SUPERBONUS 110%: i requisiti di accesso e come funziona la detrazione


Quali sono i requisiti e come funziona la detrazione con il Superbonus 110% del Decreto Rilancio?

PANORAMICA

Continuando con la serie di articoli di approfondimento della circolare 24/E del 08 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, oggi ti parlo dei requisiti e di come fruire la detrazione – di come si calcola.

La circolare 24/E approfondisce diversi aspetti del Superbonus del Decreto Rilancio. Superbonus che ti ricordo riguarda l’agevolazione fiscale di alcune spese per alcuni tipi di interventi sulla casa, con un’aliquota del 110%.

Agevolazione che consiste nella detrazione o nella possibilità di cessione o sconto del credito.

I lavori sono principalmente di due tipologie: di efficientamento energetico
e antisismici.

Per accedere al Superbonus ci sono dei risultati da conseguire e degli obblighi da rispettare.
Se vuoi approfondire puoi leggerti gli articoli che ho pubblicato

Nei precedenti ti ho parlato di:
chi ha diritto al Superbonus;
le tipologie di immobili sui quali è applicabile;
gli interventi trainanti quali sono;
il super Sismabonus in cosa consiste;
gli interventi trainati.

Oggi ti parlo di:
1)i requisiti per accedere al Superbonus;
2)il limite di immobili sui quali è applicabile;
3)i limiti di spesa come si considerano;
4)la capienza IRPEF;
5)se vendi l’immobile cosa succede;
6)le spese tecniche, professionali e quelle correlate come vengono incluse.

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1) I REQUISITI PER ACCEDERE AL SUPERBONUS

Oggi tralascio gli interventi antisismici dei quali ho trattato in diversi articoli precedenti.

Il testo di oggi sarà incentrato solo sugli interventi di efficientamento energetico, che ti permettono di accedere al Superbonus rispettando alcune regole.

Tra gli interventi energetici ce ne sono due che sono trainanti, cioè l’isolamento delle superfici opache dell’involucro e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
E i trainati, che sono tutti i restanti che sono già compresi nell’Ecobonus.

Le regole da rispettare sono extra rispetto a quelle già in vigore per le
agevolazioni antecedenti.

La prima è che devi seguire le indicazioni, le direttive contenute all’interno del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (il MISE). Questa breve frase comprende ben 60 pagine da studiare sulle quali conto di fare qualche contenuto.

La seconda regola, che ho ripetuto diverse volte nei miei articoli precedenti, è che gli interventi nel complesso debbono assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Dell’intero edificio, condominiale, unifamiliare, o unità funzionalmente indipendente.

Come dimostri il miglioramento di due classi?
Con due attestati di prestazione energetica, uno fatto prima dell’intervento e uno fatto dopo.
L’APE, l’attestato di prestazione energetica, lo redige un tecnico abilitato.

2) IL LIMITE DI IMMOBILI

La detrazione, pari al 110% fruibile in 5 anni, si applica sulle spese sostenute tra il 01 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Spese sostenute sia per gli interventi trainanti, che quelli trainati.

I costi per l’efficientamento energetico – cioè di isolamento delle superfici opache e di sostituzione dell’impianto di riscaldamento – quando realizzati su
edifici unifamiliari e su unità funzionalmente indipendenti, hanno dei limiti.

Il 110% di aliquota su queste spese può essere applicato su un massimo di 2 immobili.
Questo limite non si applica quando gli interventi sono sulle parti comuni.

3) I LIMITI DI SPESA

I limiti di spesa sono diversi e variano da tipologia di immobile a tipologia
di intervento e comprendono anche l’IVA.

Negli edifici unifamiliari e nelle unità funzionalmente indipendenti i limiti dei costi o di detrazione sono riferiti all’immobile.

Se effettui più di un intervento i limiti di spesa di ciascuno si sommano e il totale andrà suddiviso tra i soggetti che hanno contribuito alla spesa.
Sia detentori che possessori – cioè sia affittuari che proprietari o titolari di un diritto reale.

Riporto pari pari l’esempio fatto dall’Agenzia:
due comproprietari di un edificio unifamiliare decidono di realizzare un cappotto e sostituire la caldaia. Potranno usufruire di un credito del 110% su un importo massimo di 80.000 euro cioè 50.000 euro per il cappotto e 30.000 euro per la caldaia. Credito che sarà ripartito proporzionalmente tra i due in base a quanto hanno pagato.

Nei condomini invece (ti ricordo che sono considerati condomini anche quelle
realtà dove ci sono almeno due unità di due proprietà distinte) il calcolo è diverso.
L’ammontare del limite di spesa è calcolato sulla base del numero delle unità di cui è composto l’edificio.

Se possiedi o detieni un appartamento in condominio, puoi detrarre il 110% della
quota che ti spetta calcolata in base ai millesimi, più le singole quote degli
interventi trainati realizzati nell’unità abitativa.

