prossimo 31 marzo 2023 (salvo proroghe nell’iter di conversione in legge del DL 11/2023). Chi ha raggiunto un SAL di almeno il 30% al 30 settembre 2022 ha maturato il diritto di agevolare le spese fino al 31 dicembre 2022 (poi spostato al 31 marzo 2023). Per chi non ha raggiunto il SAL 30%, il Superbonus si è fermato al 30 giugno 2022.

Puntualmente ad ogni scadenza , che solitamente coincide con la fine dell’anno, tornano i quesiti sulla fine lavori e i pagamenti, in modo da non perdere l’agevolazione per i lavori non ancora eseguiti.

Questa volta i dubbi sono ancor più sentiti vista la particolare situazione del mercato della cessione del credito (fermo oramai da un anno) che ha determinato il rallentamento dei cantieri e di conseguenza molti non riusciranno a completare le opere entro la scadenza del bonus.

Ho già spiegato in un recente articolo i dubbi legati alla mancata fine lavori, specialmente in relazione alle opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura. 

Intendo tornare sopra alla questione, focalizzandomi sulle differenze tra la fruizione in dichiarazione dei redditi e la cessione del credito o lo sconto lo in fattura.

FINE LAVORI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il meccanismo del Superbonus prevede il principio di cassa, quindi tutte le spese sostenute (pagate) nel periodo di vigenza (entro la data di scadenza) possono essere agevolate con la percentuale prevista. Nel rispetto di tutti gli adempimenti specifici.

In generale i bonus funzionano così, se paghi prima della scadenza, avendo i requisiti e rispettato gli adempimenti, maturi il diritto di detrarre il credito.

Il credito maturato dalle spese sostenute può essere detratto nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello del pagamento. Nel nostro caso, per le spese Superbonus 110 sulle unifamiliari che hai sostenuto nel 2023, potrai iniziare a detrarle dal 2024 in quattro anni. Sempre rispettando gli adempimenti previsti, come le asseverazioni ed il visto di conformità (quest’ultimo in alcuni casi escluso se usi il credito in dichiarazione)

È chiaro quindi che se non riesci a pagare l’intera somma agevolata entro il 31 marzo 2023 (data attuale di scadenza del Superbonus), quello che pagherai dal 01 aprile in poi non potrà essere agevolato al 110%.

Ma la fine dei lavori? Entro il 31 marzo vanno terminati i lavori?

Mettiamo in chiaro una questione, la data di scadenza di un bonus riguarda esclusivamente i pagamenti e non la fine lavori legata alla normativa urbanistica. Di conseguenza la risposta è: il 31 marzo 2023 non è necessariamente la data entro la quale terminare i lavori.

Detto questo però, è opportuno fare delle precisazioni importanti, e delle distinzioni. 

I lavori dovranno essere portati a termine, così come chiarito nell’interrogazione parlamentare al MEF 5-07055 pubblicata il 17 novembre 2021 e dalla sentenza n. 42012/2022 della Corte di Cassazione.

I lavori andranno terminati e non limitatamente agli interventi agevolati (Sismabonus o Ecobonus 110%). Andranno terminati per come sono stati previsti dal titolo edilizio. Quindi anche gli eventuali altri interventi agevolati o non agevolati.

Questo è un principio valido per qualsiasi bonus per il recupero del patrimonio edilizio esistente e di efficientamento energetico.

Se da un eventuale controllo venisse riscontrato il mancato completamento delle opere, sarà revocato il bonus.

Se intendi quindi fruire del credito in dichiarazione dei redditi gli scenari dopo il 31 marzo possono essere:

  • hai completato e pagato tutte le opere entro il 31 marzo 2023, dal 2024 inizierai a detrarre l’intero credito maturato.
  • hai completato tutti i lavori, ma non sei riuscito a sostenere tutte le spese agevolate entro la scadenza, agevolerai al 110% solo i pagamenti effettuati entro il 31 marzo.
  • hai completato e pagato parzialmente i lavori, tutto quello realizzato e pagato dopo non sarà agevolato al 110%.
  • hai completato parzialmente i lavori, ma hai pagato l’intera somma prevista entro la scadenza, potrai agevolare l’intera spesa al 110% a patto che i lavori vengano effettivamente completati.

Su questo ultimo punto, nell’articolo che ti ho citato prima, ho sottolineato le criticità intrinseche e gli imprevisti di un cantiere edilizio, che possono influire sui bonus. Pagare una grossa cifra in anticipo per lavori ancora non realizzati ti espone a dei rischi che potrebbero inficiare le agevolazioni.

