SBLOCCO CESSIONE DEL CREDITO ultime notizie Superbonus 110 – in Gazzetta Ufficiale il Aiuti bis


La conversione in legge del Decreto Aiuti bis (DL 115 del 2022) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale con la legge 21 settembre 2022, n. 142.
Sono effettive quindi le modifiche alla cessione del credito con la limitazione della responsabilità solidale solo in caso di dolo o colpa grave.


L’art. 33-ter va a modificare l’art. 121 del decreto rilancio 2020 e a definire le responsabilità dei soggetti che accetteranno (e hanno accettato) i crediti.
Questo sarà sufficiente a far ripartire la cessione del credito alle banche così come la conoscevamo nel 2021?
Ti riporto di seguito il contenuto dell’art. 33-ter:
Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «in presenza di concorso nella violazione” sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa grave”. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter».
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grazie

Danilo Torresi

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