Ad esempio se installi infissi e schermature solari puoi detrarre la spesa e sommarla alla quota che ti spetta degli interventi sulle parti comuni. Perché ti ricordo che in condominio gli interventi di isolamento termico delle superfici opache e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sono trainanti, solo se effettuati sulle parti comuni.

In conseguenza di ciò è possibile trainare nel Superbonus gli altri interventi Ecobonus realizzati nelle singole unità.

Se hai un impianto di riscaldamento autonomo, vuoi sostituirlo e sei in condominio, l’intervento non è trainante.
Diventa trainato soltanto se c’è la realizzazione dell’isolamento termico sulle parti comuni.

Importante precisazione fatta nella circolare 24/E è che le spese imputabili ai condomini in base ai millesimi possono essere superiori al limite massimo per singola unità dello stesso intervento.

Faccio un esempio per spiegarmi meglio.
In un condominio di 5 unità la spesa massima consentita per l’isolamento termico è di 40.000 euro moltiplicate per il numero delle unità, quindi 200.000 euro totali.
Le singole quote suddivise su base millesimale potranno essere anche superiori ai 40.000 euro e interamente detraibili.

Inoltre sempre per quanto riguarda le spese sulle parti comuni nei condomìni, possono beneficiare del Superbonus anche soggetti come imprese o attività. Questo però se partecipano alle spese e se l’edificio può essere considerato residenziale, cioè con predominanza di unità abitative.

Per essere considerato tale la somma delle superfici delle unità residenziali deve essere superiore al 50% del totale.
In questo caso anche i possessori o i detentori di unità immobiliari strumentali o legate all’attività possono usufruire del bonus.

Se la somma risultasse inferiore invece, potranno partecipare e usufruire del bonus solo i soggetti delle unità abitative.

Sempre riguardo alle parti comuni, per quanto riguarda i pagamenti, fanno fede le date dei bonifici effettuati dal condomìnio. Indipendentemente dalle date di versamento delle singole quote.

4) LA CAPIENZA IRPEF

Il credito maturato, di qualunque cifra si tratti, puoi utilizzarlo direttamente detraendolo fino al limite di capienza IRPEF.

Non ci sono rimborsi in denaro e l’eccedenza non si cumula per l’anno successivo.
Significa che se hai una rata di detrazione annuale di 2.000 euro, ma il tuo IRPEF ammonta a 1.000, la parte restante è persa.

Questo discorso vale anche se l’IRPEF dovesse variare nel corso del periodo di fruizione.

Perciò fai bene i tuoi conti insieme al commercialista, coinvolgendolo sin dall’inizio come consiglio sempre. Sin dall’inizio insieme ai tecnici.

Nel caso di incapienza totale o parziale puoi comunque optare per la cessione o lo scontro diretto in fattura.

5) SE VENDI L’IMMOBILE COSA SUCCEDE

Se dovessi vendere l’immobile durante il periodo di fruizione delle detrazioni, le rate rimanenti passerebbero automaticamente all’acquirente. Salvo accordo diverso tra le parti, cioè deve essere specificato se le quote debbono rimanere al venditore.

In caso di successione il credito residuo passa direttamente all’erede che usufruirà materialmente e direttamente del bene. Se lo affitta perde il beneficio.

6) SPESE TECNICHE, PROFESSIONALI E CORRELATE

In ultimo vediamo le altre spese che sono detraibili col Superbonus all’interno
dei limiti di spesa degli interventi.

Rientrano nel 110% anche le spese per il visto di conformità, le attestazioni e asseverazioni.

Solo se l’intervento verrà effettivamente realizzato possono rientrare nel Superbonus anche le spese per:
-l’acquisto dei materiali;
-la progettazione e le altre spese professionali come ad esempio la direzione lavori, la sicurezza, sopralluoghi, perizie, spese preliminari di ispezione ecc.;
-possono rientrare anche le opere correlate come i ponteggi o lo smaltimento dei rifiuti;
-bolli e diritti per i titoli abilitativi (CILA, SCIA, PDC);
-l’eventuale tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

2 commenti su “SUPERBONUS 110%: i requisiti di accesso e come funziona la detrazione”

  1. Ciao Danilo, la cessione del credito può essere fatta in tre step, al 30%, al 60% dei lavori e a conclusione entro il 31/12/2021 salvo proroghe. In caso la conclusione dei lavori non avviene entro la scadenza ma dopo, si perde il diritto del credito totale o solo dell’ultimo 40%. Da considerare che nei due S.a.l. si matura la cessione del credito. Che ne pensi. Grazie

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    • ciao Bruno. Recenti interpretazioni confermano 2 SAL (uno almeno a 30% ed uno alla fine). Detto questo valgono le date dei pagamenti, ed i pagamenti vengono sostenuti dopo i SAL, se il SAL finale è effettuato dopo la scadenza del periodo (e quindi anche il pagamento) ritengo si perde sicuramente quella quota. Sul totale ritengo di no, ma dovrei approfondire.

      Rispondi

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