Una volta consapevole dei rischi, resta comunque una tua scelta su come procedere.

FINE LAVORI E CESSIONE DEL CREDITO (O SCONTO IN FATTURA)
Il discorso invece cambia radicalmente se intendi fruire delle opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura previste dall’art. 121 del DL 34/2020.

Da maggio 2020 è stata allargata ed estesa a tutti i bonus la possibilità di agevolare il credito mediante la cessione o lo sconto in fattura.

Per usufruire delle opzioni alternative devi effettuare (o meglio il commercialista o il CAF) la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, per la quale dovranno essere stati rispettati gli adempimenti previsti come il SAL 30% e le asseverazioni. Pena la mancata apposizione del visto di conformità.

Le asseverazioni in particolare, redatte e firmate dai professionisti abilitati, devono riguardare somme pagate di lavori realizzati. Debbono riferirsi a SAL non inferiori al 30% che possono essere al massimo due più il finale.

Sulla definizione di SAL ci si riferisce al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 comma 1 lett. d) “…lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora…

È assodato che le asseverazioni sui requisiti e la congruità delle spese vadano effettuate solo per i lavori effettivamente realizzati e pagati. Non possono essere fatte  per le sole spese sostenute di opere non realizzate (questo vale anche per le agevolazioni diverse dal Superbonus per le quali gli obblighi di asseverazione sono stati estesi mediante il decreto antifrode DL 157/2021 di novembre). 

Su questo la sentenza 42012/2022 è categorica, anche se si riferisce ai bonus ordinari, il medesimo principio è valido anche per il Superbonus 110% delle unifamiliari e per tutte le agevolazioni.

Ne consegue che al 31 marzo 2023 potrai agevolare mediante cessione del credito o sconto in fattura, solo opere pagate e realizzate. Il che significa che se intendi usufruire del bonus per l’intera spesa, dovrai necessariamente anche aver terminato i lavori delle opere agevolate.

Se presenti e se tecnicamente possibile, potrai valutare di realizzare dopo la scadenza le lavorazioni agevolate con altri bonus, o non agevolate.

Un’ipotesi suggestiva
C’è chi azzarda l’ipotesi che anche con le opzioni alternative l’intervento possa essere completato dopo la scadenza, a fronte del sostenimento dell’intera somma entro il 31 marzo 2023, visto che il termine ordinario entro il quale effettuare la comunicazione telematica è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Ipotesi sostenuta da una risposta del MEF e da un interpello dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento al bonus facciate a fine 2021, che ammetteva lo sconto in fattura al 90% con il solo pagamento del 10% da parte del contribuente, anche con lavori terminati nel 2022.

Senza ritornare sui rischi connessi a lavori interamente pagati ma che verranno effettuati in futuro, resta comunque l’obbligo dell’asseverazione solo dopo averli realizzati. Il che ci riporta punto e a capo col Superbonus 110% per le unifamiliari, con una situazione apparentemente simile alla fruizione in dichiarazione dei redditi, ma con un fronte temporale più breve (16 marzo 2024).

Ciascuno fa le proprie scelte conscio dei rischi. Personalmente consiglio sempre prudenza ed evitare estreme interpretazioni della normativa che potrebbero esporti a rischi eccessivi.

Gli scenari:

  1. paghi ed usufruisci della cessione e/o sconto solo per le opere che hai effettivamente realizzato al 31 marzo, purché (se parziali) si riferiscano ad un SAL di almeno il 30% riferito al 2023 (ipotesi più cauta)
  2. paghi l’intera somma prima del 31 marzo ed effettui le comunicazioni telematiche per cessione e sconto solo dopo aver realizzato i lavori dopo la scadenza, e comunque entro il 16 marzo 2024. (ipotesi intraprendente)

Alla prima delle due si aggiungono i dubbi legati alla transizione verso i bonus ordinari per le spese sostenute dopo la scadenza (visto l’oggettiva impossibilità di transizione al Superbonus 90% a seguito del 3° periodo del comma 8-bis del DL 34/2020 introdotto dal Decreto Aiuti quater del 2022). Potrebbe essere fattibile, ma bisognerà fare molta attenzione ai massimali, alla CILAS visto che le opere non saranno più in regime Superbonus e agli adempimenti.

Alla seconda invece bisogna aggiungere i fattori di rischio e gli imprevisti legati al proiettare i lavori edilizi avanti nel tempo. Rischi e imprevisti che aumentano all’aumentare della lunghezza del periodo.

Delle due propendo sempre a suggerire la prima, in un’ottica di sicurezza; da alcuni ritenuta “eccessiva”. Del resto ciascuno fa le proprie scelte in base alle proprie convinzioni.

  • Nel 2020 moltissimi erano convinti che le asseverazioni potessero essere fatte solo sulle spese sostenute, indipendentemente dalle opere realizzate;
  • Nel 2021 moltissimi erano convinti che fosse sufficiente pagare il 10% della fattura del bonus facciate anche se i lavori nemmeno erano iniziati, assicurandosi così il 90% “senza alcun rischio”;
  • A settembre 2022 moltissimi erano sicuri che bastasse aver pagato, senza aver realizzato, almeno il 30% dei lavori per assicurarsi il 110 delle unifamiliari fino a fine anno;
  • Nel 2023 moltissimi hanno maturato la certezza che la “remissione in bonis” sia la chiave per arrivare, coi lavori pagati nel 2023, “tranquillamente” fino al 30 novembre 2024;
  • Immagina cosa potrebbero cercare di convincerti nel 2024 [semicit].

Sulla “remissione in bonis” ti suggerisco sempre di verificare per tempo, col commercialista, se è un’opzione percorribile per il tuo caso specifico.

Come sempre servirebbero dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per definire precisamente la fattibilità di alcune opzioni, e non lasciare alla libera interpretazione soggettiva, visti gli alti rischi connessi alle agevolazioni degli interventi edilizi.

Articolo precedente:
SUPERBONUS 110 ultime notizie unifamiliari: i dubbi sulla fine lavori al 31 marzo 2023

_____________________
Grazie per aver letto questo articolo!
Se ti è piaciuto e vuoi sostenere il lavoro che faccio, ti invito ad abbonarti al Sito o al canale YouTube.
Con il tuo sostegno, potrò continuare a produrre contenuti di qualità e a condividere le mie conoscenze e le mie idee con te, sia attraverso il sito che attraverso i miei video su YouTube.
Grazie per il tuo supporto!

Le informazioni ed i pareri contenuti in questo Sito, così come quelli forniti in risposta ai commenti sotto agli articoli, sono consigli e opinioni personali e sono espressi in forma acritica sulla base delle informazioni fornite. Valgono in via generale e non costituiscono un giudizio di merito. Non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario per ogni caso.

grazie

Danilo Torresi

3 commenti su “Superbonus 110 unifamiliari: fine lavori dopo il 31 marzo 2023, opere non realizzate e lavori pagati”

  1. Buonasera una domanda, ovunque si parla sempre di pagamenti eseguiti e mai di lavori eseguiti totalmente ma pagati nemmeno 1 €… in questo caso..le scadenze per l’agevolazione del supebonus come funzionano??? lavori al 30% a settembre 2022 con relativa asseverazione, fatto 1 sal a dicembre 2022 fatto collaudo a dicembre 2022 poi fattura a saldo a marzo 2023… di questi lavori incassato/pagato nulla.. come funziona in questo assurd caso, dove il committente non ha pagato nulla?? quali scadenze deve rispettare per non perdere il beneificio fiscale??…putroppo ci sono molti casi cosi..dove i committenti..” tanto è tutto gratis, tanto cedo il credito e bla bla bla..” e pi non pagano nessuno…quali sono i termini da rispettare?? grazie

    Rispondi
  2. Buongiorno, ottimo articolo e parzialmente chiarificante (per un inesperto come me), Domanda, ma se ho finito i lavori entro il 31 marzo, asseverato ad ENEA il 23 marzo, perciò ho “finito i lavori 110%” posso chiudere dichiarare “fine lavori” (verso il comune) il 15 aprile 2023 (per esempio) e in questo lasso di tempo acquistare grandi elettrodomentici e installare un pavimento laminato, e poi portare questi lavori in detrazione 50% con la dichiarazione dei redditi dei prossimi 10anni?. Grazie della risposta che vorra fornirmi

    Rispondi
    • Ciao Mario, questo è un quesito interessante per il quale vorrei argomentare per risponderti. Magari posso risponderti durante Diretta Studio nel canale YouTube o se mi scrivi in privato concordiamo un video esclusivo

      Rispondi

Lascia un commento